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I controversi rapporti tra imputazione colposa ed imputazione causale – Le

Il principio di precauzione nella dogmatica della colpa

8. I controversi rapporti tra imputazione colposa ed imputazione causale – Le

incertezze del dibattito dottrinale intorno alla fisionomia sostanziale dei requisiti costitutivi della colpa ci inducono ad inquadrare le problematiche sottese in una diversa prospettiva dogmatica. Le ricostruzioni della scienza penalistica più accreditata insistono, principalmente, sulla dimensione probabilistica dei parametri della prevedibilità e dell’evitabilità249. Di conseguenza, le dispute dottrinali vertono, essenzialmente, sulle soglie quantitative di rilevanza dei predetti criteri di imputazione. Alla luce dello stato dell’arte del dibattito teorico, tali questioni sembrerebbero configurare problematiche insolubili.

Le questioni poste potrebbero essere inquadrate diversamente, se, superando prospettive di indagine prettamente empirico-frequentistiche, si riflettesse, in profondità, sulla stessa fisionomia normativa dell’imprudenza e della negligenza, e, più in generate, sulla ratio costitutiva e sulla funzione sistematica dell’imputazione colposa.

L’imputazione colposa si sostanzia in un rimprovero, di natura normativa e personalizzata, per non avere previsto ed evitato ciò che risultava, oggettivamente, possibile e doveroso prevedere ed evitare. Questo giudizio presuppone un previo accertamento circa la sicura riconducibilità del fatto all’autore, sul piano della tipicità causale. Il riferimento continuo a parametri di inferenza probabilistica elevati, anche prossimi alla certezza, nasce dall’indebita sovrappozione tra i livelli corrispettivi dell’imputazione causale e di quella colposa. Nella scienza penalistica, sono sempre più frequenti le interpretazioni orientate nella prospettiva della sovrapposizione e della commistione tra i due livelli dell’imputazione (in particolare nella dogmatica d’oltralpe, anche e soprattutto in ragione del diverso sistema normativo di riferimento, e, nello specifico, del carattere più ampio ed

248 DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’aumento del rischio, cit., 67; ID., L’imputazione oggettiva dell’evento, cit., 112 ss..

249 Si tratta infatti di un dato caratterizzante che accomuna, innegabilmente, i diversi orientamenti dottrinali sin qui

indeterminato delle definizioni legali delle categorie generali)250. La commistione in un unico modello di imputazione scaturisce da esigenze di semplificazione sistematica, in ragione degli innegabili profili di similitudine e contiguità dei corrispettivi criteri di accertamento251.

Tuttavia, l’accorpamento dell’imputazione causale con quella colposa non può condividersi. Sono diverse la natura giuridica e le funzione sistematica dei due livelli di imputazione252. Il nesso di causalità esprime un dato empirico che assume rilievo giuridico per l’intero ordinamento, non soltanto in sede penale (si pensi all’incidenza di una formula assolutoria in luogo di un'altra sul piano civilistico). La tipicità colposa esprime un giudizio di disvalore più specifico ed approfondito, riferito al versante personalistico dell’imputazione, destinato anche a svolgere funzioni di orientamento dei consociati, nell’adozione di scelte comportamentali. La casualità deve quindi basarsi su ipotesi esplicative relative alla dimensione materialistica del fatto di reato, capaci di superare, sul piano logico, ogni dubbio ragionevole253. La colpa invece si sostanzia in un inquadramento del fatto stesso da parte dell’ordinamento, su un piano puramente normativo, al fine di formulare un giudizio di disvalore, di carattere qualitativo254.

Inoltre, è diversa la stessa struttura logica dei corrispettivi modelli di accertamento. La verifica del rapporto eziologico si fonda su una prova logica particolaristica, effettuata ex

post, consistente nella formulazione di una ipotesi esplicativa causale capace di superare

ogni dubbio ragionevole circa le concrete modalità di produzione del danno. I requisiti costitutivi della tipicità colposa vengono invece accertati attraverso valutazioni prognostiche di prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo, in una duplice prospettiva

ex ante - ex post; essi constano quindi di un livello di selezione preventivo ed ulteriore

rispetto alla sola diagnosi storica retrospettiva.

È diverso il metro nomologico del giudizio: la causalità viene provata in ragione della migliore scienza ed esperienza nel momento storico della valutazione; la responsabilità 250 In tema, cfr. JAKOBS, La imputacion objetiva en derecho penal, cit., 56 ss., 167 ss.; KUPPER, Grenzen der normativierenden Strafrechtdogmatik, cit., 89 ss.; WOLTER, Strafwurdigkeit und Strafbedurftigkeit, cit., 187 ss.; MIKUS,

Die Verhaltesnormen des fahrlassigen Erfolgsdelikten, cit., 80 ss.; STRUENSEE, Grundlangenprobleme des Strafrechts,

cit., 37 ss.

251 Nella letteratura italiana, CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo di evento, 1989, Napoli, passim;

PAGLIARO, Rilettura sistematica delle teorie dell’imputazione oggettiva dell’evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 335

ss.; DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per l’aumento del rischio, cit., 67; ID., L’imputazione oggettiva

dell’evento, cit., 112 ss.; DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, cit., 123, 189; ss.in tema, cfr. anche

CANCIO MELIA, Conducta de la victima e imputacio obiektiva en Derecho penal, cit., 57.

252 Sui rapporti tra imputazione causale ed imputazione colposa, cfr. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, cit., 278 ss., 414 ss.

253 Sulla dimensione naturalistica della causalità, e sui suoi criteri di accertamento, STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione casuale nel diritto penale, cit., passim.

colposa viene invece ricostruita in base all’insieme delle cognizioni scientifiche ed empiriche esigili da un agente modello della stessa cerchia deontologica e sociale dell’agente storico, al momento del fatto storico.

Infine, può divergere lo stesso oggetto dei due giudizi controfattuali ex artt. 40, 43 c.p.: non sempre questi si riferiscono ai medesimi segmenti (o aspetti) del fatto storico nel suo complesso, ovvero, alle medesime modalità comportamentali alternative ipotetiche che il soggetto avrebbe dovuto adottare. La correttezza di un’impostazione che mantiene distinti i due livelli di imputazione trova conferma sotto un profilo essenziale: il momento originario del decorso causale giuridicamente rilevante per l’ordinamento può divergere dal momento in cui viene integrata la violazione della regola di cautela. Nelle ipotesi in cui il soggetto crea, con la propria condotta inosservante, il pericolo che sfocia poi nel danno, i due momenti giuridicamente rilevanti tendono a coincidere; viceversa, nelle ipotesi in cui l’agente si trova a fronteggiare un pericolo che deriva da un’altra condizione originaria, il momento iniziale del decorso eziologico penalmente rilevante ed il momento su cui si basa il giudizio di colpa possono, senza alcun dubbio, non risultare coincidenti. Appare preferibile un’impostazione che, nella prospettiva di una chiara distinzione tra imputazione causale ed imputazione colposa, richiedono, nel primo livello di accertamento, una prova logica del rilievo eziologico della condotta, qualificata in termini di elevata credibilità razionale; una volta provata l’incidenza causale della condotta sul piano materiale, oltre ogni dubbio ragionevole, il successivo livello di selezione deve fondarsi sulla dimostrazione dell’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito, in termini di significative ed apprezzabili probabilità, rilevanti per l’ordinamento ai fini di un giudizio normativo di imputazione soggettiva della responsabilità colposa. In questa prospettiva, la ricostruzione della fisionomia dogmatica della colpa viene garantita da indebite contaminazioni con la problematica causale. Le irrinunciabili paratie legate alla ricostruzione della dinamica eziologica del fatto materiale non devono surrettiziamente essere riproposte in una dimensione ipotetico-normativa, ove, per definizione, sono presenti intrinseci e congeniti margini dubitativi. I principi di garanzia nell’imputazione casuale esauriscono la loro funzione caratterizzante nel primo livello di selezione sistematica della tipicità. Una volta provato il nesso materiale di derivazione tra fatto e condotta, i criteri di selezione del disvalore penale del fatto devono assumere una dimensione normativa qualitativa.