Minori e incapaci Gilda Ferrando
3. Consenso nell’interesse del minore e ruolo dei genitor
Nel caso di minori, «il consenso è espresso o ri- fiutato dagli esercenti la responsabilità genito- riale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del mi- nore nel pieno rispetto della sua dignità» (art. 3, c. 2)10.
Da questa disposizione sono desumibili tre re- gole: 1) la manifestazione del consenso o del dis- senso compete ai genitori o al tutore; 2) nel prendere la decisione che verrà manifestata al medico i rappresentanti legali debbono tener conto della volontà del minore in modo cre- scente in relazione alla sua età e maturità; 3) la decisione deve avere come scopo la tutela della salute e della vita del minore ed il pieno rispetto della sua dignità.
La regola generale è quella per cui il consenso al trattamento sanitario nei confronti del minore è espressa da chi esercita la responsabilità genito- riale o la tutela11. Va peraltro considerato che vi
2011, 417 ss.; M. PICCINNI, Il consenso al trattamento medico del minore, Padova, 2007.
11 Più problematico è il caso in cui il minore sia in affi-
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sono specifici trattamenti ai quali il minore, ca- pace di discernimento, può accedere diretta- mente senza il consenso dei genitori12.
La regola generale va letta nel contesto della di- sciplina della responsabilità dei genitori conte- nuta nel codice civile, frutto delle riforme della filiazione del 2012/201313. I compiti dei genitori
di educazione, istruzione, assistenza morale (art. 315 bis c.c.) abbracciano nel suo complesso la cura della persona del figlio, della sua salute fi- sica e psichica (v. art. 337 ter, c. 3). La regola dell’esercizio comune della responsabilità geni- toriale vale anche nel caso in cui i genitori non convivano o non convivano più in seguito a sepa- razione, divorzio, cessazione della convivenza di fatto, sempre che il giudice, in casi eccezionali, non abbia disposto l’esercizio esclusivo della re- sponsabilità da parte di uno di essi soltanto (art. 337 quater). Le decisioni di minor rilevanza, quelle che rientrano nella routine della vita quo- tidiana, possono essere assunte separatamente (v. artt. 320, 337 ter, c. 3), quelle di maggior im- portanza devono essere prese dai genitori di co- mune accordo, salvo ricorso al giudice in caso di disaccordo (v. art. 316 c.c.). Quando le decisioni non esauriscano la loro rilevanza nel rapporto in- terno tra genitori e figli (si pensi all’igiene quoti- diana, all’alimentazione, ecc.) ma debbono es- sere manifestate a terzi, al medico, al personale sanitario, si pone il problema se occorra la mani- festazione congiunta del consenso o sia suffi- ciente il consenso manifestato da uno dei geni- tori in accordo con l’altro, come pare preferi- bile14.
della responsabilità genitoriale:L.LENTI, Il consenso in- formato ai trattamenti sanitari per i minorenni, cit.,
427 ss.
12 V., ad esempio, l. n. 405/1975, sui consultori fami-
liari; l. n. 194/1978, sull’interruzione volontaria della gravidanza; l. n. 309/1990 in materia di stupefacenti; l. 219/2005 sulla donazione del cordone ombelicale.
13 Legge n. 219/2012, d.lgs. n. 154/2013.
In ogni caso l’esercizio della responsabilità dei genitori deve avvenire nel rispetto della persona- lità del figlio («tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio», art. 316, c. 1), in un dialogo che si basa sull’ascolto e sull’accoglienza. Per quanto ri- guarda le decisioni sanitarie i genitori debbono «tener conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di matu- rità, avendo come scopo la tutela della salute psi- cofisica e della vita del minore, nel pieno rispetto della sua dignità» (art. 3, c. 2).
La decisione dei genitori che non rispetti la per- sonalità del figlio o sia contraria al suo benessere o alla sua salute può giustificare il ricorso al giu- dice ai sensi dell’art. 333 c.c. Analogo intervento giudiziale può prospettarsi nel caso in cui il figlio, sufficientemente maturo, si opponga all’esecu- zione del trattamento al quale invece i genitori sono favorevoli.
Il ricorso al giudice è ammesso anche nel caso in cui sussista un contrasto tra genitori e medico. Da un lato può accadere che i genitori chiedano un trattamento che il medico non ritiene appro- priato. Al riguardo va ricordato che il paziente non può fare richieste improprie, «non può esi- gere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali» (art. 1, c.6). Dall’altro lato può accadere che i genitori rifiu- tino un trattamento che il medico ritiene appro-
14 È frequente che il medico riceva il consenso da
parte di uno solo dei genitori e che non disponga degli strumenti per conoscere la situazione familiare, cosic- ché ci si chiede a quali condizioni sia ragionevole fare affidamento sul fatto che il consenso manifestato dal genitore presente rifletta l’accordo di entrambi: v. L. LENTI, Il consenso informato ai trattamenti sanitari per
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BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2018
Forum: La legge n. 219 del 2017 51
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priato e necessario. La casistica si riferisce al ri- fiuto di vaccinazioni obbligatorie15, di trasfusioni
di sangue16, di terapie oncologiche17. Secondo la
disciplina generale del codice civile, come fino ad ora applicata, anche in questo caso il ricorso ve- niva presentato al Tribunale per i minorenni a norma dell’art. 333 c.c., seguendo il procedi- mento di cui all’art. 336 (v. anche art. 33 C.D.M. 2014). La nuova legge (art. 3, c. 5) prevede che nel caso in cui «il rappresentante della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessa- rie», la decisione è rimessa al giudice tutelare. Quando il rifiuto provenga non solo dai genitori, ma anche da figlio sufficientemente maturo si è escluso che le terapie possano essere disposte in modo coattivo18.
4. Consenso nell’interesse dell’incapace e ruolo