2. QUADRO TEORICO: IL COLLEGIO SINDACALE
2.4 I controlli nelle S.r.l.: organi di controllo volontari e organi di controllo obbligatori
I controlli nelle S.r.l. hanno due profili peculiari rispetto alle S.p.a.: sono previsti poteri di controllo in capo ai soci non amministratori ed è applicata una disciplina particolare agli organi di controllo.
Con la Riforma del 2003, il Legislatore ha di fatto ampliato le facoltà di controllo conferite ai soci di S.r.l. che non hanno la qualifica di amministratori. Nel sistema previgente, al socio era riconosciuto il diritto di avere notizia sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, ma solo ove non fosse presente il collegio sindacale. Successivamente, la regola muta con la modifica dell’art. 2476 c.c. che al secondo comma sancisce che il socio, anche se non coinvolto nella gestione, può sempre assumere informazioni sull’amministrazione e consultare i documenti della società; anche se la S.r.l. dispone di un organo di controllo e indipendentemente dalla partecipazione sociale detenuta. Tuttavia, sebbene la norma si riferisca al socio non amministratore, è stato precisato 45 Cass. n. 20826/2010: “La deliberazione con la quale l’assemblea di una s.p.a. autorizzi l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i sindaci, anche se adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non ne implica l’immediata sostituzione, così come avviene per gli amministratori […].”
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dalla Cassazione che anche all’amministratore spetta il potere di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione compiuta dagli altri amministratori e alla quale egli non
abbia partecipato, in tutto o in parte46. Si deve però prestare attenzione al fatto che,
secondo autorevole dottrina, il socio esercita il diritto di controllo per suo esclusivo interesse e non, come nel caso del collegio sindacale, nell’interesse dei terzi e della
società47. Inoltre, è opportuno precisare che il controllo da parte del socio resta un
diritto esercitabile facoltativamente, e non un dovere di controllo come nel caso della società sottoposta a controllo.
Il contenuto di tale diritto riconosciuto in capo ai soci può essere suddiviso in due attività: il diritto di consultazione, che fa riferimento alla verifica diretta di documenti, e il diritto di informazione in cui è permesso un esame indiretto per tramite degli amministratori. Il socio è legittimato a chiedere informazioni sia in merito all’andamento di singoli affari sia sulla gestione nel complesso e può estrare copie dei documenti relativi all’amministrazione. È escluso, invece, il potere di ispezione del socio. Ciò non implica però che i soci non possano autonomamente ampliare i poteri di controllo, prevedendo anche quest’ultimo, eventualmente a favore anche solo di alcuni di essi. L’esercizio dei predetti diritti non richiede la dimostrazione di un interesse specifico da parte del socio rispetto ai documenti che vuole visionare. Proprio per questo, dottrina e giurisprudenza concordano nell’individuare un limite nelle clausole generali di buonafede e correttezza e perciò in alcuni casi ⎼ ad esempio in presenza di un socio potenzialmente in conflitto di interesse o quando la richiesta sia finalizzata a danneggiare la società ⎼ gli amministratori possono opporre l’obbligo di riservatezza, rifiutando di fornire informazioni o documenti. In altre parole, si può porre un limite al diritto del socio di una S.r.l. solo qualora ci sia un concreto dubbio che egli voglia avvalersi delle informazioni o dei documenti per scopi illeciti o lesivi della sfera patrimoniale della società.
La dottrina è in dubbio sulla derogabilità o inderogabilità della norma, si vuole però precisare che la S.r.l. potrebbe non essere dotata di alcun organo di controllo e dunque il potere di cui all’art. 2476 c.c. potrebbe essere l’unica limitazione al potere dell’organo gestorio.
46 Cass. n. 2038/2018.
47 PRESTI, Il diritto di controllo dei soci non amministratori, in S.r.l. Commentario, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, 651 ss.; ABRIANI, sub art. 2476, in Delle società. Dell’azienda. Della concorrenza, a cura di D.U. Santosuosso, in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2015, 602; PAOLUC.C.I., sub art 2476, in Commentario del codice civile Sciajola, Branca, Galgano, Bologna, 2014, 474.
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L’art. 2477 c.c., invece, disciplina il controllo attribuito al sindaco o al revisore legale dei conti. Inizialmente, il Codice civile manteneva una certa omogeneità riguardo alle regole di governance di S.p.a. e S.r.l., seppure con la differenza che per le S.r.l. esisteva la possibilità ⎼ in assenza di alcuni requisiti ⎼ di non dotarsi di organo di controllo. Con la Riforma del diritto societario si era accentuata la differenza con le S.p.a. poiché si era cercato di snellire la struttura societaria delle S.r.l., pur bilanciandola con il potere di controllo attribuito ai soci. La L. n. 155 del 19 ottobre 2017, elaborata dalla Commissione Rordorf e poi rientrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha infine previsto una maggiore attenzione ai controlli sociali ⎼ con l’abbassamento dei requisiti per la nomina degli organi di controllo ⎼ anche alla luce degli obiettivi della Riforma fallimentare stessa.
L’art. 2477 c.c. regolamenta l’istituzione dell’organo di controllo ⎼ collegio sindacale o revisore legale ⎼ sia quando la stessa è facoltativa sia quando invece è obbligatoria.
Gli organi di controllo volontari possono essere previsti nell’atto costitutivo, che ne fissa le competenze e i poteri e, se non è stabilito diversamente, essi si presumono monocratici ⎼ così come nel caso degli organi obbligatori. In mancanza di un’apposita previsione nell’atto costitutivo, i soci potranno comunque adottare una delibera assembleare, ex artt. 2479, n. 4, e 2479-bis, che preveda la modifica dello statuto. Così come, nel caso in cui si volesse poi rimuovere l’organo, si renderebbe necessaria un’ulteriore modifica statutaria, indipendentemente dal venir meno dei requisiti previsti dall’articolo citato in precedenza. Dunque, nel caso in cui la società non incontri i limiti previsti dalla norma per la nomina obbligatoria dell’organo, c’è autonomia privata riguardo alla scelta di dotarsene o meno. Inoltre, c’è libertà nello scegliere l’organo di controllo piuttosto che il revisore, o addirittura non è esclusa la nomina di entrambi, trattandosi di cariche con funzioni, compiti e responsabilità profondamente diverse. Infatti, se da un lato è consolidata la clausola statutaria che prevede la possibilità in capo al collegio sindacale di occuparsi anche della revisione legale dei conti; riguardo
all’ipotesi contraria ci sono diversi dubbi. Anzi, la dottrina maggioritaria48 concorda con
la tesi secondo la quale il revisore legale non può avere poteri di controllo interno essendo un soggetto terzo, legato con vincolo di mandato alla società.
48 RUOTOLO BOGGIALI, La nuova disciplina del sindaco unico nelle s.r.l., ed i suoi riflessi nelle società cooperative, in Consiglio nazionale del notariato, Studi di impresa n. 113/2012/I, 3.
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Non c’è autonomia statutaria però nello stabilire i compiti da assegnare all’organismo, o meglio nell’attribuire competenze di altri organi sociali al collegio sindacale o al revisore.
Quando la nomina dell’organo di controllo o del revisore è invece obbligatoria non esiste alcuna autonomia in capo alla società, ma vanno applicate le norme che disciplinano il collegio sindacale nelle S.p.a., non essendovi particolari problematiche applicative, se non alcuni adattamenti nel caso di nomina di un organo monocratico. Come si è già anticipato, il Legislatore è intervenuto in più battute sui requisiti per la nomina obbligatoria di uno degli organi a cui si fa riferimento, fino all’ultima modifica intervenuta proprio con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Anche quest’ultima ha poi subito un’ulteriore revisione che verrà esaminata nel seguito in sede di analisi dei presupposti soggettivi.
2.5 Le caratteristiche della governance delle PMI: il ruolo confuso del