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Controlli ufficiali, sorveglianza, tasse, relazioni e sanzioni

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EZIONE

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ONTROLLI UFFICIALI E SORVEGLIANZA DEGLI

LMR

E DELLE SOSTANZE ATTIVE

Articolo 32

Controlli ufficiali, sorveglianza e tasse

1. Gli Stati membri eseguono controlli ufficiali sui residui di antiparassitari ai fini dell'osservanza del presente regolamento, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. XXX/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Tali controlli consistono nel prelievo di campioni nei luoghi di distribuzione, nella loro conseguente analisi chimica e nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti. Il luogo deve essere scelto in modo da consentire eventuali misure di esecuzione.

2. Gli Stati membri attuano la sorveglianza sui residui di antiparassitari segnatamente nei punti di distribuzione ai consumatori. Tale sorveglianza va ad integrare eventuali misure affini previste dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio17.

3. Gli Stati membri istituiscono tasse per il finanziamento dei costi dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 conformemente ai principi istituiti dal regolamento (CE) n. XXX/200313.

Articolo 33 Campionamento

1. Ogni Stato membro preleva un numero sufficiente di campioni su tutta una gamma di prodotti e per una serie di aree geografiche, affinché i risultati ottenuti siano rappresentativi del mercato nazionale e riflettano le quote rispettive della produzione nazionale, comunitaria e dei paesi terzi rispetto al mercato.

2. I metodi di prelievo dei campioni necessari per attuare tale sorveglianza su prodotti diversi da quelli previsti dalla direttiva 2002/63/CE della Commissione18 sono determinati in conformità della procedura prevista all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 34 Metodi di analisi

1. Le modalità di attuazione applicabili ai metodi analitici di determinazione dei residui di antiparassitari, compresi i criteri specifici di convalida e le procedure di controllo della

17 GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

18 GU L 178 del 16.7.2002, pag. 30.

qualità, possono essere adottate e stabilite nell'allegato VII secondo la procedura prevista all'articolo 49, paragrafo 2.

2. I metodi di analisi dei residui di antiparassitari devono essere conformi ai criteri previsti nell'allegato II del regolamento (CE) n. XXX/200313.

3. Tutti i laboratori incaricati dell'analisi dei campioni ai fini dei controlli ufficiali e della sorveglianza sui residui di antiparassitari partecipano alla prova di competenza comunitaria.

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ROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Articolo 35

Obblighi degli Stati membri in materia di programmi nazionali di controllo e sorveglianza dei residui di antiparassitari

1. Gli Stati membri stabiliscono annualmente programmi nazionali di controllo e sorveglianza dei residui di antiparassitari per l'anno civile successivo.

I programmi annuali di controllo e sorveglianza sono conformi all'articolo 43 del regolamento (CE) n. XXX/200313 concernente i piani pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari.

Nei programmi devono essere specificati almeno i seguenti elementi:

a) i prodotti da sottoporre a campionamento;

b) il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare;

c) i residui di antiparassitari da analizzare;

d) i criteri applicati ai fini dell'elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare, i) le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare,

ii) il numero di campioni da prelevare in funzione della produzione nazionale e

iii) il consumo dei prodotti.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione e all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, i rispettivi programmi annuali di controllo e sorveglianza dei residui di antiparassitari.

3. Gli Stati membri partecipano al programma comunitario di sorveglianza previsto all'articolo 36.

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ROGRAMMA COMUNITARIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 36

Programma comunitario di sorveglianza

1. La Commissione e l'Autorità elaborano un programma comunitario coordinato di sorveglianza che specifica i campioni da inserire nei programmi nazionali di controllo e sorveglianza e tiene conto dei problemi riscontrati in relazione all'osservanza degli LMR stabiliti nel presente regolamento.

2. Entro il 1° maggio di ogni anno, l'Autorità trasmette alla Commissione un parere sul programma comunitario coordinato di sorveglianza per l'anno civile successivo e sui campioni specifici da inserire nei programmi nazionali di controllo e sorveglianza.

3. Il programma comunitario di sorveglianza è adottato in conformità della procedura prevista all'articolo 49, paragrafo 2. Esso è presentato al comitato di cui all'articolo 49, paragrafo 1, entro il 1° luglio di ogni anno per l'anno civile successivo.

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NFORMAZIONI TRASMESSE DAGLI

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TATI MEMBRI E RELAZIONE ANNUALE COMUNITARIA

Articolo 37

Informazioni trasmesse dagli Stati membri

Oltre alle informazioni che devono essere trasmesse all'Autorità e alla Commissione nell'ambito delle relazioni annuali previste all'articolo 44 del regolamento (CE) n. XXX/200313, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, all'Autorità e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, le seguenti informazioni:

a) i risultati dei controlli ufficiali e della sorveglianza previsti all'articolo 32, paragrafi 1 e 2;

b) i risultati delle analisi dei campioni prelevati durante l'anno in corso per la determinazione dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale nell'ambito dei programmi nazionali di controllo e sorveglianza previsti all'articolo 35 e del programma comunitario coordinato di sorveglianza previsto all'articolo 36;

c) gli LD applicati nell'ambito dei programmi nazionali di controllo e sorveglianza previsti all'articolo 35 e del programma comunitario di sorveglianza previsto all'articolo 36;

d) informazioni riguardanti la partecipazione dei laboratori di analisi della Comunità alle prove di competenza comunitarie e ad altre prove di competenza pertinenti per le combinazioni antiparassitario/prodotto definite per campionamento nell'ambito dei programmi nazionali di controllo e sorveglianza;

e) informazioni relative all'accreditamento dei laboratori di analisi in conformità del regolamento (CE) n. XXX/200313.

Articolo 38

Modello per la presentazione delle informazioni all'Autorità

1. L'Autorità può definire un modello per la presentazione delle informazioni a cura degli Stati membri in conformità dell'articolo 37.

2. L'Autorità raggruppa e raffronta le informazioni di cui all'articolo 37.

Articolo 39

Relazione annuale comunitaria 1. L'Autorità elabora una relazione annuale comunitaria.

2. La relazione annuale comunitaria presentata dall'Autorità comprende quanto segue:

a) un'interpretazione delle discrepanze eventualmente riscontrate nei risultati della sorveglianza prevista all'articolo 32, paragrafo 2;

b) una relazione destinata alla Commissione riguardante i casi di superamento degli LMR, corredata di tutte le osservazioni pertinenti circa la necessità di modificare tali LMR tenendo conto delle BPA ad essi correlate;

c) una relazione su eventuali rischi acuti o cronici per la salute dei consumatori.

3. Nell'elaborare la relazione annuale comunitaria l'Autorità può ignorare le informazioni di cui all'articolo 37 trasmesse da uno Stato membro, ma che al 31 dicembre risultano incomplete.

4. L'Autorità presenta la relazione annuale comunitaria alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

5. La Commissione può definire un modello per la presentazione della relazione annuale comunitaria a cura dell'Autorità.

6. L'Autorità pubblica la relazione annuale comunitaria.

Articolo 40

Presentazione della relazione annuale comunitaria al comitato

Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, la Commissione presenta la relazione annuale comunitaria al comitato di cui all'articolo 49, paragrafo 1, che la esamina e formula raccomandazioni sulle misure eventualmente necessarie in caso di superamento degli LMR stabiliti negli allegati II e III.

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ANZIONI

Articolo 41 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni comminabili nei casi di infrazione al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali disposizioni nonché le relative modifiche.

Capo VI

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