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CONSIDERATO CHE

Nel documento Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (pagine 159-162)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio

CONSIDERATO CHE

Risultano, altresì, pervenute copie degli atti di pubblicazione costituiti da:

• copia dell’avviso di deposito;

• manifesto dell’avviso di deposito per gli spazi pubblici;

• copia del BURL 07/04/2012, n.13 parte terza;

• attestazione avvenuto deposito.

CONSIDERATO CHE

La proposta di variante normativa al PRG vigente è finalizzata alla programmazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) conformemente al regolamento regionale 15/07/2009, n.11 attuativo della LR 06/08/2007, n.13, mediante la modifica dell’art.38 delle NTA del PRG approvato con DGR 1498 del 10/10/1973.

Il suddetto articolo prescrive per le fasce costiere demaniali individuate nelle tavole di PRG con la dicitura “spiaggia”, l’assoluta inedificabilità anche per costruzioni precarie e di uso pubblico.

Il testo dell’art.38 delle NTA del P.R.G. vigente è il seguente:

Art. 38 – Zona b per attrezzature turistiche.

If = 0,20 mc/mq

Altezza massima: m.3,50

Sono da eseguire le opere di urbanizzazione primaria lasciando per aree pubbliche da cedere gratuitamente al Comune il 50%

It = 0,20 = 0,16 1,25

Nelle zone in cui è espressamente prescritta la formazione di un piano particolareggiato esteso all’intero comprensorio nei grafici del PRG verranno delimitati gli spazi di uso pubblico per verde attrezzato e parcheggi, in ragione del 50% della superficie. Si applicherà, pertanto, in tali comprensori l’indice di edificabilità territoriale.

It = 0,10 mc/mq

Inoltre per le fasce costiere demaniali individuate nel Piano con la dicitura “spiaggia” si prescrive l’assoluta inedificabilità, anche per costruzioni precarie e di uso pubblico.

La proposta di variante urbanistica adottata con DCC n.05 del 30/01/2012, comporta la seguente modifica ed integrazione all’art.38:

Art. 38 – Zona b per attrezzature turistiche.

If = 0,20 mc/mq

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Sono da eseguire le opere di urbanizzazione primaria lasciando per aree pubbliche da cedere gratuitamente al Comune il 50%

It = 0,20 = 0,16 1,25

Nelle zone in cui è espressamente prescritta la formazione di un piano particolareggiato esteso all’intero comprensorio nei grafici del PRG verranno delimitati gli spazi di uso pubblico per verde attrezzato e parcheggi, in ragione del 50% della superficie. Si applicherà, pertanto, in tali comprensori l’indice di edificabilità territoriale.

It = 0,10 mc/mq

Per le fasce costiere demaniali individuate nel Piano con la dicitura “spiaggia” è consentito un indice di edificabilità territoriale pari a 0,001 mc/mq, ivi compresa l’edificazione esistente.

Subordinatamente all’approvazione del Piano Utilizzazione Arenili di cui all’art.5 della LR 06/07/1998, n.24, è consentita la collocazione di piccole attrezzature di facile rimozione funzionali alle attività di balneazione e ristoro.

Nell’ambito delle aree demaniali assentite in concessione per finalità turistico-ricreative, per la collocazione di strutture a carattere provvisorio stagionale, si applica l’art.11 comma 2 del Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n.11 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari.

Dal punto di vista urbanistico la presente variante riguarda essenzialmente la proposta di

eliminazione di un vincolo di inedificabilità assoluta previsto nelle aree demaniali marittime identificate nel PRG come “spiagge” la cui programmazione verrà successivamente disciplinata dal Piano di Utilizzazione degli Arenili conformemente a quanto stabilito dal RR 15/07/2009, n.11 attuativo della LR_06/08/2007, n.13.

Le motivazioni espresse dall’Amministrazione comunale sono indicate nella necessità di adeguare le norme di PRG alla normativa regionale che prevede, per l’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, la possibilità di allocare i servizi minimi generali indispensabili all’attività di balneazione e di ristoro mediante l’installazione di strutture stagionali di facile rimozione.

Con la proposta della presente variante si va a modificare l’art.38 delle NTA del PRG vigente, laddove viene stabilito un vincolo di inedificabilità assoluta nelle aree demaniali identificate nelle tavole di Piano come “spiagge”, ponendo in essere le condizioni per l’approvazione di un PUA in conformità a quanto stabilito dal RR 15/07/2009, n.11 attuativo della LR 06/08/2007, n.13.

Altresì, la modifica va ad introdurre l’attribuzione di un indice di edificabilità territoriale pari a 0,001 mc/mq, sempre per le suddette aree, giustificato dalla necessità di recepire l’art.5 comma 3 della LR_n.24/’98.

L’art. 5 comma 3 della LR n.24/’98, così recita:

“nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq, ivi compresa l’edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo”.

In realtà il succitato indice è attribuito dalla stessa Legge Regionale ad un territorio costiero compreso

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necessariamente appartenenti al demanio marittimo, le quali, invece, per la loro particolare natura, sono soggette ad una programmazione e pianificazione non avente valore di strumento urbanistico la cui finalità primaria è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistici. In virtù di quanto sopra si ritiene opportuno osservare la inutilità di attribuzione di un indice di edificabilità territoriale, seppur minimo, ad una parte di territorio non direttamente regolamentata dallo strumento urbanistico generale, ma per la quale dovrà essere redatto apposito PUA in conformità al RR_15/07/2009, n.11 attuativo della LR 06/08/2007, n.13 e che deriva da considerazioni paesaggistiche associate alla fascia costiera nel suo insieme, come sopra specificato, e non agli arenili.

Appare invece urbanisticamente corretta la proposta dell’Amministrazione di voler eliminare dalla declaratoria dell’art.38 il seguente passaggio:

“inoltre per le fasce costiere demaniali individuate nel Piano con la dicitura “spiaggia” si prescrive l’assoluta inedificabilità, anche per costruzioni precarie e di uso pubblico”.

Tale prescrizione potrebbe dar luogo ad incerte ed inesatte interpretazioni sulla corretta applicazione delle norme di pianificazione relative alle aree in questione, pregiudicando l’approvazione del PUA che invece consente limitate installazioni come descritto nel Regolamento Regionale nei “Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari”.

In merito agli aspetti geomorfologici e di usi civici, si prende atto che, in ogni caso, trattasi di variante che non modifica le classificazioni previste nella vigente pianificazione urbanistica generale.

Per quanto riguarda l’aspetto della tutela paesaggistica, si rileva l’ambito del Comune di

Gaeta incluso nel vigente P.T.P. n.14, disciplinato dalle NTA di cui al testo coordinato (TC) approvato con DGR n.4485 del 30/07/1999.

Il territorio comunale è parzialmente interessato da “Beni paesaggistici” di cui agli artt. 136 e 142 del DLgs 42/04, corrispondenti alle aree tutelate per legge, rispettivamente ex art.134, comma 1, lett. a, ed ex art. 134, comma 1, lett. b, del succitato decreto per gli effetti del vincolo per la protezione delle fasce

costiere marittime e per effetto dei DD.MM. 22/05/1985 e 17/05/1956.

Il PTPR adottato con DGR n.556/07 e successiva DGR n.1025/07, conferma i suddetti vincoli introducendo al contempo specifica disciplina di tutela ai sensi dell’ex art. 134, comma 1, lett. c del DLgs 42/04, come bene paesaggistico tipizzato degli insediamenti urbani storici e territori contermini.

Il PTP ed il PTPR, rispettivamente all’art.6 ed all’art.33 delle relative NTA, rinviano pianificazione e tutela delle aree del demanio marittimo all’approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili (PUA).

Gli interventi saranno attuati previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni previste per legge. Infine è opportuno precisare, che, ai sensi della vigente normativa, nessuna variante allo strumento urbanistico costituisce, di per se, regolarizzazione per interventi eventualmente attuati in difformità dalle previsioni urbanistiche vigenti all’atto della loro realizzazione ovvero di atti abilitativi eventualmente rilasciati o consentiti in modo non regolare.

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Questo Comitato Regionale per il Territorio, anche in considerazione di quanto già espresso nella relazione istruttoria, ritiene opportuno inserire le seguenti modifiche e integrazioni alla Variante normativa adottata:

Nel documento Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (pagine 159-162)

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