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Conseguenze post sentenza

Esaurito il discorso, comunque indispensabile, sul sistema elettorale ‘ideale’, riprendiamo il filo del discorso sulla storia dei sistemi elettorali in Italia da dove lo avevamo interrotto, ovvero dalla sentenza del gennaio 2014 della Corte Costituzionale, che con una decisione senza precedenti decretò la parziale illegittimità della Legge elettorale 270/2005122.

Era inevitabile, che dopo aver assunto “… forse la decisione più legislativa

della sua storia”123, la Corte Costituzionale si trovasse al centro di una serie di

polemiche, anche aspre, da parte di quella che parte del mondo politico bollava come “una vero e proprio “schiaffo”, “umiliazione”, “espropriazione” consumata da parte dei Giudice delle Leggi nei confronti del Legislatore nazionale. La scelta fu però difesa dalla gran parte dei costituzionalisti ed esperti in materia, nella consapevolezza che una sentenza costituzionale non è la via più opportuna per riscrivere una legge elettorale, ma che “fra il nulla e

122 sul punto, vedi Capitolo I, 1.4.2

123 ZAGREBELSKY G., Schiaffo della Consulta, ma lo Stato deve sopravvivere e il Parlamento è

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la sentenza, meglio la sentenza() un rimedio estremo a un danno estremo”124.

Morrone arriverà addirittura a parlare di “miracolo costituzionale 125”, realizzato da una Corte che abbandona il suo ruolo in funzione kelseniana meramente ablativa per supplire attivamente ad un potere legislativo bloccato al suo interno da un apparentemente inestricabile incorcio di reciproci veti. Comunque la si pensi sull’argomento, pare indubbio, che visti i risultati politicamente modesti ottenuti alla due tornate elettorali sotto la legge 270 (2006 e 2008), l’intervento della corte abbia in ogni caso eliminato quel premio di maggioranza che, secondo Azzariti, “avrebbe distorto la

rappresentanza e minato il sistema democratico per otto anni”126.

Evidente in ogni caso la funzione di stimolo per il sistema politico che già da tempo del resto, ancor prima della sentenza ‘storica’ della Corte Cost., si interrogava sulla necessità di una riforma del sistema elettorale. Necessità che appariva ancora intatta, visto che “…la Corte, nel ribadire la premessa, ormai

consolidata nella propria giurisprudenza, secondo cui la Costituzione non impone un particolare sistema elettorale, e quindi nemmeno un sistema proporzionale, ma impone che vi sia un bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti ai fini della formazione dell'organo parlamentare e soprattutto che vi sia un proporzione tra i mezzi prescelti e gli obiettivi

124 AINIS M., L'estremo rimedio, in Corriere della Sera, 5 dicembre 2013

125 MORRONE A., Il miracolo costituzionale, p.1, in www.confronticostituzionali.eu/, 6 dicembre 2013 126AZZARITI G., Dopo la decisione della Corte sulla legge elettorale. “Blowing in the wind”, cit. par.1

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perseguiti (c.d “test di proporzionalità”127), lasciando per il reso “ampi

margini di intervento al legislatore. In linea di prima approssimazione può dirsi che tutti i principali modelli attualmente in discussione sono tendenzialmente compatibili con i risultati della decisione, sia qualora prevedessero collegi uninominali, sia qualora prevedessero liste bloccate purchè "il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi", sia sistemi misti, anche con premio di maggioranza, purché sia assicurata una soglia minima di consenso a chi ne benefici”128.

Discrezionalità in cui, nell’ottica di una limitazione,. assume appunto un significato fondamentale proprio il "test di proporzionalità" tra mezzi e fini perseguiti. A questo proposito assume rilievo non solo il risultato finale cui si mira, ma anche la "ratio" di base del sistema. È proprio il "rovesciamento di ratio" che giustifica la censura di costituzionalità". Citando il Tribunale Costituzionale tedesco, la sentenza infatti enfatizza questo dato, sottolineando che "qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo

parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia

127 Così GUZZETTA G in La sen. n.1 del 2014 della Corte Cost. a una prima lettura, p.2, ww.forumcostituzionale.it, 14 gennaio 2014. Test o Principio di Proporzionalità tra i pirincipi come sapiamo fondanti del diritto, a ogni latitudine, ma specie in quello costituzionale e amministrativo, e rientrante nel più complessivo quadro del principio di ragionevolezza (N.d.A.)

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necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare” (BVerfGE129, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la

sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952). Questa affermazione dovrebbe indurre ad avere una certa cautela nel percorrere la strada di sistemi a base proporzionale che però contengano dispositivi distorsivi eccessivi per assicurare il raggiungimento di una maggioranza di seggi, in quanto tali sistemi lederebbero l'aspettativa ingenerata negli elettori dalla scelta legislativa di un sistema a base"proporzionale. Mentre dunque l'ipotesi di reintroduzione del

Mattarellum, forse anche con un' ulteriore distorsione volta ad attenuare il

correttivo proporzionale consistente nel riconoscimento di un diritto di tribuna dovrebbe - in questa logica - considerarsi del tutto accettabile (proprio perché il modello è dichiaratamente maggioritario), andrebbe valutata con attenzione la sovrapposizione di premi e correttivi maggioritari su sistemi a base proporzionale, come quello spagnolo e il c.d. modello dei sindaci. In quest'ultimo caso, ad esempio, immaginare che un secondo turno in un sistema proporzionale, di per sé, risolva il problema non è scontato. L'assegnazione di un premio al secondo turno senza la previsione di una soglia di accesso al medesimo, potrebbe, cioè, determinare un effetto. "finale" di distorsione eccessiva. Nulla impedirebbe infatti che accedano al secondo turno due coalizioni che abbiano, in ipotesi meno del 30 o del 25 %, con l'effetto che in

129 La Corte Costituzionale Federale tedesca (Bundesverfassungsgericht - BVerfG), avente sede nella città di Karlshrue (N.d.A.)

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forza del premio i risultati del primo turno, che pur rimangono il punto di riferimento per la formazione della rappresentanza, vengano sproporzionalmente alterati. Infine la Corte non sgombra il campo (né le era richiesto) rispetto alla questione dell'ammissibilità di una disciplina che preveda un premio nazionale al Senato (ovviamente con soglia minima). Essa, infatti, pur sanzionando l'irrazionalità intrinseca della previsione di premi regionali, si limita a censurarla con riferimento alla legge oggetto del giudizio, ma non si spinge a offrire indiretti "suggerimenti" di ordine generale.