n. 212, l’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime con-dizioni, anche per gli immobili a destina-zione alberghiera concessi in locadestina-zione o
Art. 5-bis. Art. 5.
affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano de-ducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costru-zione, rinnovo o completamento, la desti-nazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.
Articolo 6.
(Riduzione degli oneri delle bollette elettri-che e della tariffa
speciale del Canone RAI)
Articolo 6.
(Riduzione degli oneri delle bollette elettri-che e della tariffa
speciale del Canone RAI)
1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri prov-vedimenti, la riduzione della spesa soste-nuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta iden-tificate come « trasporto e gestione del con-tatore » e « oneri generali di sistema », nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L’Autorità ridetermina, senza aggravi ta-riffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribu-zione e di misura dell’energia elettrica non-ché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone, con pro-pri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e ge-stione del contatore » e « oneri generali di sistema », nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L’Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze inte-ressate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
a) sia previsto un risparmio,
parame-trato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
a) identica;
b) per le sole utenze con potenza
disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe
assu-b) identica.
Art. 6. Art. 5-bis.
mendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un li-vello di potenza impegnata fissato conven-zionalmente pari a 3 kW.
2. È abrogato l’articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Identico.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si prov-vede, quanto a 180 milioni di euro, me-diante utilizzo delle risorse rinvenienti dal-l’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si prov-vede, quanto a 180 milioni di euro, me-diante utilizzo delle risorse rivenienti dal-l’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 42.
4. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a versare l’importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi ener-getici e ambientali. L’Autorità di regola-zione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo delle risorse di cui al presente comma a com-pensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri gene-rali di sistema.
4. Identico.
5. Per l’anno 2021, per le strutture ri-cettive nonché di somministrazione e con-sumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è ridotto del 30
per cento.
5. Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pub-blico, comprese le attività similari svolte da
enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento
alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno, è asse-gnata alla contabilità speciale n. 1778 in-testata: « Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio », la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente arti-colo richieste dalla predetta società. Il cre-dito di imposta di cui al presente comma
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno 2021, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa delle somme corrispondenti alle
mi-nori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito
non concorre alla formazione del reddito imponibile.
d’imposta di cui al presente comma non
concorre alla formazione del reddito im-ponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 25 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per
l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 42;
b) quanto a 58 milioni di euro per
l’anno 2021, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
Articolo 6-bis.
(Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica)
1. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
« 9-ter. L’imposta sul valore aggiunto
non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla moda-lità di rilevazione contabile adottata dal contribuente ».
2. Dall’attuazione del presente articolo