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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

LINGUA ITALIANO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSA Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO.

Vista la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’AUSL, attraverso l’impiego di mezzi, strumenti e personale idoneo e qualificato, garantisce

ai dipendenti della Società l’esecuzione di esami diagnostici complessi finalizzati a individuare la presenza del virus SARS-CoV-2, attraverso esecuzione di prelievo per il dosaggio delle IgM e IgG specifiche e, in caso di positività, la ricerca del genoma virale attraverso tecniche di amplificazione (RT-PCR) del materiale biologico ottenuto da tampone naso-faringeo.

Art. 3 – SEDE.

Il prelievo del materiale di cui all’art. 2 sarà eseguito in modalità (“Drive Through” o altro) presso le sedi individuate dall’Azienda USL xxxxxx e che saranno comunicate al momento della programmazione dell’attività.

Altra diversa modalità di esecuzione (ad esempio esecuzione del prelievo ematico e/o tampone presso la Ditta) potrà essere concordata direttamente tra le parti.

Art. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO.

Le modalità organizzative di esecuzione del prelievo

1. La Ditta provvede, attraverso il proprio Medico competente, a richiedere i test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 IgG e IgM nel sangue e in caso di positività al test sierologico (IgG e/o IgM), l’esecuzione del tampone naso-faringeo; Oppure: la Società provvede, con modalità organizzative e a spesa proprie, a effettuare ai propri dipendenti i test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 IgG e IgM nel sangue o nei campioni di siero o plasma in Laboratori autorizzati e secondo quanto previsto dai protocolli vigenti e a richiedere all’Azienda l’esecuzione del tampone naso-faringeo;

2. Nella richiesta il Medico competente indica tutti i dati anagrafici relativi ai dipendenti della Ditta per i quali si richiede l’esecuzione delle IgM e IgG o del test RT PCR su tampone.

3. La Ditta comunica al dipendente il luogo la data e l’ora di esecuzione del tampone.

4. L’Azienda assicura l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2 e nelle modalità indicate all’art. 3;

5. L’Azienda, nel caso sia lei a farsi carico dei prelievi, predispone il calendario di esecuzione dei test richiesti (prelievi e/o tamponi) mediante prenotazione su apposito gestionale aziendale e lo comunica al medico competente della Ditta che avrà cura di avvisare i dipendenti che dovranno presentarsi nel luogo, data e orario concordato; diverse modalità (ad esempio esecuzione del prelievo presso la Ditta) potranno essere concordate tra le parti;

6. L’operatore sanitario effettua il prelievo dei campioni da analizzare secondo le modalità indicate dalle specifiche circolari emanate dal Ministero della Salute di cui all’art. 3; a fine operazioni, l’Azienda invia i campioni raccolti per il dosaggio di IgM e IgG a proprio Laboratorio competente per tale attività o ai laboratori dell’ AUSL/AOU.

7. Il tampone, che viene eseguito invece a seguito di positivita’ al test sierologico ( IgG e/o IgM positivo o entrambi) viene inviato al competente laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute per l’esecuzione analitica del test (circolare del Ministero della Salute 3 aprile 2020 “Pandemia di COVID-19. Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alle diagnosi di laboratorio), specificando che l’attività si è svolta nell’ambito del presente accordo per conto della Ditta; la diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 viene eseguita secondo le modalità indicate dal Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità.

8. I referti dei casi analizzati, sia in caso di positività che di negatività, verranno inviati al Medico competente indicato dalla Ditta, al dipendente (mediante il FSE) e al Medico di Medicina Generale (solo per i residenti nella Regione Emilia-Romagna e solo per l’esito del tampone). Tutti i referti dei tamponi sono inoltre recapitati al Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL competente territorialmente per l’eventuale attivazione delle indagini epidemiologiche collegate ai tamponi positivi e all’attivazione della “Sorveglianza Sanitaria Attiva”.

Art. 5 – COMPENSI.

L'attività di cui all’art. 2 viene resa dal personale dell’Azienda all’interno dell’orario di lavoro. Per il servizio svolto, i corrispettivi sono valutati come segue:

Codice e Descrizione Materiale Contenitore e/o

tappo provetta Tempo

refertazione Corrispettivo, €

Corrispettivo, € campione consegnato al

Laboratorio 4725- virUs

coviD19 rna Pcr - 408 oro-rino-faringeo

t.oro rino

faringeo tampone max 6 gg € 80,00

€ 75,00 4721 - virUs

coviD19 anticorPi igm - 154 sangue

sangue/Plasma Provetta sterile max 6 gg € 25,00 € 22,50

4722 - virUs coviD19 anticorPi igg - 154 sangue

sangue/Plasma Provetta sterile max 6 gg € 25,00 € 22,50

determinazioni, tempi di refertazione e tariffe devono rispondere alle specificità di ogni realtà

Il compenso è da intendersi a prestazione eseguita.

Nel caso il prelievo venga eseguito presso ambulatorio della Ditta, da personale sanitario della Ditta stessa e consegnato presso il Laboratorio dell’Azienda le tariffe applicate saranno € 75,00 per tampone rino-faringeo,

€ 22,50 per IgM e € 22,50 per IgG.

In considerazione degli impegni di strumenti e personale, in caso di mancata presentazione dei dipendenti della Ditta si considera il test come effettuato e si procederà alla fatturazione della prestazione prenotata.

Art. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO.

I compensi previsti all’art. 5 sono a carico della Ditta. Mensilmente, L’Azienda emetterà fattura con annesso elenco riepilogativo delle prestazioni rese dall'Azienda. La fattura avrà scadenza pari a 30 (trenta) gg dalla data di ricezione.

Art. 7 – RESPONSABILITA’ CIVILE.

L'Azienda xxx aderisce ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015 al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle aziende sanitarie.

Art. 8 – PRIVACY.

Le parti si impegnano all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, concernente la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. La Ditta richiedente l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 1, si impegna ad acquisire, qualora si rendesse necessario e in via preventiva, il consenso al trattamento dei dati personali dei propri dipendenti e a nominare l’Azienda XXX “responsabile del trattamento” ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 – DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2021. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione. Essa potrà inoltre decadere a seguito di modifiche del quadro epidemiologico in atto che richiedano di concentrare tutta la potenzialità verso la diagnosi dei casi. Le parti possono risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi

posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all’art. 2. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio di formale contestazione senza che una delle due parti abbia ottemperato, in tale termine, a fornire formale riscontro. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti.

Art. 10 – FORO COMPETENTE.

Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di XXX.

Art. 11 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6 del D.L.

145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’AUSL; le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA

Il Direttore Generale DITTA

Il legale rappresentante o il delegato alla firma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 5 MAGGIO 2020, N. 7526 Approvazione degli elenchi delle domande di riconoscimento di tecnico competente in acustica, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco nominativo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO Visti

la legge 26/10/1995 n. 447, recante “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, ed in particolare l’art. 2, comma 6, che definisce la figura professionale del Tecnico Competente in Acustica, ed il comma 7 il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

il D.Lgs. 17/02/2017 n. 42 (di seguito Decreto), recante

“Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Richiamato in particolare l’art. 21, comma 1 del citato Decreto, che istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (di seguito Elenco), sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 491/2018 “Attuazione del decreto legislativo n. 42/2017 in materia di tecnico competente in acustica”, che istituisce una Commissione Tecnica (di seguito Commissione) per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei tecnici competenti in acustica, ai fini della loro iscrizione nell’Elenco;

Vista, altresì, la Determinazione dirigenziale n. 5673 del 20 aprile 2018 che ha costituito la suddetta Commissione per la verifica di idoneità dei titoli di studio, dei requisiti professionali, nonché per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dei richiedenti il riconoscimento dell’abilitazione alla professione di tecnico competente in acustica;

Dato atto che sono pervenute al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici le seguenti istanze:

Nome

candidato Acquisita agli atti con Codice Fiscale Titolo di studio

1 PalottiLivio

PG 153264 del 21/02/2020 ed integrata con PG/2020/0282546 del 09/04/2020

--- Diploma digeometra

2 Nicolò Gambino

PG 221906 del 16/03/2020 ed integrata con PG 0275947 del 07/04/2020

--- 4/S Architettu ra e

Nome

candidato Acquisita agli atti con Codice Fiscale Titolo di studio Ingegneria edile (ora LM-4

Architettu ra e

ingegneria edile-architettu ra)

Dato atto che la Commissione si è riunita in data 15 aprile 2020, al fine di istruire le domande pervenute;

Dato atto, altresì, che la documentazione relativa alla suddetta istruttoria è conservata agli atti del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici;

Visto il verbale redatto dalla citata Commissione, da cui si evince che:

 il candidato Palotti Livio ha presentato la domanda ai sensi dell’art. 22, comma 2 del Decreto, relativamente al superamento di un corso denominato «Corso di Alta Formazione ‘Tecnico Competente in Acustica’» tenuto dall’Università di Bologna – Dipartimento di Ingegneria Industriale, autorizzato con D.D. n.

17052 del 23/10/2018 della Regione Emilia-Romagna, e all’attestazione di almeno quattro anni di attività professionale in materia di acustica applicata, svolti in modo non occasionale in collaborazione con un tecnico competente in acustica, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla Regione.

Considerata la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 22, comma 2 del Decreto, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il suddetto candidato è ritenuto idoneo a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica;

 il candidato Gambino Nicolò ha presentato la domanda ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) del Decreto, relativamente al superamento di un corso denominato Corso abilitante per tecnici competenti in acustica, tenuto da AFOR s.a.s. di Rabbachin Massimiliano & C., autorizzato con decreto n. 11281 del 30/07/2019 della Regione Lombardia. Considerata la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 22, comma 1, lett. b) del Decreto, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il suddetto candidato è ritenuto idoneo a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica Ritenuto, pertanto, che i richiedenti Palotti Livio e Gambino Nicolò sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica;

Visto il punto 6 della deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 09/04/2018, con la quale si demanda al Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente il riconoscimento della qualifica abilitante alla professione di tecnico competente in acustica;

Richiamate:

 la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

 la Delibera della Giunta Regionale n. 83/2020 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022";

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.

450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase di riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016 “Seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;

 n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

 n. 1107 dell’11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

 n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

 n. 2125 del 10 dicembre 2018 “Approvazione di alcuni incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali cura del territorio e dell'ambiente; agricoltura, caccia e pesca e risorse; Europa, innovazione e istituzioni”;

 la determinazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

 le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del procedimento di cui all’oggetto, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l’elenco, dei soggetti in possesso dei requisiti di legge, di cui all’art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995, ritenuti idonei a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica e quindi iscrivibili nell’Elenco di cui all’art. 21, comma 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, come di seguito riportato:

 Palotti Livio;

 Gambino Nicolò;

2. di dare comunicazione dell'adozione della presente determinazione ai soggetti indicati al precedente punto 1.;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore generale Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 13 MAGGIO 2020, N. 7995 L.R. 28/1997 e deliberazione n. 2061/2009 - Approvazione delle integrazioni all'Elenco regionale degli operatori dell'agricol-tura biologica fino alla data del 30 aprile 2020

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visto il Reg. (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007 “Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichetta-tura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91” ed in particolare l'articolo 28 il quale prevede che gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importa-no da un paese terzo prodotti o che li commercializzaimporta-no - prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conver-sione al biologico:

- notificano la loro attività alle autorità competenti dello Sta-to membro in cui l’attività stessa è esercitata;

- assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cu-i all’artcu-icolo 27 del ccu-itato Regolamento;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 “Dispo-sizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 del-la legge 12 agosto 2016, n. 170” il quale disciplina, fra l’altro, l’obbligo di notifica di attività con il metodo biologico nonché i compiti degli Organismi di controllo riconosciuti;

Visto il comma 1 dell'art. 7 del Decreto del Ministero del-le Politiche agricodel-le alimentari e forestali del 1 febbraio 2012, n. 2049 che prevede che possono accedere agli elenchi regiona-li gregiona-li operatori che hanno effettuato la Notifica di attività con il metodo biologico e che sono stati riconosciuti idonei dagli orga-nismi di controllo autorizzati;

Richiamati:

- la Legge regionale 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ot-tobre 1993, n. 36", ed in particolare l'articolo 5, nel quale si è data attuazione a quanto previsto dalla predetta normativa na-zionale istituendo l’apposito Elenco regionale degli operatori biologici;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2061 del 14 di-cembre 2009, avente per oggetto "Reg. (CE) n. 834/2007 e L. R.

n. 28/1997 concernenti norme per il settore biologico. Criteri e procedure per la notifica di attività e per l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica della regione Emilia-Ro-magna. Disciplina del flusso informativo relativo al sistema di controllo", ed in particolare l'allegato A, paragrafi 2 e 3, che di-sciplinano le modalità di iscrizione e cancellazione nell’Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica;

- la determinazione dirigenziale n. 2542 del 11/3/2010 del responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni che ha disposto un primo adeguamento della modulistica approvata all’allegato B della Deliberazione n. 2061/2009, in seguito a mo-difiche tecnico-gestionali;

Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 8321 del 7/7/2011 del responsabile del Servizio Percorsi di qualità, re-lazioni di mercato e integrazioni di filiera, che ha disposto:

- alcune modifiche all’allegato A in relazione alle procedure

per la notifica di attività e per l'iscrizione nell'elenco degli ope-ratori dell'agricoltura biologica della Regione Emilia-Romagna;

- ulteriori adeguamenti della modulistica approvata agli al-legati B e C;

- l’inserimento dell’allegato e per la Notifica dell’attività di acquacoltura biologica;

Preso atto che con Determinazione nr. 6100 del 10 aprile 2020 il responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile ha approvato le integrazioni all'elenco l’elenco degli operato-ri biologici della Regione Emilia-Romagna fino al 31/3/2020;

Atteso che sono state presentate all’amministrazione regio-nale:

- notifiche di attività con il metodo biologico da parte di nuo-vi operatori;

- comunicazioni di recesso volontario dall’assoggettamento al sistema di controllo da parte di operatori già iscritti nell’elenco;

- comunicazioni di cessazione dall’assoggettamento al siste-ma di controllo, a seguito di adozione da parte dell’organismo di controllo di un provvedimento di esclusione dal sistema di con-trollo;

Dato atto che sulle succitate notifiche e comunicazioni perve-nute fino al 30/4/2020, è stata effettuata e completata l’istruttoria tecnico-amministrativa - così come prevista e dal paragrafo 2 dell'allegato A della predetta Deliberazione - sintetizzata in ap-posito verbale del 12/5/2020 protocollo NP/2020/30328;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alle succitate istruttorie è trattenuta agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile;

Ritenuto necessario procedere:

- alla integrazione dell’”Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica” provvedendo:

- all’inserimento dei nuovi operatori, individuati nell’allega-to 1, parte integrante e sostanziale del presente atnell’allega-to;

- alla cancellazione degli operatori usciti dal sistema di con-trollo, individuati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusio-ne di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretati-vi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione preinterpretati-visti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di preven-zione della corrupreven-zione 2020-2022”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Ro-magna" e successive modifiche;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle re-lazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla de-libera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della dede-libera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;