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Volendo trarre alcune considerazioni in base alla documentazione raccolta, è innanzi tutto evidente che le dediche sacre con formula LDDD e similari sono un numero minimo rispetto alle centinaia di iscrizioni consacrate in Italia; inoltre, dove è stata possibile la verifica, si è osservato come nell’ambito dello stesso santuario sia in genere maggiore il numero di iscrizioni prive di autorizzazione rispetto a quelle che la menzionano. Questo dato evidentemente non può essere spiegato con il solo fenomeno dell’abusivismo, pur talora probabilmente incidente, soprattutto ove fosse di fatto allentato il controllo amministrativo, come nei santuari rurali meno frequentati131.

Purtroppo quanto si conserva delle leggi municipali non fornisce indicazioni precise sulla gestione degli spazi santuariali, concentrandosi invece prevalentemente sul finanziamento dei sacra132.

In una recente pubblicazione relativa proprio al presente ambito di ricerca sono state avanzate alcune ipotesi: 1) molti devoti non indicavano la formula

LDDD, pur avendo ottenuto l’autorizzazione, forse ritenendola superflua; 2)

dato il numero limitato di attestazioni della sigla, essa potrebbe indicare i casi in cui l’autorizzazione era concessa “motu proprio dai decurioni a individui particolarmente in vista o segnalati”, ovvero di una qualche importanza o aspirazione sociale; 3) si tratterebbe di “una concessione fatta a titolo non oneroso”; 4 ) “o avvenuta in deroga alle regole”133.

Sui singoli punti vorrei osservare quanto segue.

1) Personalmente non ritengo molto convincente la considerazione secondo cui gli offerenti nella quasi totalità delle dediche non menzionerebbero la

131

Ad esempio, sull’abusivismo nelle necropoli pompeiane a seguito del terremoto del 62 d.C. si veda il capitolo III.

132

Si vedano i capitoli 64-72 della Lex Coloniae Iuliae Genetivae (CRAWFORD 1996, I, pp. 393-454).

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concessione del locus, pur avendola richiesta e ottenuta per decreto decurionale, per mera dimenticanza o ritenendola superflua134: solo per certe attestazioni si può concretamente supporre che la formula DD sia stata dimenticata, come può essere successo, ad esempio, nelle dediche seriali dei ministri Fortunae

Augustae e dei ministri Augusti a Pompei che ne sono prive135.

Si potrebbe, piuttosto, pensare che il senato locale non dovesse deliberare su ogni singola dedica elevata in ogni santuario e spazio sacro intramuraneo ed extraurbano: probabilmente ai fedeli bastava rivolgersi al personale del tempio, come i magistri ad fana templa delubra, incaricati di mansioni inerenti i culti, ma anche dell’amministrazione degli edifici e dei luoghi sacri136.

2) Per quanto riguarda la seconda spiegazione, se si considera lo status sociale dei dedicanti delle epigrafi prive di autorizzazione nei santuari di Verona,

Aquileia, Laus Pompeia e Mediolanium di cui si è già parlato137, non si

riscontra una sostanziale disparità rispetto a quello di quanti elevarono dediche con espressione LDDD138. Inoltre, l’ipotesi che la delibera decurionale di concessione di spazio pubblico fosse fatta come segno di distinzione a personaggi illustri, non è facilmente sostenibile neppure per il santuario di

Praeneste. In tale contesto la maggior parte dei dedicanti di iscrizioni LDDD 134 Cfr. GRANINO CECERE 2007, p. 364. 135 Vd. note 63 e 64. 136

RAGGI 2006, pp. 707-710 e 719-720. Il cap. 128 della Lex Coloniae Genetivae Iuliae (CRAWFORD 1996, pp. 355-391, n. 24; CABALLOS RUFINO 2006) tratta di questi magistri, incaricati di amministrare gli spazi, gli edifici e i recinti consacrati e che dovevano relazionare sul proprio operato ai magistrati una volta l’anno: tale personale, a mio parere, era responsabile della sistemazione di tutte le offerte votive nelle varie aree consacrate all’interno e all’esterno della città.

137

Vd. la prima parte del paragrafo II.2. 138

Si contano, infatti, cavalieri (CIL V 746 + add. p. 1024 = Inscr. Aqu. 115 = EDR116834), magistrati municipali (CIL V 6347, CIL V 6348 = ILS 6737), decurioni (CIL V 785 = Inscr.

Aqu. 249 = ILS 7592, CIL V 8249 = Inscr. Aqu. 305 = HD033110 = EDR093893), seviri (CIL

V 740 + add. p. 1024 = Inscr. Aqu. 110 = HD033074 = EDR093882, CIL V 752 (+ add. p. 1024) = Inscr. Aqu. 150 = EDR116839, CIL V 8212 = Inscr. Aqu. 128 = HD033062 = EDR093878, CIL V 8219 = 8376 = Inscr. Aqu. 283 = EDR116996, CIL V 8228 = Inscr. Aqu. 230 = EDR117003, Inscr. Aqu. 222 = Pais, Suppl. It., 159 = ILS 6688, CIL V 6349 = ILS 6738).

sono, o paiono essere, liberti o comunque persone senza particolari qualifiche: le uniche persone attestate di una qualche distinzione sono - a parte ovviamente il magistrato municipale (dedicatario) e un agiato mercante frumentario (dedicatario) -, un liberto di liberto imperiale (dedicatario) e uno schiavo imperiale (dedicante)139. Nell’area cultuale sono note almeno sedici dediche alla

Fortuna Primigenia e ad altre divinità, in cui non figura l’autorizzazione

decurionale140. Nell’ottica della distinzione sociale, non sarebbe chiaro il motivo per cui non si sarebbe scelto di fare una delibera ad hoc anche per i dedicanti di questi monumenti, tra cui si ritrovano anche persone importanti o almeno di un qualche rilievo locale: l’edile curule L. Rufinus, il consularis L. Sariolenus

Naevius Fastus (il quale però dedicò diverse statue e non è escluso che sugli altri

basamenti vi comparisse l’autorizzazione); l’augure L. Antistius C. f. Aem.

Vetus, il tabularius Nomaeus, liberto di Nerone, il manceps aedis per annos XIII D. Poblicius Comicus, i figli del facoltosissmo auriga C. Appuleius Dioclese i vasai C. Placuleius C. f. Iullianus e C. Placuleius C. f. Ampliatus141.

Non credo che si tratti, quindi solo di una questione di condizione sociale; d’altra parte, non veniva fatta neppure una selezione sulla tipologia di monumento: contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti attendere, nella

139

Vd. il paragrafo II.2.3. 140

CIL XIV 2849 = Eph. Epigr. IX p. 432 = EDR119437, CIL XIV 2853 = ILS 3688, CIL XIV 2854, CIL XIV 2855 = CIL I 1445 (+ add. p. 989) = ILLRP 108 = EDR113670, CIL XIV 2858 = EDR119473, CIL XIV 2860 = ILS 3687 = Eph. Epigr. IX p. 432 = EDR122153, CIL XIV 2861 = CIL VI 194 (+ add. p. 3004) = EDR104814, CIL XIV 2862 (+ add. p. 494) = ILS 3685 = EDR119465, CIL XIV 2863 = CIL I 60 (+ add. pp. 718, 868) = Eph. Epigr. IX p. 432 = ILLRP 101 = ILS 3684 = EDR111720, CIL XIV 2864 = ILS 3688a = Eph. Epigr. IX p. 432,

CIL XIV 2865 = ILS 5467, CIL XIV 2866 (+ add. p. 494) = EDR119362, CIL XIV 2867 = Eph. Epigr. IX p. 432 = ILS 3687a = EDR119650, CIL XIV 2871 = EDR119819, CIL XIV

2884 = EDR119535, CIL XIV 2887. Vanno inoltre ricordate sette iscrizioni il cui stato di conservazone frammentario non consente di appurare se recassero o meno la formula LDDD (CIL XIV 2851 = Eph. Epigr. IX p. 432 = EDR119386, CIL XIV 2859, CIL XIV 2869 = EDR119624, CIL XIV 2872 = EDR119835, CIL XIV 2872a, CIL XIV 2873, CIL XIV 2885. 141

Rispettivamente CIL XIV 2866 (+ add. p. 494); CIL XIV 2867 = Eph. Epigr. IX p. 432 =

ILS 3687a = EDR119650; CIL XIV 2849 = Eph. Epigr. IX p. 432 = EDR119437; CIL XIV

2861 = CIL VI 194 (+ add. p. 3004) = EDR104814; CIL XIV 2864 = ILS 3688a = Eph. Epigr. IX p. 432.

presente raccolta si osserva come le are siano presenti in maggior numero rispetto ai più prestigiosi donari.

3) Sulla possibilità di una concessione fatta a titolo non oneroso, si deve ricordare che in generale per costruire edifici su aree sacre non si era tenuti al pagamento di alcun canone alla città142: difficilmente si può pensare che fosse necessario effettuare un pagamento per la semplice elevazione di una dedica. Si può quindi affermare che verosimilmente in ambito sacro la concessione di suolo pubblico per l’erezione di basi e donari fosse sempre data a titolo non oneroso, e la formula LDDD non indicasse quindi alcuna forma di gratuità nella

datio loci.

4) La quarta ipotesi mi pare la più convincente: probabilmente solo in determinati casi, in talune aree o, appunto, in deroga a regole stabilite, era necessario inoltrare formale richiesta al senato municipale. È certamente significativa a questo proposito la presenza di dediche con espressione LDDD nella cella del tempio del tempio di Giove/Capitolium a Pompei e nelle aree di più profondo valore sacrale all’interno del santuario della Fortuna Primigenia a

Praeneste, ovvero la terrazza degli emicicli e la terrazza della Cortina. D’altra

parte, per quanto riguarda la totalità della documentazione con formula LDDD, si può riscontrare come la sigla non debba essere interpretata esclusivamente nell’ottica dell“onore” concesso dalla comunità a un privato, bensì prima di tutto come chiara espressione attestante il permesso all’occupazione di un’area pubblica altrimenti interdetta all’uso privato (così evidentemente in ambito onorario ed edilizio)143.

142

Sull’esenzione dal pagamento del solarium per la concessione di loca sacra si confrontino MUSCA (1970) e DE ROBERTIS (1982) a proposito della lis fullonum (CIL VI 266 + add. p. 3004 = AE 1980, 37 = AE 2007, 206 = FIRA III 165 = HD005397 = EDR077480).

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