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I corsi integrativi di avviamento professionale della scuola primaria interna all'istituto sono

TITOLO III Programmi ed esam

2. I corsi integrativi di avviamento professionale della scuola primaria interna all'istituto sono

convertiti in scuola secondaria di primo grado

In questo contesto, il Regio Decreto Legge 17 settembre 1936, nr. 1932, convertito in Legge 10 dicembre 1936, nr. 1497, Istituzione e

trasformazione di corsi, scuole e istituti

d’istruzione tecnica, definì retroattivamente

all’art. 5 che a decorrere dal 16 settembre 1935

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Cf. n. 6, 44: il sottolineato delimita qui la sezione del testo comparabile.

15 Cf. Ceppi 1992, 15s: «Contro la tendenza a isolare i

privi della vista ebbe già a suo tempo a schierarsi Augusto Romagnoli quando ammoniva di non perseguire lo scopo tanto caro alla regina Carmen Sylva che postulava la costituzione di una “città di ciechi”, nella quale essi potessero vivere liberi e felici in un ambiente predisposto alle loro capacità sensoriali residue, in cui non sentissero il peso della minorazione, né quello, non meno doloroso, del bisogno degli altri».

venivano trasformate in Regie scuole a indirizzo industriale con annessa scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale numerose scuole normali, tra le quali anche il Regio laboratorio-scuola dell’Istituto nazionale dei ciechi di Firenze: analogamente, il Regio Decreto Ministeriale dell’8 dicembre 1939,

Approvazione degli orari, programmi di

insegnamento e d’esame e raggruppamenti per materie per le scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale maschile e

femminile per ciechi, definì ormai scuole

secondarie tutte le scuole di avviamento professionale attivate negli Istituti, normalizzando ulteriormente l’assunto che i fanciulli ciechi completassero negli Istituti l’obbligo scolare esteso ai tre anni successivi alla classe quinta elementare con la frequenza di una scuola a tutti gli effetti secondaria16.

Il Regio Decreto 1° luglio 1940, nr. 1378, istituì all’art. 1 in Firenze un Regio istituto d’istruzione professionale per ciechi, di cui veniva a far parte la regia scuola tecnica ad indirizzo industriale con scuola di avviamento professionale derivata dalla trasformazione del regio laboratorio-scuola ex legge 15 giugno 1931, nr. 889, Riordinamento dell'istruzione media

tecnica: scopo della scuola era educare o

16 Cf. Paschetta 2012a, 18: «Solo i ragazzi del ginnasio

(medie) continuavano nelle scuole comuni». Cf. Pure

rieducare al lavoro e con speciali corsi preparare il personale insegnante e gli istruttori pratici delle scuole professionali per ciechi.

Il Regio Decreto 29 agosto 1941, nr. 1449,

Riordinamento dell'istruzione professionale per

ciechi, definì all’art. 1 che l’istruzione

professionale per ciechi aveva per fine l’educazione e rieducazione dei ciechi al lavoro e che assumevano denominazione di “Istituti professionali per ciechi” tutti gli istituti per ciechi che attivassero scuole e corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale, maschili e femminili, scuole tecniche a indirizzo industriale, corsi di tirocinio all'insegnamento pratico e corsi per maestranze; all’art. 18 che «Le cattedre per l’insegnamento delle materie di cultura generale sarebbero state assegnate mediante pubblico concorso-esame di abilitazione, per titoli e per esame, riservato esclusivamente ai ciechi forniti del regolare titolo di studio. Soltanto qualora non si fossero potute nel modo suddetto coprire le cattedre vacanti, il personale insegnante avrebbe potuto essere assunto mediante concorso per titoli fra gli insegnanti di ruolo delle scuole regie o pareggiate di corrispondente ordine e grado». Ma ancora, all’art. 32 definiva che «l'obbligo scolastico, che per effetto dell'art. 175 del testo unico approvato con regio decreto 5

febbraio 1928-VII, nr. 577, era stato esteso ai ciechi e ai sordomuti i quali non presentino altra anormalità che impedisca loro di ottemperarvi, veniva esteso anche, per quanto concerne i ciechi, alla loro istruzione professionale, oltre i limiti di età fissati per la istruzione elementare».

Con l’avanzare dell’età della prima generazione di ciechi scolarizzati accolti nelle nuove case-famiglia, la Legge irrigidì e normalizzò così lo specifico percorso formativo sancendo definitivamente per i ciechi il compimento dell’intero obbligo scolare per tutta la frequenza delle scuole professionali strutturatesi all’interno degli istituti, infine prolungata come già a Firenze e a Napoli anche oltre i quattordici anni.

«L'istituzione delle scuole di avviamento professionale per ciechi aprì così negli Istituti nuove possibilità di occupazione, perché molte delle cattedre nascenti vennero ricoperte da laureati e diplomati privi di vista»17.

Con la Legge 26 ottobre 1952, nr. 1463,

Statizzazione delle scuole elementari per ciechi,

la Repubblica riconobbe e fece proprio l’impianto della Scuola speciale ormai così definita e dei relativi percorsi formativi, sancendo a sua volta che l’obbligo scolastico dei ciechi dovesse adempiersi all’interno degli istituti e nelle

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annesse scuole speciali18, in una sorta di mondo ormai parallelo ed estraneo alla scuola comune19.

«Anche se, come risulta dagli atti parlamentari, l'intenzione del legislatore era quella di obbligare i genitori dei ragazzi non vedenti al rispetto del dovere di provvedere all'istruzione dei figli, la norma, anche su pressione della Federazione degli istituti per ciechi sostenuti anche dall'Unione, venne interpretata in modo restrittivo e, da allora, i non vedenti non furono più accolti nelle classi delle scuole elementari comuni: gli anni di scuola speciale salivano così obbligatoriamente a cinque e a otto per chi sceglieva l'avviamento professionale, mentre chi si iscriveva alla scuola media continuava gli studi ancora nelle scuole comuni»20.

18 Legge 26 ottobre 1952, nr. 1463, artt. 1, 2 e relativa

Tabella degli Istituti per ciechi presso i quali vengono istituite scuole elementari governative per ciechi.

19 Il ricorso mosso dal Pretore di La Spezia alla Corte

Costituzionale con ordinanza del 12 giugno 1972 a seguito dell’autodenuncia per evasione dell’obbligo scolastico avanzata da parte di alcuni genitori del capoluogo che volevano inserire i loro figli ciechi nella scuola normale, sollevava la questione di legittimità dell’art. 1 della L. 1463 del 1952 in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione, sostenendo la possibilità dell’insegnamento

ai bambini ciechi nelle scuole elementari statali

ordinarie. Con sentenza 21 maggio 1975, nr. 125, la Corte dichiarò infondata la questione in quanto trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse e che spetta insindacabilmente al legislatore

giudicare sulla parità o diversità delle situazioni

(sentenza 45 del 1967). L’obbligo di frequenza delle scuole speciali previsto all’art. 1 della Legge 26 ottobre 1952, nr. 1463, fu infine abrogato dalla Legge 11 maggio 1976, nr. 360.

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3. Le scuole secondarie di avviamento professionale