CAPITOLO 2. EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO NELLE I.P.A.B.
3.3 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ED ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO: APPLICAZIONE AI RAPPORTI NELLE IPAB: analisi accordo
decentrato di un’ IPAB139
In osservanza alle norme sopra richiamate, partendo dall’art.40 comma 1 del DLgs n.165/2001, dall’art.3, capo 1 del titolo II, del CCNL 1/4/1999, dall’art.2 del nuovo Ordinamento Professionale approvato con il CCNL del 31/3/1999 che definisce gli obiettivi da perseguire con l’applicazione del contratto (miglioramento della funzionalità dei servizi, accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni individuali lavorative, valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendo lo sviluppo, prevedere adeguati organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali
formulati e finanziati dagli enti), e dall’art.4 del CCNL 22/1/2004140 le parti riferite alle
organizzazioni sindacali territoriali ed interne e la delegazione di parte pubblica per l’IPAB “Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra” stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo su tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa, per l’anno 2013, con valenza triennale. Al fine di garantire le necessarie autorizzazioni alla sottoscrizione ed efficacia di questo CCDI (contratto collettivo decentrato integrativo) si
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In data 30/08/2017 è stato firmato presso la sede della Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra la revisione triennale del CCDI relativo alla struttura, alla presenza delle Organizzazioni sindacali territoriali, RSU interne e Parte pubblica, di cui la scrivente è parte.
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Art.4 commi 1 e 2 CCNL 22/01/2004: “1. Il testo dell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente: “1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme”.
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stabilisce che esso è sottoscritto ed immediatamente efficace se sono convocati i soggetti
costituenti la parte sindacale si sensi dell’art.10 comma 2 del CCNL 1/4/1999141 ovvero
per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata, dal Presidente della delegazione di parte Pubblica, previa autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente e previa acquisizione di scritto parere, da parte del Collegio dei Revisori, ex art.4 del CCNL del 22/1/2004 e della normativa vigente. La mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS, componenti la parte sindacale, non inficia l’efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU. Il contratto collettivo decentrato integrativo dell’IPAB “Monumento ai Caduti in Guerra”, tenendo conto del processo di cambiamenti istituzionali che hanno riflessi sulle IPAB, sulle Aziende Speciali ostacolate nel loro compito di erogazione di servizi dalle drastiche riduzioni di spesa imposte dal legislatore, vuole coinvolgere attivamente lavoratori e lavoratrici nei processi di razionalizzazione, innovazione e riorganizzazione dell’Ente, e pur non prescindendo dal fatto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta un primo punto di garanzia dei diritti, pur minimo, con il decentrato si vuole sviluppare ulteriormente principi e regole nelle materie delegate. Protagonisti mediante il CCDI i lavoratori stessi, in caso di cambiamenti della struttura organizzativa sarà attivata, prima dell’avvio, la procedura di confronto sulle modifiche all’organizzazione del lavoro. Dati i profondi mutamenti che stanno investendo il lavoro pubblico, con tale accordo si vuole mantenere un sistema di relazioni sindacali che coinvolga il più possibile RSU ed organizzazioni sindacali, valorizzandone il ruolo negoziale. Le relazioni sindacali si svolgono al tavolo negoziale, così come costituito ai sensi del CCNL, e fermo restando il quadro normativo riferito alle stesse, le parti convengono che:
a) l’Ente informerà e di confronterà con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCDI riguardo le modifiche degli atti che costituiscono fondamento per la dotazione organica;
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Art.10 comma 2, CCNL del 1/4/1999: “1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: dalle R.S.U; dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL. 3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni”.
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b) l’Ente informerà e si confronterà annualmente sul piano di formazione del personale;
c) l’Ente fornirà su richiesta, nel rispetto della vigente legislazione, ogni atto che contribuisca alla conoscenza da parte del sindacato delle materie oggetto di informazione, contrattazione e concertazione, comprese le assunzioni di personale.
d) L’Ente informerà sugli atti che determinano modifiche della struttura organizzativa.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. I protocolli adottati dai soggetti della delegazione trattante , non possono essere modificati unilateralmente dall’organo deputato all’adozione dell’atto. Nel periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, assumere autonome iniziative, né procedere ad azioni dirette prima dei tempi prefissati dall’accordo decentrato integrativo. Nell’esercizio delle relazioni sindacali l’Ente deve inoltre comunicare ai soggetti costituenti la parte sindacale l’ammontare del fondo di cui all’art.15 CCNL 1/4/1999, almeno quindici giorni prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, fornire informazione preventiva nelle materie di cui all’art. 4 CCNL del 1/4/1999 e dall’art.16 del nuovo ordinamento professionale del
31/03/1999142, almeno 15gg prima del provvedimento e lo stesso diventerà
effettivo il giorno successivo la scadenza del preavviso, e garantire la convocazione della delegazione trattante almeno quindici giorni prima, su richiesta delle RSU o delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Per ogni incontro deve esser previsto un ordine del giorno, e redatto un verbale a cura dell’Ente, sottoscritto dalle parti presenti all’incontro. Gli accordi sottoscritti con atti degli organi competenti debbono aver esecuzione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione. Nei provvedimenti attuativi materie riguardanti la CCDI, si dovrà fare esplicito
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Riferimento art.4 CCNL 1/4/1999 e nuovo ordinamento professionale 31/3/1999: “Le materie deferite alla contrattazione decentrata integrativa sono distinte in due categorie: 1) materie con obbligo di conclusione dell’accordo (nessun accordo nessuna disciplina) 2) materie per le quali sussiste solo l’obbligo di trattare (se non si raggiunge un accordo l’amministrazione potrà assumere le sue iniziative unilateralmente, e le rappresentanze sindacali potranno assumere le iniziative di lotta che riterranno opportune). In questi ambiti è prevista l’informazione preventiva in caso di avvio di iniziative in merito”.
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riferimento alle relazioni sindacali avviate e dei pareri formulati dai soggetti sindacali competenti. Nelle IPAB, l’esercizio dei diritti e delle libertà sindacali è disciplinato dal CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali stipulato il 7/8/1998 e SMI. L’Ente dapprima definisce il riparto fra tutti i soggetti aventi diritto del monte ore annuo complessivo e ne dà immediata comunicazione. La presenza alle assemblee viene concordata, e nell’IPAB “Monumento ai Caduti in Guerra” le parti hanno concordato:
a) Per le assemblee limite individuale consentito di dodici ore annue retribuite, con l’obbligo di avvisare l’Ente tre giorni prima, con tutte le informazioni inerenti l’assemblea stessa;
b) L’assemblea può esser rivolta a tutti i lavoratori o solo a particolari gruppi o singoli servizi;
c) Rilevazione dei partecipanti e le ore di partecipazione sono a carico del responsabile di servizio che lo comunica poi all’ufficio personale;
d) Se l’attività lavorativa è articolata in turni, l’assemblea è svolta all’inizio o alla fine del turno;
e) Le assemblee si svolgeranno di norma in locali messi a disposizione dall’Ente; f) Se l’assemblea è generale, territoriale o di zona, il personale avrà a
disposizione del tempo aggiuntivo strettamente necessario a raggiungere il luogo di esecuzione, ed eventuale rientro al posto di lavoro. Tale tempo si computa nel monte ore individuale destinato all’esercizio del diritto di assemblea;
g) Durante lo svolgimento delle assemblee deve esser garantito l’esercizio continuativo dei servizi minimi indispensabili nelle unità operative interessate, secondo le analoghe disposizioni previste dalla normativa in caso di sciopero143.
L’IPAB si è inoltre dotata di un Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, in osservanza dell’art.57 DLgs.
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Legge n.146/1990 Rubrica: “ Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”.
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165/2001, integrato dall’art.21 comma 1 lettera c) della legge 183/2000144, con compiti
propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità competente. Informa tempestivamente le OO.SS. e la RSU ed i lavoratori della propria attività, in particolare sulle proposte avanzate, l’Ente si impegna ad offrire supporto al comitato per dare attuazione al disposto dell’art. 8 del CCNL
22/01/2004145; ogni componente rimane in carica quatto anni. Riguardo al Fondo per lo
sviluppo delle risorse umane e per la produttività l’IPAB ha determinato lo stesso nel rispetto dell’art.15 del CCNL 01/4/1999:
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