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TABELLE 1 SENATOR

IV. LE ISCRIZIONI DI AMBITO ONORARIO E COSTRUTTIVO

IV.4. LE ISCRIZIONI DI AMBITO COSTRUTTIVO

Ventisei epigrafi in tutta la raccolta sono relative a interventi costruttivi e altre opere di utilità pubblica o privata realizzate su suolo pubblico, previa autorizzazione: le dodici che riguardano l’ambito sacro sono già state trattate nel capitolo II, in quanto le formule di concessione e di offerta alle divinità non differiscono da quelle attestate nelle dediche sacre100. In questa sede si ricordano le rimanenti quattordici iscrizioni, otto delle quali provengono dalla regio I, due dalla VI, una dalla II, dalla IV, dalla VII e dalla X101. La classica formula locus datus

decreto decurionum variamente abbreviata vi ricorre cinque volte, cui occorre

aggiungere una rielaborazione ampliata dall’indicazione della costruzione sul terreno; è attestata anche l’espressione loco celeberrimo, verosimilmente concesso dall’autorità cittadina; un documento esprime una specificazione che definisce meglio la posizione dell’appezzamento di terreno102. In un caso sono i magistrati cittadini i responsabili della datio del suolo, in un altro il locus è datus ex

auctoritate del senatore Flavius Longinus, curator rei publicae, e assegnato dal

duoviro103. È finora un apax la testimonianza di un’assegnazione di spazio

100

Cat. 5 (AE 1927, 115), 6 (CIL XIV 2458), 10 (CIL XIV 2793), 40 (CIL XIV 4710), 42 (AE 1948, 26), 43 (AE 1948, 27), 372 (CIL IX 4112), 460 (CIL XI 5372), 475 (CIOTTI 1978, n. 1), 476 (AE 1983, 380), 508 (CIL XI 5963), 606 (CIL XI 696).

101

Cat. 44 (AE 1996, 309) da Ostia, 59 (CIL XIV 3003) da Praeneste, 104 (CIL X 6429) da

Circeii, 177 (CIL X 1462) da Herculaneum, 197 (CIL I2 1636) da Pompei, 253 (CIL X 1814) da

Puteoli, 479 (CIL XI 5222) da Fulginiae, 511 (CIL XI 6038) da Pitinum Mergens, 295 (CIL IX

1563) da Beneventum, 397 (CIL IX 2557) da Fagifulae e 560 (CIL XI 3614 = 4347) da Caere, 679 (CIL V 2856) da Patavium.

102

Locus datus decreto decurionum: Cat. 59 (CIL XIV 3003), 104 (CIL X 6429), 397 (CIL IX 2557), 479 (CIL XI 5222), 511 (CIL XI 6038). Sull’espressione locum dare per la costruzione di opere di pubblica utilità si veda RAOSS 1964-1967, pp. 1716-1717. Per gli altri casi citati Cat. 177 (CIL X 1462): [- - - d(ecreto)] d(ecurionum) locum ab inchoato [c]um tectoris p(ecunia)

p(ublica) Augustalib(us) datum; n. 295 (CIL IX 1563): statuam [pr(a)]esentem in abditis locis rep{p}ertam [ad o]rnatum publicum lo[co c]eleberrimo constituendam curabit; n. 679 (CIL V

2856): locum columnarioru[m] extra portam Romanam. 103

Cat. 197 (CIL I2 1636): A. Livius A. f. L. Acilius L. f. aediles stl(ocum) deder(unt). Cat. 253 (CIL X 1814): locus datus ex auctoritate Flavi Longini cl(arissimi) v(iri) cur(atoris) r(ei)

pubblico da parte del prefetto dell’annona su concessione dell’ordo decurionale: il luogo è concesso, non si sa a quale scopo, al collegio dei pistores di Ostia nel 189- 190 d.C.104

È nota la natura di tre opere di pubblica utilità allestite a spese di privati: un serbatoio per l’acqua, di cui a Pitinum Mergens tra la seconda metà del I e il II sec. d.C. iniziò la costruzione il liberto Amaranthus e terminò i lavori la di lui patrona,

Lania M. f. Celerina; una porticus edificata a Fagifulae nel I sec. d. C. dall’edile C. Pontius C. f. Vol. Priscus davanti alla basilica “di Silicius”; un anfiteatro

ligneo, inaugurato con un munus gladiatorium e una venatio, finanziato dal quattuorviro giusdicente di Circeii [- - -]s Montanus nel II sec. d.C.105. A

Beneventum nella prima metà del V sec. il senatore [- - -] Aemilius Rufinus, [el]ect(us) com(es) primi ord(inis), [co]ns(ularis) Camp(aniae), ritrova una statua

in un luogo abbandonato e la fa porre, su insistenza del v(ir) l(audabilis) Firmus, in un locus celeberrimus della città come ornamento pubblico, dedicandola agli imperatori Teodosio II e Valentiniano III106.

Non è possibile appurare quale sia l’intervento effettuato a Praeneste a proprie spese da parte di M. Scurreius Fontinalis - sacerdos della Fortuna Primigenia eletto dal senato locale, seviro augustale e curatore dei seviri, nonché quinquennale perpetuo del collegio dei fabbri tignari per nomina dell’imperatore Adriano - e del figlio Scurreius Vestalis, così come di quella sovvenzionata a

Fulginae nel corso del I sec. d.C. da un altro seviro Augustale, T. Galerius P. l. Epaphroditus107. Oscuro, a causa della lacunosità del testo, è anche lo scopo per il quale a Patavium, nella prima metà del I sec. d.C. L. Perpena Amiantus richiese ai decurioni locali l’uso di un non meglio noto locus columnarioru[m] extra portam

104

Cat. 44 (AE 1996, 309): locus adsignatus a Papirio Dionysio tunc praef(ecto) ann(onae)

decurionumque c[onces]su. Per le concessioni di loca publica da parte di autorità diverse da

quelle cittadine, e in particolare da parte del praefectus annonae, si veda il paragrafo I.1.2 e la nota 34.

105

Rispettivamente Cat. 511 (CIL XI 6038), 397 (CIL IX 2557) e 104 (CIL X 6429). 106

Cat. 295 (CIL IX 1563). 107

Romanam108. Due documenti (uno pompeiano, l’altro puteolano) non menzionano neppure i concessionari del locus109.

Un discorso a parte meritano tre decreti, due dei quali provenienti da Puteoli e databili tra il 110 e il 130 d.C. circa, mentre il terzo appartiene a Caere e risale al 113 d.C.110 Dalla loro lettura si desume che per avviare la costruzione a proprie spese di un edificio di uso privato su suolo pubblico occorreva richiedere una concessione ad aedificandum: la proprietà del terreno rimaneva della città e apparteneva alla comunità anche quanto vi era sopra edificato, secondo il principio

superficies solo cedit111. Il privato concessionario dello spazio (definibile anche “superficiario”) era detentore di un diritto di superficies, ovvero relativo all’utilizzo del suolo e della costruzione (usus et fructus potestasque aedifici), alienabile e trasmissibile per via testamentaria112. Tale ius, se riguardava costruzioni di carattere sacro, era concesso gratuitamente; per tutti gli altri casi occorreva versare un canone annuo alla città, definito solarium, che va distinto dal

vectigal, versato per gli edifici costruiti su loca publica a spese pubbliche113. I due decreti puteolani, all’incirca contemporanei, trattano di due terreni probabilmente siti nella stessa area, tra il foro augusteo e l’anfiteatro maggiore, sulla terrazza superiore della città, zona di “particolare pregio edilizio” ancora

108

Cat. 679 (CIL V 2856). 109

Cat. 197 (CIL I2 1636) e 253 (CIL X 1814). 110

Cat. 248 (CIL X 1783), 265 (AE 1999, 453), 560 (CIL XI 3614 = 4347). Per le procedure burocratiche attestate in questi decreti si veda nello specifico il paragrafo V.3.

111

D.41.1.7.10: omne quod inaedificatur solo cedit; D.43.18.2 (Gai. 25 ad ed. prov.): proprietas (scil. aedium superficiariarum) et civilium et naturali iure eius est, cuius et solum.

112

Si confronti, mutatis mutandis, quanto detto nei Digesta per le tabernae argentariae (D.18.1.32 - Ulp. 44 ad Sab.): qui tabernas argentarias, vel ceteras, quae in solo publico sunt,

vendit, non solum, sed ius vendit, cum istae tabernae publicae sunt, quarum usus ad privatos pertinet. L’espressione usus et fructus potestasque aedifici è tratta da Cat. 248 (CIL X 1783).

113

Sulla differenza tra solarium (che poteva anche essere definito pensio) e vectigal si veda CAMODECA 1999, pp. 8-9 nota 25, 12-16; sull’esenzione dal pagamento del solarium per la concessione di loca sacra si confrontino MUSCA (1970) e DE ROBERTIS (1982) a proposito della

lis fullonum (CIL VI 266 + add. p. 3004 = AE 1980, 37 = AE 2007, 206 = FIRA III 165 =

HD005397 = EDR077480). Offre una traduzione e un’analisi di quattro constitutiones teodosiane (C. Th. 10, 3, 5; 15, 1, 33, 41 e 43) relative agli spazi pubblici cittadini utilizzati per l’edificazione DUBOULOZ 2003.

parzialmente da edificare agli inizi del II sec. d.C.114 In un caso il concessionario del locus, M. Laelius Atimetus, verosimilmente liberto del locale decurione M.

[L]aelius Placidus, chiede che gli venga rimesso il solarium in cambio della

cessione, dopo la sua morte, dei diritti di uso dell’edificio115. Nel secondo decreto gli Augustali ottengono l’uso di un terreno pubblico su cui sorge una nuova costruzione (probabilmente una schola del collegio), che sarebbe quindi stato elevato, o almeno iniziato, prima della concessione del terreno, fenomeno probabilmente non infrequente a giudicare dalla legislazione romana e dal catasto di Arausio, nel quale si riscontrano terreni pubblici illecitamente occupati da privati e ricondotti al pagamento del solarium con l’aggiunta di una ammenda116. In questi casi, infatti, era consigliato non abbattere le strutture, per evitare la formazione di macerie che avrebbero recato danno al decoro cittadino, a meno che non fossero state elevate contro precise disposizioni o ostacolassero l’uso pubblico del terreno; era considerato in genere più fruttuoso procedere, invece, all’esazione del solarium in sede di “sanatoria”117. A Puteoli le parti convengono che l’edificio costruito è di proprietà pubblica (quem publici iuris esse conveniebat) e si pone la condizione che il diritto di superficies accordato (qui impropriamente definito

dominium) non possa essere trasferito, in quanto detenuto da tutti i membri del

collegio (presenti e futuri).118

A Caere il liberto imperiale Ulpius Vesbinus chiede un locus in angulo

porticus basilicae Sulpicianae allo scopo di costruire per gli Augustali un phetrium, termine di cui non è sicuro il significato ma che dovrebbe indicare una

114

CAMODECA 1999, pp. 16-19. 115

Cat. 248 (CIL X 1783). M. [L]aelius Placidus è uno dei decurioni presenti alla redazione del verbale nella praescriptio dell’altro decreto puteolano, Cat. 265 (AE 1999, 453).

116

Cat. 265 (AE 1999, 453). Sulle norme della legislazione romana tardo-antica contro l’abusivismo dei privati si veda la rassegna stilata da CAMODECA 1999, p. 15; sul solarium “maggiorato” di Arausio cfr. FIRA III2, p. 635.

117

D.43.8.7; 43.8.2.17. 118

Probabilmente è accostabile il caso costituito da un locus ab inchoato [c]um tectoris

p(ecunia) p(ublica) concesso agli Augustali di Ercolano nel I sec. d.C. (naturalmente prima

sala di riunione degli Augustali (sinonimo di schola) oppure la vera e propria sede del collegio, dove venivano compiuti gli offici cultuali119. Lo spazio viene concesso in angulo porticus basilic(ae), poiché non è in uso e non dà rendite (locus rei p. in usu non est nec ullo reditu esse potest); la costruzione, inoltre, costituirà un ornamento per la città (quod se Augustalib. phetrium publice

exornaturum secundum dignitat. municipi polliceretur).

Da quanto finora detto, è evidente come siano davvero poche le fonti epigrafiche riguardanti la concessione di spazi ad aedificandum, a scopo privato o per utilità pubblica. Per quanto riguarda gli atti di evergetismo verso la città, credo che la spiegazione vada ricercata nel fatto che spesso il privato utilizzasse direttamente propri terreni, come è attestato ad esempio per il tempio della

Fortuna Augusta a Pompei, fatto edificare da M. Tullius M. f. su una sua proprietà

donata alla res publica120. Relativamente alle costruzioni di uso privato, invece, la scarsità delle fonti è dovuta, a mio parere, dal fatto che gli atti amministrativi e catastali siano stati ben raramente trascritti su pietra, rimanendo invece conservati per lo più su supporti non durevoli all’interno dei tabularia locali.

119

Cat. 560 (CIL XI 3614 = 4347). Phetrium dovrebbe essere la trascrizione del greco φήτριον: si ipotizza che si tratti di un edificio per le riunioni degli Augustali (RAOSS 1964-1967, p. 1717, che elenca anche le altre espressioni latine simili attestate epigraficamente) o una costruzione consacrata (in ultimo CAMODECA 1999 p. 21 e nota 64, con bibliografia precedente).

120

A Pompei è conservato presso il tempio della Fortuna Augusta un cippo di confine delimitante la proprietà privata di questo cavaliere (CIL X 821 + add. p. 967 = ILS 5398 a).

TABELLE

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