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In considerazione delle difficoltà ope- ope-rative determinate dal protrarsi della crisi

Nel documento Camera dei Deputati (pagine 133-139)

TITOLO IV ENTI TERRITORIALI

1. In considerazione delle difficoltà ope- ope-rative determinate dal protrarsi della crisi

pandemica da COVID-19, all’articolo

13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre

2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2021 ».

Art. 29-bis.

Art. 29-ter.

Art. 29-quater. Art. 29.

Articolo 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Articolo 30.

(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

1. All’articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

1. Identico:

a) ai commi 2 e 3 le parole « 31 marzo

2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

a) ai commi 2 e 3 le parole « 31 marzo

2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31

dicembre 2021 »; b) ai commi 4 e 5 le parole « 31 marzo

2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2021 ».

b) identica.

c) al comma 6 le parole « 82,5 milioni

di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 165 milioni di euro per l’anno 2021 » e le parole « con decreto » sono sostituite dalle parole « con uno o più decreti » e le parole « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono so-stituite dalle parole « entro il 30 giugno 2021 ».

c) al comma 6 le parole « 82,5 milioni

di euro per l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 330 milioni di euro per l’anno 2021 » e le parole « con decreto » sono sostituite dalle parole « con uno o più decreti » e le parole « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono so-stituite dalle parole « entro il 30 giugno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett.

a), pari a 82,5 milioni di euro per l’anno

2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,

lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per

l’anno 2021, si provvede, quanto a 82,5

milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

2-bis. All’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «

limitata-mente all’esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;

b) al comma 1-bis, le parole: « per

l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « del rendiconto della gestione 2019 » sono

sostituite dalle seguenti: « rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020 »;

c) al comma 2, le parole: «

limitata-mente all’esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;

d) alla rubrica, la parola: « correnti »

è soppressa.

3. In considerazione dell’emergenza sa-nitaria da Covid-19, il termine per la re-stituzione dei questionari pubblicati nel-l’anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in centottanta giorni dalla pubbli-cazione.

3. In considerazione dell’emergenza sa-nitaria da Covid-19, il termine per la re-stituzione dei questionari pubblicati nel-l’anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del de-creto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato in centottanta giorni dalla pubbli-cazione.

4. Per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulte-riormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è auto-rizzato l’esercizio provvisorio di cui all’ar-ticolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Identico.

4-bis. All’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « diciotto mesi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi » e al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con il consenso delle parti, in tali casi, il

vou-cher può essere ceduto dal beneficiario

all’agenzia di viaggio, ovvero può essere emesso direttamente in favore di quest’ul-tima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa ».

5. Limitatamente all’anno 2021, in de-roga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa cor-rispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei ri-fiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposi-zioni di cui al periodo precedente si

appli-5. Limitatamente all’anno 2021, in de-roga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa cor-rispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei ri-fiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposi-zioni di cui al periodo precedente si

cano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bi-lancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bi-lancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

cano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bi-lancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bi-lancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma

10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune,

o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio

dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

6. All’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono so-stituiti dai seguenti: « Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 no-vembre dell’anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro l’interno, di concerto con il Ministro l’economia e delle finanze, il Ministro del-l’istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie lo-cali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al pre-cedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. ».

6. Identico.

6-bis. Al comma 368 dell’articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli im-pianti sportivi comunali connesse alla ri-partenza del settore sportivo, nella reda-zione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costru-zione, l’ampliamento, il miglioramento, il

completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiolo-gico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l’anno 2021 ».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del pre-sente decreto.

6-quater. All’articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021 ».

7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell’articolo 51 è sosti-tuito dal seguente:

7. All’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 31, le disposizioni recate dal pre-sente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. ».

« 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023 ».

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente arti-colo: « ART. 15-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente de-creto si applicano a decorrere dal 1° gen-naio 2022. ».

8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente arti-colo: « ART. 15-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente de-creto si applicano a decorrere dal 31

di-cembre 2023. ».

9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente arti-colo: « ART. 12-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente de-creto si applicano a decorrere dal 1° gen-naio 2022. ».

9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente arti-colo: « ART. 12-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente de-creto si applicano a decorrere dal 31

di-cembre 2023. ».

10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 17-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. ».

10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 17-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31

dicembre 2023. ».

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 43-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. ».

11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: « ART. 43-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31

dicembre 2023. ».

11-bis. In considerazione della situa-zione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non-ché i comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo ab-biano già presentato il piano.

ter. Dall’attuazione del comma

11-bis non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. 11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell’ambito delle esigenze connesse ai pro-cessi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l’effettiva disponibilità sotto il profilo logi-stico degli immobili dismessi dalla pub-blica amministrazione, anche nella prospet-tiva di assicurarne l’adeguata redditività, l’articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l’articolo l, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limitatamente all’anno 2021, ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immo-bili dismessi a seguito delle procedure di

cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si applicano esclusiva-mente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasfe-rimento degli immobili a terzi.

11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies, pari a 3,4 mi-lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 41 del presente decreto.

11-septies. All’articolo 1, comma

148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le

parole: « sono prorogati di tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di cinque mesi ».

Articolo 30-bis.

(Adeguamento dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. All’articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del 2021 ».

Articolo 30-ter.

(Assunzioni di personale addetto alla ri-costruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l’operatività degli

Nel documento Camera dei Deputati (pagine 133-139)