Indennità di carica
L’indennità di carica mensile in favore dei Consiglieri regiona-li è fissata nella misura del 65%
dell’indennità mensile lorda dei componenti della Camera dei Deputati.
Indennità di funzione
Ai Consiglieri regionali che svol-gono particolari funzioni, in ag-giunta all’indennità di carica, spetta una indennità di funzio-ne parametrata alle seguenti per-centuali dell’indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:
• 25% - Presidenti dell’Assemblea legislativa e della Giunta regio-nale;
• 20% - Vice Presidente Giunta re-gionale;
• 15% - Vice Presidente dell’As-semblea legislativa e compo-nenti della Giunta regionale;
• 10% - Segretari dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legi-slativa e Presidenti di Commis-sioni Consiliari;
• 5% - Vice Presidenti di Commis-sioni Consiliari.
Trattenute
Sull’indennità di carica mensi-le lorda vengono operate mensi-le se-guenti trattenute obbligatorie:
• 5% a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità
di fine mandato;
• 20% a titolo di contributo per la corresponsione dell’assegno vi-talizio;
• 0,60% a titolo di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni istituzionali.
Rimborso spese di soggiorno e trasporto
Ai Consiglieri regionali compe-te, a titolo di rimborso delle spe-se di soggiorno, una diaria men-sile pari al 65% di quella prevista per i membri della Camera dei Deputati ai sensi della legge 1261/1965; a titolo di rimborso delle spese di trasporto, inoltre, spetta ai Consiglieri residenti en-tro 25 Km dalla sede dell’Assem-blea legislativa, il 15% della diaria;
ai Consiglieri residenti in Comuni distanti più di 25 Km dalla sede dell’Assemblea legislativa un rim-borso forfettario pari ad 1/5 del prezzo della benzina per il dop-pio del numero dei Km dalla re-sidenza alla sede dell’Assemblea per 17 presenze mensili.
Non spetta il rimborso delle spe-se di trasporto quando il Consi-gliere in relazione alla carica rico-perta usufruisce dell’autovettura di servizio.
Decurtazioni
Ai sensi della L.R. n. 23/1995, art.
10, l’Ufficio di Presidenza
dell’As-semblea legislativa e la Giunta re-gionale con proprio atto hanno fissato le seguenti decurtazioni da applicare ai componenti per la mancata partecipazione alle ri-unioni:
• € 300 riunione Consiglio regio-nale;
• € 100 riunione Ufficio di Presi-denza e Commissione Assem-bleare;
• € 51,65 riunione Giunta regio-nale.
Indennità di fine mandato
Ai Consiglieri regionali spetta una indennità di fine mandato pari all’ultima mensilità dell’indennità di carica lorda percepita moltipli-cata per gli anni di mandato per un massimo di 10 anni.
Assegno vitalizio
Ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato e che abbiano compiu-to 60 anni di età, spetta un asse-gno vitalizio mensile. Tale diritto è soppresso dalla prossima legi-slatura. È stata data ai Consiglieri la possibilità di rinunciare all’ as-segno vitalizio.
L’ammontare del vitalizio è de-terminato in misura percentua-le sull’importo lordo dell’inden-nità di carica da un minimo del 25% per 5 anni di mandato ad un massimo del 50% per 15 anni o più di mandato.
R E N D I C O N T O S O C I A L E 2 0 1 2 LE RISORSE 36
3.3 Le risorse umane
La Struttura assembleare è un’or-ganizzazione complessa, i cui processi decisionali e gestiona-li vanno letti partendo dall’inter-pretazione di dati relativi ad arti-colazione, pianta organica/unità in servizio e organigramma. I se-guenti dati sono riferiti alla IX le-gislatura, dal 1° gennaio al 31 di-cembre 2012.
Risorse Umane al 31/12/2012
77
14 28 29
13 24 20
7
0 20 40 60 80
Direzione Generale Servizio Amministrazione Servizio Studi e Commissioni Servizio Autorità Indipendenti Servizio Informazione e Comunicazione Gabinetto del Presidente Segreterie particolari Ufficio di Presidenza Gruppi e Segreterie politiche
Numero dipendenti
Tassi di assenza e presenza rilevati al 31/12/2012
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Gen naio
Febbraio Marzo
Aprile M aggio
Giug no
Luglio Agosto Settem
bre Otto
bre Nov
embre Dicem
bre Assenza Ferie Presenze
R E N D I C O N T O S O C I A L E 2 0 1 2
37 LE RISORSE
3.4 La struttura organizzativa
Con delibera dell’Ufficio di Pre-sidenza in data 30 aprile 2012 è stato approvato l’atto di riorga-nizzazione delle Strutture assem-bleari.
Il Consiglio è organizzato in una Direzione Generale e in 3 Servizi (Servizio Amministrazione, Servi-zio Studi e Commissioni, ServiServi-zio Autorità Indipendenti).
DIREZIONE GENERALE Direttore - Segretario generale
P. F. Informazione e comunicazione;
P. F. Segreteria Assemblea: (ad interim) P. S. Segreteria Ufficio di Presidenza: (ad interim)
SERVIZIO STUDI E COMMISSIONI Dirigente P.f. Valutazione delle politiche:
(ad interim) P.F. Consulenza per le funzioni
assembleari:
(ad interm)
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE Dirigente
*
P.f. Risorse umane e strumentali:
(ad interim)
* Consulenza III Commissione Consiliare
SERVIZIO AUTORITÀ INDIPENDENTI Dirigente
*
* Consulenza IV Commissione Consiliare
3.5 Interventi di riduzione dei costi della politica
Incisiva nel 2012 l’attività di razio-nalizzazione e riduzione dei costi della politica.
È stata infatti approvata, a larghis-sima maggioranza dei voti (solo 2 contrari), in prima lettura la rifor-ma statutaria con cui si prevede la riduzione del numero dei Con-siglieri regionali che scendono a 30, più il Presidente della Giunta.
Gli assessori passano da 10 a 6.
Come già previsto nel primo Sta-tuto della Regione Marche, il Pre-sidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio restano in carica per trenta mesi.
Sempre sul versante del conte-nimento dei costi è stata anche approvata la legge regionale ine-rente il finanziamento delle atti-vità dei gruppi consiliare in attua-zione della normativa statale con cui si è previsto che detti finan-ziamenti non debbano eccedere l’importo riconosciuto dalla Re-gione più virtuosa, ridotto della metà. La conferenza Stato — Re-gioni ha individuato nell’Abruzzo il modello da seguire (nella gra-duatoria generale le Marche era-no collocate subito dopo) e sul-la base di questa realtà i contri-buti regionali destinati ai gruppi non potranno superare su ba-se annua l’importo di 5.000 eu-ro per ciascun componente dello
stesso gruppo. È esclusa la corre-sponsione dei contributi ai grup-pi composti da un solo consiglie-re, a meno che quest’ultimo non risulti unico eletto di una lista che ha partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo sia cor-rispondente alla lista medesima.
Sempre in attuazione della nor-mativa statale a decorrere dalla prossima legislatura, è stata ride-terminata la spesa per il perso-nale secondo parametri omoge-nei per tutte le Regioni , tenen-do conto dei Consiglieri, delle di-mensioni dei territori e dei mo-delli organizzativi di ciascun En-te .
Sono infine state approvate con LR. 21 dicembre 2012 n. 42 le modifiche alla legge regiona-le del 1995 sulregiona-le “Disposizioni in materia di trattamento inden-nitario dei Consiglieri regionali”.
Tre, in questo caso, le proposte di legge abbinate di cui una ad iniziativa popolare. Con la legge regionale si è proceduto in par-ticolare all’attuazione di quanto previsto d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012 in base al qua-le, le Regioni dovevano definire l’importo dell’indennità di carica, dell’indennità di funzione e delle spese per l’esercizio del mandato dei Consiglieri e dei componenti della Giunta in modo tale da non
superare complessivamente l’im-porto riconosciuto dalla Regione più virtuosa. L’individuazione del-la Regione più virtuosa è stata ef-fettuata dalla Conferenza Stato-Regioni che ha individuato l’in-dice di virtuosità definendo gli importi massimi del trattamen-to economico. La nostra Regione ha recepito tale normativa stata-le individuando stata-le voci del tratta-mento economico dei Consiglie-ri.
La Regione nell’intensa opera di razionalizzazione dei costi della politica attuata anche negli an-ni precedenti ha anticipato gran parte della normativa statale in-tervenuta nel 2012. Non è stato ad esempio necessario adegua-re il nostro ordinamento alla padegua-re- pre-visioni DL 174 nella parte in cui prevedeva a la partecipazione gratuita dei Consiglieri alle com-missioni (escluse anche diarie, in-dennità di presenza e rimborsi spese) in quanto nel nostro ordi-namento non sono previsti com-pensi né rimborsi per tale par-tecipazione. Ugualmente non è stato necessario adeguare la no-stra normativa alla riduzioni dei vitalizi previsti dalle disposizioni statali in quanto si era già provve-duto ad abolirli. A decorrere dalla prossima legislatura.
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39 LA PARTECIPAZIONE