PARTE TERZA
1. IL CONTRATTO DI LAVORO DEI GIORNALISTI
La FIEG e la FNSI, riunite presso il Ministero del Lavoro, sotto la presi-denza del Ministro, ai fini del rinno-vo del contratto collettirinno-vo di larinno-voro dei giornalisti, preso atto delle ecce-zionali circostanze in cui si è svolto il negoziato e dell'invito rivolto alle parti dal Ministro del Lavoro, con-vengono quanto segue:
A) il contratto avrà, in via del tutto eccezionale, una durata quadrienna-le, dallT/1/91 al 31/12/94, per quanto attiene alle parti normative; B) gli aumenti dei minimi decorre-ranno secondo le seguenti modalità, riferiti al livello parametrale del re-dattore ordinario (125):
1/1/92 300.000 lire 1/1/93 200.000 lire 1/5/94 200.000 lire C) per l'anno 1991 sarà corrisposto un importo forfettario, sempre rela-tivo al parametro 125, di 4.500.000 lire, erogato secondo le seguenti modalità:
luglio 1991 3.500.000 lire marzo 1992 1.000.000 lire Ai giornalisti di cui all'art. 36 del Ceni verrà erogato in unica soluzio-ne (luglio 1991) un importo di 1 mi-lione. Ai corrispondenti pubblicisti, di cui all'art. 12 del Ceni, rientranti nelle lettere c) e d), verrà erogato in unica soluzione (luglio 1991) un im-porto di 500 mila;
F>) l'aumento dei trattamenti minimi
tabellari dei collaboratori fissi (art. 2), dei corrispondenti (art. 12) e dei giornalisti part-time (art. 36), sarà calcolato nella misura percentuale di aumento dei minimi del redattore ordinario, aumentando l'importo conseguente del 15%;
E) in sede di stesura sarà verificato con l'Inpgi il valore del contributo mensile da porre a carico dei datori di lavoro (art. 40) in relazione ai trattamenti previsti dall'art. 38 così come riformulato nella parte norma-tiva;
F) l'anzianità contributiva previden-ziale di cui al 3° comma dell'art. 33 del Ceni è fissata in 33 anni, in luo-go dei 34;
G) le parti concordano sui testi alle-gati al presente verbale, per le parti normative, salvo modifiche concor-date eventualmente in sede di ste-sura;
I) nel mese di settembre 1993 sarà svolta una riunione tra le parti, che si avvarranno degli esiti eventual-mente conseguiti dai diversi mo-menti di confronto previsti dal con-tratto, per esaminare il contenuto della normativa contrattuale, in rap-porto all'evoluzione del settore, con particolare riferimento al progresso tecnologico;
L) le parti si danno atto che verifi-cheranno entro il 1993 l'entità com-plessiva del lavoro domenicale;
M) le parti prendono atto della di-chiarazione del Ministro del Lavoro, allegata al presente verbale.
Dichiarazione del Ministro
Nei casi in cui il ministero del Lavo-ro dovesse essere informato della sussistenza di un parere non unani-me circa i piani sinergici, di cui all'art. 43 del contratto stipulato per i giornalisti tra FIEG e FNSI, il Mini-stro effettuerà un tentativo di me-diazione, invitando le parti ad aste-nersi, in pendenza del tentativo, da scelte unilaterali o da azioni conflit-tuali.
Analogamente, il Ministro conferma la propria disponibilità a favorire il raggiungimento di un positivo ac-cordo tra le parti ogniqualvolta si debbano affrontare ripercussioni ne-gative sull'occupazione del settore, che abbiano rilievo nazionale, a partire da quelle situazioni specifi-camente individuate nell'art. 4 e nell'allegato D del citato contratto. Naturalmente restano ferme le pre-rogative giuridiche delle parti.
Materia del contratto
A R T . 1
Il presente contratto regola il rap-porto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, le emittenti radiotelevisive private e gli uffici stampa comun-que collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con
caratte-re di continuità e con vincolo di di-pendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
La legge su «Ordinamento della pro-fessione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di criti-ca, limitata dall'osservazione delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».
Contratti a termine
ART. 3
Sono nulli gli accordi che menoma-no i diritti stabiliti dal presente con-tratto.
Le assunzioni a termine sono disci-plinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine della durata del con-tratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali;
- per sostituire giornalisti assenti per ferie;
- per sostituire giornalisti assenti per aspettativa.
L'incarico sarà limitato ad un perio-do di tempo che non potrà comun-que superare i dodici mesi e solo in
ragione di uno su dieci redattori o frazione di dieci salvo le assunzioni per sostituzione dei giornalisti as-senti per ferie, malattia, gravidanza e puerperio.
Le assunzioni a termine per sostitu-zioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzati-ve, devono riguardare prioritaria-mente i giornalisti disoccupati iscrit-ti nelle liste di cui all'art. 4 - situa-zione occupazionale - e devono es-sere notificate alla Commissione na-zionale.
Sono pure ammessi i contratti a ter-mine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carat-tere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore a dodici mesi. Anche nei contratti a termine confi-gurati nel comma precedente è ob-bligatoria la corresponsione dei mi-nimi di stipendio nei casi in cui è dovuta a norma del presente con-tratto.
I contratti a termine che non si rife-riscono ad una determinata specia-lità di rapporto cadono sotto la di-sciplina del presente contratto. In caso di anticipata risoluzione non dovuta a fatto o colpa del giornali-sta o in caso di cessazione del com-pimento del termine, essi comporta-no per il giornalista il diritto ad una indennità che in ogni caso non po-trà essere inferiore a quella stabilita dal presente contratto per i rapporti a tempo indeterminato.
Tale indennità sarà assorbente di quegli indennizzi che fossero dovuti al momento della risoluzione del
rapporto in forza del contratto a ter-mine.
Nel caso che gli indennizzi dovuti al momento della risoluzione del rap-porto in forza del contratto a termi-ne superassero l'ammontare della indennità stabilita dal presente con-tratto per i rapporti a tempo inde-terminato, sarà corrisposto soltanto l'ammontare correlativo a tali inden-nizzi.
Assunzione Periodo di prova -Situazione occupazionale
A R T . 4
Assunzione - Periodo di prova
L'assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente con-tratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua en-trata in servizio.
Il documento relativo non è, co-munque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro. Nella lettera di assunzione dovran-no essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista, nonché la testata per la quale il giornalista è chiamato a prestare la sua opera. All'atto dell'assunzione ai sensi de-gli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi (*). Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da cia-scuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del com-penso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto de-finitivo, il servizio prestato durante
il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazio-ne della anzianità di servizio. Il periodo di prova non è rinnovabi-le in alcun caso, neppure per inter-venuti mutamenti nella direzione o nella proprietà della azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga pro-fessionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.
(*) In sede di stesura si considererà l'ele-vazione a 4 mesi.
Norma particolare
Le aziende, sulla base dei dati forni-ti dall'Inpgi, formuleranno previsio-ni sul movimento pensioprevisio-nistico an-nuale dei giornalisti occupati che, a richiesta, saranno portate a cono-scenza dei comitati di redazione. In deroga a quanto stabilito dal ter-zo comma del presente articolo, in caso di assunzione da parte di azienda editrice di soli periodici il giornalista può essere chiamato a prestare la sua opera per più testate che dovranno essere indicate nella lettera di assunzione.
Situazione occupazionale
1)E' istituita dalle parti una Com-missione nazionale paritetica incari-cata di verificare l'andamento dell'occupazione nell'ambito della categoria giornalistica e di accertare l'entità del fenomeno della disoccu-pazione al fine di agevolare il rias-sorbimento.
La Commissione procede con perio-dici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei
gior-nalisti professionisti in stato di di-soccupazione o in Cassa integrazio-ne guadagni (Cig). L'iscriziointegrazio-ne integrazio-negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti. Gli elenchi, in rela-zione alla provenienza dei giornali-sti disoccupati, saranno suddivisi in: provenienti da quotidiani, da perio-dici, da agenzie di stampa, dalla Rai-Tv, da emittenti radiotelevisive private, da uffici stampa e da altre aziende.
Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono essere cancel-lati:
a) i giornalisti professionisti non iscritti all'Inpgi o per i quali da oltre cinque anni non risultino versati contributi Inpgi;
b) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt. 2 e
12, percepiscono un compenso glo-bale almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario; c) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico Inpgi al-meno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario.
I giornalisti posti in Cig a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall'Inpgi trimestral-mente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in Cig che ricevono le relative prestazioni. Fermo restando quanto disposto dall'allegato protocollo D (Consulta-zione sindacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il tratta-mento di integrazione guadagni, re-stino senza occupazione, possono,
a domanda, essere trasferiti nell'elenco nazionale dei giornalisti disoccupati.
Sarà formato anche un elenco di praticanti che abbiano superato il periodo di prova e il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a se-guito di chiusura o riduzione di per-sonale di aziende editrici di quoti-diani, periodici o agenzie di infor-mazione quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previ-ste dall'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'iscrizione in tale elenco è consentita solamente ai praticanti provenienti da aziende as-sociate alla FIEG.
2) Negli elenchi nazionali sono ri-portati per ogni iscritto i seguenti dati:
a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro;
b) data di iscrizione nell'albo - elen-co dei professionisti - o nel registro dei praticanti;
c) attività professionale svolta dal momento dell'iscrizione all'albo o nel registro;
d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt. 2 e 12 del contratto nazionale di lavoro gior-nalistico o per libero esercizio dell'attività giornalistica;
e) posizione previdenziale.
La Commissione nazionale fornirà direttamente alle aziende interessate all'assunzione dei giornalisti o prati-canti iscritti negli elenchi ogni ulte-riore informazione utile per la valu-tazione della posizione
professiona-le e delprofessiona-le esperienze specifiche ma-turate da singoli iscritti.
3) Al fine di consentire alla Com-missione di valutare le possibilità di assorbimento del fenomeno della disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla Com-missione stessa - per il tramite della FIEG - tutti gli elementi necessari per individuare la prevedibile do-manda di lavoro giornalistico per effetto del pensionamento, delle nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa.
Le aziende editoriali faranno perve-nire trimestralmente alla Commissio-ne nazionale paritetica FIEG e FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professio-nali e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risol-to per qualsiasi motivo.
L'assunzione di giornalisti e prati-canti disoccupati o in Cig e di borsi-sti deve essere immediatamente co-municata dalle aziende editoriali al-la Commissione nazionale.
4) Gli elenchi dei giornalisti e prati-canti disoccupati o in Cig nonché i periodici aggiornamenti sono tra-smessi a cura della FIEG a tutte le aziende associate ed a cura della FNSI a tutte le Associazioni regiona-li stampa perché siano notificati alle Direzioni ed ai Comitati di redazio-ne della rispettiva competenza terri-toriale.
Sulla base delle assunzioni pro-grammate dalle aziende associate e dei dati acquisiti dalla Commissione in relazione al punto 3 del presente paragrafo e all'art. 33, terzo e
quar-to comma del contratquar-to nazionale di lavoro giornalistico, la FIEG e la FNSI con la collaborazione dei di-rettori attiveranno tutti gli strumenti atti a determinare il riassorbimento, entro il termine di scadenza del pre-sente contratto, di una percentuale pari almeno al 40% del numero de-gli iscritti così come risultante alla data del 1° luglio 1991 negli elenchi dei provenienti da quotidiani, perio-dici ed agenzie di stampa. Le assun-zioni dagli elenchi di altra prove-nienza sono computate agli effetti della determinazione della percen-tuale predetta.
La Commissione paritetica è impe-gnata ad operare affinché tale assor-bimento, da parte delle aziende as-sociate alla FIEG, avvenga con gra-dualità nell'arco di vigenza del pre-sente contratto.
5) I dati e le notizie utili per l'eser-cizio delle facoltà previste dall'art. 22, 3° e 4° comma, del contratto na-zionale di lavoro giornalistico ver-ranno richiesti dalle aziende interes-sate all'Inpgi con lettera inviata per conoscenza anche alla FIEG, alla FNSI e alla Commissione nazionale. La Commissione nazionale paritetica ha inoltre facoltà di promuovere, d'intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine e con l'Inpgi, nell'ambi-to delle rispettive competenze, tutte le indagini utili a verificare l'anda-mento del mercato del lavoro gior-nalistico con particolare riferimento all'accesso dei praticanti, all'iscrizio-ne e al movimento dei giornalisti professionisti, alle previsioni di pen-sionamento in relazione all'età ana-grafica e alla posizione contributiva,
all'applicazione della legge n. 903/1977 per quanto concerne l'ac-cesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici e la loro collocazione nell'organizzazio-ne del lavoro.
6) La Commissione nazionale parite-tica si riunirà almeno ogni due mesi per l'aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta appli-cazione delle norme di cui al pre-sente paragrafo, con particolare rife-rimento al punto 4.
NOTA A VERBALE
La FIEG e la FNSI si impegnano a realizzare annualmente un corso di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico per i giorna-listi privi di occupazione iscritti ne-gli appositi elenchi.
E' demandato alla Commissione na-zionale di stabilire criteri e modalità per la realizzazione del corso e di fissare il numero dei partecipanti. Processi sinergici
Cessazione di attività e riduzione di organici
Qualora successivamente alla realiz-zazione dei programmi di integra-zione e di supporto di cui all'art. 43 si determinino casi di cessazione dell'attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate edite o controllate dallo stesso editore, il ricorso al blocco dell'avvicenda-mento, l'applicazione del terzo
comma dell'art. 33 e dell'art. 37 del-la legge 416 del 1981, 1° e 2° com-ma, la riduzione delle prestazioni straordinarie e il ricorso alle proce-dure di cui all'allegato D).
O C C U P A Z I O N E
In caso di cessazione di attività di una testata, l'editore e il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dal-la FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbi-mento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate. Successivamente a tale verifica si farà ricorso alla applicazione della legge n. 416/1981.
Orario di lavoro - Settimana corta - Orario di chiusura
ART. 7
Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazio-ne del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fis-sato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cin-que giorni.
Ai fini del migliore assetto organiz-zativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addet-ti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di
singole testate, può essere concor-data, d'intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzio-ne dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana. Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusiva-mente attività di rielaborazione, adattamento dei testi con l'uso siste-matico dei Vdt (compresi i p.c. re-dazionali collegati o meno al siste-ma), sulla base di periodi di turna-zione che tengano conto delle esi-genze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibi-zione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che com-portino l'uso dei Vdt (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la ste-sura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazio-ne. In relazione alle esigenze orga-nizzative redazionali i suddetti gior-ni di turnazione potranno essere cu-mulati fino ad un massimo di otto giorni.
Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organiz-zativa e sulla economicità della ge-stione, sarà programmato indivi-duando le disponibilità, accertate dal direttore, sentito il c.d.r., degli altri componenti la redazione ad ef-fettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse man-sioni loro affidate.
distri-buzione dell'orario di lavoro setti-manale in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della setti-mana.
Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate azien-dalmente con il comitato di redazio-ne.
In ogni caso la prestazione del lavo-ro giornalielavo-ro deve essere contenu-ta nell'arco massimo di 10 ore. Il giornalista ha diritto oltre al ripo-so domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una fe-stività.
Le ore di lavoro straordinario devo-no essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi servizio delegati e non posso-no, di norma, superare le 22 ore mensili.
In ogni caso l'opera richiesta e pre-stata al di là dell'orario, che dovrà essere in precedenza stabilito e co-municato settimanalmente all'inte-ressato, oppure oltre l'arco di impe-gno, dà diritto ad un compenso straordinario pari alla retribuzione oraria maggiorata del 20%. La retri-buzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei e dividendo il quoziente che ne ri-sulta per sei.
Per la determinazione della retribu-zione oraria si terrà conto dei se-guenti elementi costitutivi della re-tribuzione: minimo di stipendio, contingenza, scatti di anzianità, maggiorazioni contrattuali (escluse a questi effetti quelle per lavoro fe-stivo e domenicale), eventuali su-perminimi.
I giornalisti che hanno scelto la
cor-responsione a forfait del compenso straordinario possono conservarla. Qualora nelle redazioni, ed in parti-colare nei servizi di cronaca, si de-terminino circostanze che comporti-no il superamento comporti-non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore e il co-mitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportu-ni provvedimenti, idonei ad una mi-gliore organizzazione del lavoro re-dazionale, eventualmente con revi-sione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservan-za dell'orario di lavoro.
Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dalla ap-plicazione della settimana corta,