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4. L'autonomia legislativa

4.6 I controlli

Il testo originario della nostra carta costituzionale agli articoli 125 e 130 prevedeva espressamente l’istituzione di organi di controllo sugli atti e l’attività delle Regioni e degli Enti locali ( di legittimità e di merito ) « le Regioni e gli Enti locali erano considerati come una sorta di amministrazione indiretta dello Stato e perciò sottoposti stringenti controlli sugli atti, di natura per lo più amministrativa, ma talora anche a valenza giurisdizionale, affidati ad istituti prefettizi ( Commissario di Governo, Prefetto, Giunta provinciale amministrativa, Consiglio di Prefettura ) 106»;

In particolare il vecchio testo dell'art art 125107 al primo c. prevedeva espressamente un controllo di legittimità sugli atti amministrativi, che per le Regioni di diritto Comune veniva esercitato da un’apposita Commissione di controllo sull'amministrazione regionale

,

nominata con apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri previa deliberazione del consiglio stesso; mentre il vecchio testo dell'art 130 prevedeva un controllo di legittimità sugli atti delle Provincie dei Comuni e degli altri Enti locali che fosse esercitato, anche in forma decentrata, da un organo della Regione.

Con la riforma del 2001, è stato modificato l'intero sistema dei controlli sugli atti amministrativi delle Regioni o degli Enti locali, attraverso l'espressa previsione contenuta all’art. 9 della legge medesima, dell'abrogazione del primo comma dell’art. 125, e l’art. 130

106 Così..DELLA VENTURA P., Il sistema dei controlli sugli enti territoriali, in

amministrazione in cammino , rivista elettronica di diritto pubblico, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione, 2010.

107 “ Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma

decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale “.

Cost. nonché l’art.124.

L'abrogazione di queste forme di controllo è apparsa necessaria sia alla luce della maggiore autonomia che con la riforma del Titolo V è stata attribuita alle Regioni, sia a seguito della nuova riformulazione dell'art 114 Cost. che ha posto sullo stesso piano, tutte le componenti riconosciute della Repubblica. Ciò ha creato una sorta di effetto domino rendendo necessaria anche l'abrogazione degli articoli 115 e 128, in quanto limitativi dell’autonomia locale, il 129 che qualificava gli Enti locali come organi di “decentramento statale e regionale” e l’art. 130, sui controlli di legittimità e di merito sugli enti locali; inoltre, sempre nell'ottica federalista a seguito dell'abrogazione degli articoli 124 e 125 (primo comma ), sono venuti meno anche il Commissario del Governo e i controlli di legittimità e di merito108.

A fronte dell'abolizione dell'art 125 130 il legislatore costituzionale ha voluto introdurre nella riforma alcuni “contrappesi”: innanzitutto è stata prevista la possibilità di un controllo sugli organi che ai sensi dell’art. 117, c.2, p) della Costituzione rientra nell'ambito di competenza statale, sono poi stati previsti dei poteri sostitutivi sul piano amministrativo (ex art. 120, c. 2, Cost. 4), e infine il coordinamento della finanza pubblica (ex artt. 117 e 119 Cost.), con i vincoli europei; il che esige sia uno spazio di verifica sulla gestione finanziaria di tutti i centri di spesa del sistema sia un riscontro sulla

effettività e attendibilità dei controlli finanziari interni a ciascun soggetto di autonomia.

Tuttavia all’abrogazione delle norme che prevedevano i suddetti

108 Tratto da TALLARIDA A., La Riforma del Titolo V della Costituzione e la legalità

controlli di legittimità non è seguita, nessuna previsione di altri controlli di tipo diverso il che ha comportato vari problemi interpretativi ed applicativi, specialmente con riferimento a comuni e province.109

Mentre per quanto concerne il controllo sulle leggi regionali disciplinato dall'art 127 Cost.110 si prevede che il Governo si rivolga alla Corte Costituzionale quando ritenga che la legge sia stata emanata al di fuori della sfera di competenza costituzionalmente assegnata alla Regione.

inoltre la legge n. 131/2003, consente alla Conferenza Stato-città e autonomie locali di proporre al Governo di sollevare la questione di legittimità costituzionale di leggi regionali. Il Governo si pone, infatti, come controllore oggettivo della legittimità delle leggi regionali anche nel caso in cui esse incidano negativamente sull'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali (rappresentati nella Conferenza Stato-città).

In sostanza a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione è stato abolito il controllo preventivo delle leggi regionali, che poteva sfociare nella promozione della questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale o della questione di merito davanti al Parlamento ed è stata introdotta una forma di controllo successivo, posto che adesso la legge regionale può essere impugnata solo davanti alla Corte costituzionale e soltanto dopo che essa sia stata pubblicata, quindi il controllo si trasforma da preventivo a successivo.

Inoltre in base a quanto sancito dalla l. cost. 3/2001 le Regioni hanno

109 Per maggiori approfondimenti sul punto si consiglia DELLA VENTURA P., Il sistema dei

controlli sugli enti territoriali, in amministrazione in cammino , rivista elettronica di diritto

pubblico, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione, 2010.

110“Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione”

la facoltà di adire la Corte costituzionale per la salvaguardia della propria sfera di competenza; nella specie la questione di legittimità costituzionale può essere promossa dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali.

Sia il Governo (comma 1) che le Regioni (comma 2) possono richiedere l'intervento della Corte costituzione entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto che si ritiene ecceda le rispettive sfere di competenza; inoltre l'oggetto della questione di legittimità davanti la Corte è limitato al riscontro di un vizio di incompetenza, nel senso che la Regione può eccepire soltanto l'invasione della propria sfera di competenza da parte di una legge statale o di una legge di altra Regione

Da un analisi dell'articolo in esame emerge come questo faccia riferimento agli atti aventi forza di legge, senza precisare, tuttavia, se tali atti possano essere emanati solo dallo Stato o anche dalle Regioni. La norma si presenta anzi ancora più contraddittoria, in quanto al primo comma fa esplicitamente riferimento solo alla legge regionale senza menzionare gli atti con forza di legge.

4.7 La potestà legislativa delle Regioni ad autonomia differenziata