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Il settore edilizio è riconosciuto a livello europeo come strategico per la riduzione dei consumi di energia primaria e la riduzione delle emissioni di gas serra; gli edifici, infatti, sono responsabili di oltre il 40% dei consumi di energia primaria della Comunità Europea. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Da ciò emerge il ruolo primario che assume il tema del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, nel quadro di sviluppo economico europeo e locale. In questo contesto si inserisce il progetto “Europa 20” ovvero l’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto.

Il “Piano 20 20 20”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, entrato in vigore nel giugno 2009 e valido dal gennaio 2013 fino al 2020, prevede di ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico, entro il termine del 2020.

Il consumo di energia finale nell’Unione europea è sceso dell’11%, passando da 1191 Mtep nel 2005 a 1062 Mtep nel 2014, ovvero al di sotto dell’obiettivo 2020, pari a 1086 Mtep. In termini assoluti, il consumo di energia finale è diminuito in tutti gli Stati membri dal 2005, fatta eccezione per Lituania, Malta e Polonia. Il consumo di energia primaria nell’UE è sceso da 1712 Mtep nel 2005 a 1507 Mtep nel 2014 (12%): ancora leggermente al di sopra dell’obiettivo 2020, ossia 1483 Mtep 24.

24 Commissione Europea, “Relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio.

Valutazione 2016 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel 2014 nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica entro il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva stessa.”, Bruxelles, 1-2-2017, pag.4.

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Figura 16. Andamento della produzione di energia primaria dal 2006 al 2016 25

L’UE ha compiuto notevoli progressi negli ultimi anni. Nel 2014 il consumo di energia primaria (CEP) sforava solo dell’1,6% l’obiettivo 2020; il consumo di energia finale (CEF) era addirittura 2,2% sotto l’obiettivo 2020. Tuttavia, nel 2015 il consumo di energia primaria ha registrato un aumento di circa l’1,5% e quello di energia finale di circa il 2% rispetto ai livelli del 2014. Il rialzo è dovuto al fatto che il 2014 è stato un anno eccezionalmente caldo; i dati 2015 sono un ritorno alla normale 26.

I dati incoraggianti hanno spinto la Commissione Europea, nel novembre 2016, a proporre di rafforzare questo fondamentale settore d’intervento oltre il 2020, puntando verso un obiettivo vincolante di efficienza energetica dell’UE pari al 30% entro il 2030 27.

25 Fonte EUROSTAT.

26 Commissione Europea, “Relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio.

Valutazione 2016 dei progressi realizzati dagli Stati membri nel 2014 nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica entro il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva stessa.”, Bruxelles, 1-2-2017, pag.3.

27 L’obiettivo del 2020 è ridurre il consumo energetico finale dell’UE portandolo sotto i 1086 Mtep e il

consumo di energia primaria sotto i 1483 Mtep. Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014, EUCO 169/14.

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Figura 17. Quota di energia da fonti rinnovabili, 2004 e 2016, in % del consumo energetico finale lordo 25

I dati mostrano, inoltre, che il consumo di energia finale del settore residenziale è sceso del 15%, passando da 309 Mtep nel 2005 a 263 Mtep nel 2014, per vari motivi, tra cui maggiore efficienza energetica degli apparecchi e miglioramenti nel rendimento energetico del parco immobiliare in seguito alla graduale attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia e delle norme minime sulla progettazione ecocompatibile. Le informazioni trasmesse ai consumatori attraverso gli attestati di prestazione energetica degli edifici e la misurazione del consumo energetico hanno contribuito a questa tendenza positiva, fornendo ai consumatori strumenti utili a migliorarne la consapevolezza dei consumi energetici.

Nel 2016 le energie rinnovabili rappresentavano il 19,1 % del consumo totale di energia per il settore del riscaldamento e raffreddamento nell'UE-28. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 10,3 % del 2004. Gli aumenti dei settori industriali, dei servizi e dell'uso residenziale hanno contribuito a questo sviluppo. Nel computo delle energie rinnovabili si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore, sulla base di quanto riportato dagli Stati membri 28.

2.1.2 Quadro normativo europeo e italiano

Il settore edilizio in UE genera circa il 9% del PIL europeo e crea 18 milioni di posti di lavoro, ma è anche quello che consuma circa il 40% dell’energia finale, produce il 36% delle emissioni

28 Fonte EUROSTAT, dati reperiti dal sito

40 di CO2 dell’intero territorio europeo e circa il 75% degli edifici è inefficiente dal punto di vista energetico 29. Inoltre, ogni anno viene rinnovato tra lo 0,4% e il 1,2% del parco edilizio europeo

esistente, ma rimangono enormi le potenzialità per aumentarne l’efficienza energetica 30.

In questo contesto si inseriscono le Direttive Europee denominate EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), di cui si riportano le tappe fondamentali.

1. Direttiva 2002/91/CE

La prima versione dell'EPBD, direttiva 2002/91/CE, è stata approvata il 16 dicembre 2002 ed è entrata in vigore il 4 gennaio 2003. Gli Stati membri dell'UE hanno dovuto conformarsi alla direttiva entro tre anni dalla data di istituzione (4 gennaio 2006), attuando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Nel caso della mancanza di esperti qualificati e/o accreditati, la direttiva ha consentito un'ulteriore proroga in attuazione entro il 4 gennaio 2006. La direttiva richiedeva che gli Stati membri rafforzassero i loro regolamenti edilizi e introducessero la certificazione energetica degli edifici. Più specificamente, ha richiesto agli Stati membri di conformarsi all'articolo 7 (Certificati di rendimento energetico), all'articolo 8 (Ispezione delle caldaie) e all'articolo 9 (Ispezione dei sistemi di condizionamento dell'aria).

2. Direttiva 2010/31/UE

La direttiva 2002/91/CE è stata successivamente sottoposta ad una revisione completa, che è stata approvata il 19 maggio 2010 ed è entrata in vigore il 18 giugno 2010. Questa versione dell'EPBD (Direttiva 2010/31/UE) ha ampliato la propria attenzione su edifici a energia quasi zero, ha comportato un costo ottimale dei requisiti minimi di rendimento energetico e ha migliorato le politiche.

3. Revisione della direttiva sulla direttiva EPBD (COM/2016/0765)

Il 30 novembre 2016, la Commissione europea ha pubblicato "L'energia pulita per tutti gli europei", un pacchetto di misure che promuovono la transizione energetica pulita in linea con il suo impegno a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030, modernizzare l'economia e creare condizioni per posti di lavoro sostenibili e crescita. La seconda importante revisione della EPBD si è conclusa con la Direttiva Europea 2018/844 del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la successiva Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

29 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-performance-of-buildings 30 https://www.regionieambiente.it/direttiva-epbd-2018-enea-illustra-contenuti/

41 A seguire le principali tappe normative nazionali sull'efficienza energetica in edilizia.

 Legge n. 373/1976

Costituisce la prima norma redatta per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Essa fu emanata perché in quegli anni si manifestava per la prima volta in Europa una vera e propria crisi petrolifera, che fece registrare un incremento sostanziale del prezzo del petrolio.

 Legge n. 10/1991

La legge 10 del 9 gennaio 1991 detta le norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. L'obiettivo della Legge è la riduzione dei consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea.  DPR n. 412/1993

Nel 1993 fu emanato il decreto di attuazione della Legge 10, il DPR n. 412/1993: regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il DPR 412/1993 ha introdotto:

- classificazione del territorio nazionale in funzione del numero di gradi giorno; - classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d’uso;

- individuazione dei criteri di progettazione energetica.

 Direttiva 2002/91/CE - EPBD I (Energy Performance of Building Directive I)

Nel 2002 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione emanano la direttiva 2002/91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive), con lo scopo di orientare l’attività edilizia dei paesi membri verso una concezione di efficienza energetica che consenta di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dell’inquinamento.

L’EPBD in ottemperanza al Protocollo di Kyoto, indirizza gli stati membri verso una riduzione degli inquinanti gassosi emessi, attraverso alcune misure correttive in svariati ambiti, tra cui anche l’edilizia, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi. La sostanziale novità introdotta dalla EPBD è l’attenzione posta all’efficienza energetica dell’edilizia esistente che, qualora interessata da significative ristrutturazioni, diviene soggetta anch’essa a vincoli prestazionali.

42  D.Lgs. 19/08/2005 n.192

Il recepimento della prima versione della direttiva da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l'attuazione, a livello nazionale, diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, corretto l'anno successivo con il D.Lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò è stato possibile anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni, rif. D.lgs. 31/03/1998, n.112; D.lgs. 192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata la previsione di vari decreti attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità di libera iniziativa delle Regioni.

Il successivo D.lgs. 30/05/2008, n.115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE (successivamente abrogata dalla direttiva UE 2012/27/UE), integra le disposizioni del D.lgs. 192/2005 decretando che, nell’attesa dei suoi provvedimenti attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell’allegato III, arrecante disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica.

Nell’agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), vengono abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.lgs. 192/2005. Tali commi prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile. Non decade in ogni caso l’obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell’attestato di certificazione energetica all’acquirente dell’immobile.

 D.P.R. n. 59/2009

Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n. 59/2009, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici sanitari. Inoltre, vengono definite le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali.  D.M. 26/06/2009

Nel 2009 viene pubblicato il D.M. 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, entrato in vigore il 25/07/2009). Con tale provvedimento, la certificazione energetica eseguita da un soggetto indipendente

43 come previsto dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale.

 D. Lgs. 28/2011

Nel 2011 viene pubblicato il D.lgs. 28/2011, attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che modifica il D.lgs. 192/2005, introducendo all’art. 13 l’obbligo, a partire dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto nell'APE. Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica degli edifici.

 Decreto 22 novembre 2012

Il 13/12/2012, sulla G.U. n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile.

 Decreto 22 novembre 2012 (2013)

Il 25/01/2013 viene anche pubblicato un secondo Decreto 22 novembre 2012, che modifica le definizioni dell’allegato A del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Il decreto ha lo scopo di dare attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD che impone agli Stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.

 Direttiva 2010/31/UE - EPBD II (Energy Performance of Buildings Directive II)

La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, definisce l'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

L'Attestato di Prestazione Energetica è un documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all’allegato I. Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.

 D.L. 63/2013

Il D.L. 63/2013 (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013), oltre a recepire la Direttiva 2010/31/UE, interviene sul D.lgs. 192/2005 aggiornandone il testo: indica nuove regole

44 per l'efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l'APE (Attestato di Prestazione Energetica). La metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. 63/2013, entra successivamente in vigore, così come precisato dalla Circolare del 7 agosto 2013 del MiSE, con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Tale provvedimento permette di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 viene convertito in legge con modificazioni dalla L. 03/08/2013 n. 90.

 D.P.R. 16/04/2013, n. 74

Il 27 giugno 2013 viene pubblicato sulla G.U. n. 149 il D.P.R. 16/04/2013 n. 74, riguardante i criteri di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici.

 D.P.R. 16/04/2013, n.75

Il 27 giugno 2013 viene anche pubblicato il D.P.R. 16/04/2013 n.75, riguardante i criteri di accreditamento per esperti e organismi per la certificazione energetica degli edifici.  D.M. 26 giugno 2015

Nel 2015, con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 39 alla GU n. 162 del 15 luglio 2015 dei D.M. 26 giugno 2015 (3 documenti) viene nuovamente aggiornato il quadro di riferimento. Il primo documento concerne gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Il secondo documento è relativo all'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. Infine, il terzo documento riguarda l'adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Dal 1° ottobre 2015 sono, quindi, in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici per la redazione dell’APE. Per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato due documenti di chiarimento che hanno l'obiettivo di rispondere ai quesiti presentati dai tecnici del settore. 31

Lo step normativo più recente è rappresentato dalla revisione, a livello europeo, della Direttiva 2010/31 UE, conclusasi il 19 maggio del 2018 con la pubblicazione della Direttiva 2018/844. Con essa, i Paesi dell’Unione Europea si sono impegnati a ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 1990, da conseguire con l’aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili e attraverso un ulteriore incremento

31 L’excursus normativo è stato tratto da https://www.certifico.com/newsletter/archive/view/listid-9-

45 dell’efficienza energetica, operando in particolare sulla decarbonizzazione del parco immobiliare, responsabile di circa il 36% di tutte le emissioni di CO2 nell’UE.

2.1.3 La direttiva 2018/844

La Direttiva Europea 2018/844 del 30 maggio 2018, pubblicata il 19 giugno nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) e la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La nuova Direttiva nasce allo scopo di:

 Integrare in un quadro comune le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine, mobilitando nuovi investimenti, al fine di ottenere un settore edile idealmente de-carbonizzato ed un parco di edifici a energia quasi zero al 2050.

 Incoraggiare l’uso delle tecnologie informatiche ai fini dell’efficienza, del comfort e della flessibilità degli edifici.

 Integrare i dati già disponibili in virtù dei registri delle ispezioni degli impianti e degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, contatori intelligenti e sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS E TBM).

 Informare i consumatori, rendendoli partecipi di meccanismi responsivi che riducano costi e consumi e giovino alla rete.

 Valutare i benefici multipli degli interventi di ristrutturazione, compresi la salubrità, il comfort termico e visivo, la sicurezza sismica.

Appare, dunque, evidente l’importanza attribuita alle funzioni di controllo e monitoraggio delle risorse energetiche di un edificio, fornite dall’automazione e dall’applicazione al settore edilizio degli strumenti informatici (ICT), ormai adeguatamente sviluppati e maturi.

Di fatti, per la prima volta, la Direttiva non solo promuove gli edifici intelligenti, ma prescrive l’istallazione di sistemi di automazione e controllo (Building & Automation Control System - BACS) sia nel nuovo costruito che nell’esistente per migliorare efficienza e sicurezza degli stessi sistemi tecnici.

Per la fine del 2019 è, inoltre, previsto un nuovo “indicatore della predisposizione all’intelligenza” (Smart Readiness Indicator) degli edifici, che dovrà valutare la capacità degli edifici di utilizzare le nuove tecnologie per adattarsi alle esigenze dell'occupante, interagire con la rete energetica e ottimizzare funzionamento e manutenzione.

In futuro i nuovi sistemi di automazione e controllo, capaci di monitorare, registrare, analizzare e adeguare i consumi, dovrebbero via via sostituire le ispezioni degli impianti tecnici per il

46 riscaldamento e il condizionamento dell’aria, soprattutto nei grandi edifici non residenziali e nei grandi condomini residenziali dove l’ammortamento dell’istallazione dei BACS è stimato inferiore a tre anni. Per i Paesi, come l’Italia, che hanno già instaurato sistemi di ispezione periodica, viene ritenuta comunque opportuna l’applicazione della misura anche per gli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria di dimensione più contenute. 32

Va menzionata, in seno alle politiche per stimolare ristrutturazioni degli edifici, la volontà di introdurre un sistema facoltativo di "passaporto per la ristrutturazione" (Building Renovation Passport) dell’edificio. La Direttiva 2018/844 accenna a tale documento (già introdotto in Belgio, Francia e Germania), che stabilisce per un singolo edificio, dopo una diagnosi energetica, il piano di azione per ottenere consistenti risparmi energetici nel lungo termine, tramite una sequenza di interventi di ristrutturazione che tengano conto anche della disponibilità economica del proprietario e degli incentivi finanziari disponibili.

2.1.3.1 Lo Smart Readiness Indicator

La Direttiva 2018/844 introduce, nella definizione dei sistemi tecnici per l’edilizia (articolo 2) i sistemi di automazione e controllo come tecnologie e servizi che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente degli impianti tecnici stessi. Inoltre, l’articolo 8 prevede l’istituzione, entro il 31 dicembre 2019, dell’indicatore della predisposizione all'intelligenza dell’edificio (Smart Readiness Indicator - SRI), ovvero un indice della smart readiness degli edifici: la capacità di adattare il proprio funzionamento alle esigenze sia dell'occupante sia della rete, e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva. Entro il termine citato la Commissione Europea dovrà anche specificare la metodologia di calcolo dell’SRI, le modalità tecniche e la tempistica per l’attuazione del nuovo indicatore.

L’indicatore SRI ha l’obiettivo di sensibilizzare sui benefici dell’applicazione delle tecnologie ICT agli edifici, motivando la comunità dei consumatori ad accelerare gli investimenti nel campo delle smart building technologies. L’indicatore SRI dovrebbe costituire anche un incentivo all’integrazione di soluzioni avanzate basate su sistemi ICT con gli impianti di

32 Amato A., Costanzo E., Di Pietra B., Hugony F., “La Direttiva Europea 2018/844 che modifica l’EPBD.

Selezione articoli dal Rapporto Annuale Efficienza Energetica 2018”, ENEA - Dipartimento Unità Efficienza Energetica, Roma, 2018, pag. 7.

47 generazione alimentati da fonti rinnovabili e, in generale, contribuire all’integrazione del settore edilizio nei futuri sistemi energetici e mercati. 33

Figura 18. Funzioni chiave della risposta intelligente negli edifici 34

Nel 2017 la Commissione Europea ha indetto uno studio per la definizione e l’implementazione della metodologia di calcolo dello SRI. Tale studio, condotto da un consorzio presieduto dall’istituto belga di ricerca VITO e conclusosi nell’agosto del 2018, ha visto la partecipazione di circa cento rappresentanti di enti, associazioni e multinazionali nel settore degli impianti tecnici e della building automation. Lo studio ha prodotto, a conclusione della ricerca e della valutazione di numerose soluzioni tecnologiche, un catalogo di servizi intelligenti in grado di

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