• Non ci sono risultati.

Convenzione tra Italia e Svizzera per l’esercizio della linea Domodossola - Locarno

4 Analisi del contesto

4.2 Convenzione tra Italia e Svizzera per l’esercizio della linea Domodossola - Locarno

L'esercizio della ferrovia internazionale elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola è regolato dalla Convenzione tra Italia e Svizzera del 12 novembre 1919, mediante la quale (art. 1) “I due Governi si impegnano a far assicurare l’esercizio della linea ferroviaria a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola sulla base delle concessioni accordate in Svizzera [...] alle Ferrovie Regionali Ticinesi per il tronco da Locarno a Camedo e in Italia alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie […] per il tronco da Domodossola alla Frontiera Svizzera”. Della Convenzione italo-svizzera, le cui ratifiche sono state scambiate a Roma il 10 febbraio 1923, è stata data “piena ed intera esecuzione” da parte dell'Italia mediante la legge 16 dicembre 1923, n. 3195, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio

1924242424. La Convenzione è stata approvata dall'Assemblea federale della Confederazione Elvetica mediante Decreto Federale del 23 dicembre 1921.

L’art. 2 della Convenzione stabilisce che “L’allacciamento della sezione svizzera e di quella italiana della linea Locarno-Domodossola sarà fatto alla frontiera dei due Stati”.

L’art. 3 della Convenzione prescrive che “[...] le condizioni per la costruzione dei due tronchi e del materiale di trazione sono state fissate in base a principi uniformi, di modo che l’esercizio comune possa farsi sui due tronchi e che specialmente il materiale di trazione possa passare da una linea all’altra ed esservi adoperato, il materiale di trazione controllato dall’uno dei due Governi sarà ammesso senza nuovo esame sulla linea dell’altro Stato”.

L’art. 4 della Convenzione stabilisce che “Alla frontiera non si muterà esercizio. I treni provenienti dal Regno d’Italia continueranno fino a Locarno e i treni che partono dalla Svizzera continueranno fino a Domodossola”.

Inoltre, l’art. 5 dello stesso atto prevede che “I particolari concernenti il servizio di trazione in comune saranno stabiliti direttamente tra la compagnia italiana e la ferrovia svizzera e saranno oggetto di una Convenzione speciale che sarà sottoposta all’approvazione dei due Governi contraenti a domanda delle autorità competenti”. La Convenzione speciale vigente tra SSIF e FART è stata sottoscritta da SSIF il 30/10/2012 e da FART il 9/11/2012.

4.2.1 I Rapporti tra SSIF e FART

I Rapporti tra SSIF e FART e le responsabilità reciproche sono disciplinati dai seguenti documenti:

A. la Convenzione italo-svizzera del 12.11.1919 approvata con la L. 3195/1923;

B. la specifica “Convenzione fra le FERROVIE REGIONALI TICINESI e LA SOCIETA’ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE circa IL SERVIZIO INTERNAZIONALE DEI TRENI SULLA FERROVIA DOMODOSSOLA – CONFINE SVIZZERO – LOCARNO” redatta e sottoscritta in virtù dell’art.5 della Convenzione del 1919;

C. il Regolamento Circolazione Treni (RCT – DEC 710.3) in vigore sulla intera linea Domodossola – Locarno e dalle relative istruzioni di lavoro/Istruzioni operative dalle PdE e dalle DdE redatte in comune (DEC 710.1 e DEC 710.2).

Con riferimento agli aspetti operativi dell’esercizio comune SSIF e FART sulla linea Domodossola-Locarno, come disciplinati dai già menzionati documenti:

A. la Convenzione italo-svizzera del 12.11.1919 regola i seguenti aspetti:

1. Indica i soggetti concessionari delle tratte nazionali della ferrovia Domodossola-Locarno da parte di Italia e Svizzera (art. 1);

2. Indica il punto fisico di contatto tra infrastruttura SSIF e infrastruttura FART alla frontiera tra i due Stati (art. 2);

3. Impone di fatto:

a. l’uniformità di costruzione della linea sull’intera tratta e quindi tra le due infrastrutture (art. 3);

b. l’esercizio comune con conseguente mutuo riconoscimento delle abilitazioni relative al personale viaggiante (art. 3);

c. il mutuo riconoscimento relativamente all’utilizzo di materiale rotabile ammesso a circolare su entrambe le infrastrutture (art. 3);

d. la continuità di esercizio sull’intera linea, senza cambio di veicoli e/o di personale alla frontiera (art. 4);

4. Individua nella Convenzione Speciale - prevista dall’art.5 della Convenzione italo-svizzera del 12.11.1919 approvata con la L. 3195/23 - lo strumento per regolare i rapporti dell’Esercizio Comune.

B. la Convenzione fra le FERROVIE REGIONALI TICINESI e LA SOCIETA’ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE circa IL SERVIZIO INTERNAZIONALE DEI TRENI SULLA FERROVIA DOMODOSSOLA – CONFINE SVIZZERO – LOCARNO, redatta e sottoscritta in virtù dell’art.5 della Convenzione italo-svizzera del 12.11.1919 approvata con la L. 3195/23 regola i seguenti aspetti operativi:

1. Servizio ferroviario regolato da NORME COMUNI sia di esercizio che di costruzione (art. 1);

2. Condivisione di norme comuni di esercizio e del programma del servizio internazionale sulla base del principio dell’interoperabilità (art. 2);

3. Effettuazione di treni locali da parte delle due Società sul proprio tronco ferroviario, con movimento subordinato a quello dei treni internazionali (art. 4);

4. Impegno reciproco (SSIF/FART) di mettere a disposizione del servizio internazionale veicoli idonei non solo dal punto di vista tecnico ma anche di confort (art. 6);

5. Mutuo riconoscimento del personale nel rispetto dell’art. 3 della Convenzione Internazionale (art. 7);

6. Sorveglianza sugli agenti della società e possibilità di emanazione di provvedimenti a riguardo fermo restando le responsabilità aziendali e personali nei confronti di terzi (art. 9);

7. Modalità di composizione dei turni di lavoro (art. 10);

8. Responsabilità della manutenzione dei veicoli (art. 12);

9. Definizione della ripartizione delle spese di esercizio (art. 15) e dei rapporti economici (art. 18);

10. Copertura assicurativa ed obblighi reciproci (art. 20).

C. il Regolamento Circolazione Treni (DEC 710.3), comprendente le Istruzioni Operative/di Lavoro, le PdE (DEC 710.1) e le DdE (DEC 710.2) regolano tutti gli aspetti operativi relativi all’esercizio ferroviario, ai rapporti e alle comunicazioni tra SSIF e FART. Tali documenti sono redatti congiuntamente da SSIF e da FART condividendone i contenuti in applicazione dell’art. 3 della Convenzione italo-svizzera e dell’art. 2 della Convenzione speciale SSIF-FART.

Il principale e peculiare aspetto operativo dell’esercizio svolto da SSIF e FART sulla ferrovia Domodossola-Locarno è costituito dal principio dell’esercizio comune del servizio internazionale come stabilito dalla Convenzione italo-svizzera del 1919. In base a tale principio, SSIF e FART non svolgono la propria attività come operatori ferroviari in concorrenza tra loro sulla medesima rete, né come affidatari di servizi di trasporto mediante contratto di subconcessione sulla rete della reciproca controparte. Le due Società – pur mantenendo separate strutture societarie e distinte responsabilità – operano nella logica di un’unica impresa ferroviaria che contabilmente attribuisca i costi e i ricavi della gestione alle sue distinte aree produttive.

Nella logica dell’esercizio comune, i viaggiatori che usufruiscono della linea internazionale Domodossola-Locarno non necessariamente percepiscono quale dei due operatori stia effettuando il servizio, a iniziare dal dato che il personale SSIF può condurre materiale rotabile di proprietà FART sull’intera linea e viceversa.

I dettagli dell’esercizio comune SSIF-FART sono ulteriormente definiti e regolati dalla procedura P 603

“Formazione ed addestramento del personale” e dalla procedura P710 “Rapporti con la Società FART”

nonché dal RCT (DEC 710.3) che è parte integrante del sistema di gestione.

Documenti correlati