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Ministero della Pubblica Istruzione O.M 27 giugno

Istruzione elementare dei ciechi1

«L’O.M. scaturì dai lavori di una Commissione ministeriale di cui facevano parte, tra gli altri A. Romagnoli, O. Poggiolini, A. Nicolodi, G. Lombardo

Radice. Le prescrizioni amministrative furono

riprese quasi integralmente dal presente

Regolamento; le annesse Avvertenze didattiche, che

recano l’impronta del Romagnoli, rimangono un

documento pedagogico di grande interesse. È da ritenersi che l’ordinanza, per le parti compatibili con la successiva legislazione speciale e coi programmi per la scuola primaria (approvata con D.P.R. 14 giugno 1955, nr. 503), conservi efficacia giuridica nel regolare la differenziazione didattica nelle scuole annesse agli istituti2».

O.M. 27 giugno 1924, Istruzione elementare dei ciechi (B.U.P.I. 15 luglio 1924, nr. 29)

TITOLO I

Istituti per l’istruzione elementare dei ciechi

Capitolo I

Art. 1. L’obbligo dell’istruzione elementare dei ciechi, sancito dall’art. 5 del R.D. 31 dicembre 1923, nr. 3126 si assolve, per i fanciulli che non ricevono l’istruzione in scuole private o paterne, negli istituti dei ciechi all’uopo designati e presso le pubbliche scuole elementari, dove gli alunni ciechi devono essere ammessi dalla quarta elementare in poi, qualora ne sia fatta richiesta dalle

1

«B.U. Min. P.I.», 15 Luglio 1924, nr. 29.

2

loro famiglie o dai direttori degli istituti in cui sono accolti3.

Art. 2. Il ministero della pubblica istruzione, predisposti gli opportuni accertamenti, determina con Regi decreti, di concerto col Ministero dell’interno, quali degli attuali istituti dei ciechi debbono provvedere al mantenimento di scuole elementari per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Art. 3. Il Ministero della pubblica istruzione con Regio decreto stabilirà il contributo annuo globale da corrispondere a ciascuno degli istituti indicati dall’articolo precedente, tenuto conto dell’istituzione e del mantenimento in essi di giardini d’infanzia per ciechi, della spesa occorrente per l’adattamento e il miglioramento dei locali, per l’acquisto degli arredi e materiale didattico e di qualsiasi altra provvidenza a favore dell’istruzione e della educazione dei ciechi.

Il contributo, di cui al comma precedente, può essere aumentato o diminuito di anno in anno, a seconda del bisogno e dello sviluppo dei vari istituti.

Capitolo II

Art. 4. Le scuole elementari mantenute negli istituti di cui all’art. 2 della presente Ordinanza, possono essere

3

Notevole a riguardo lo scarto normativo introdotto dalla riscrittura del testo nel R.D. 26 aprile 1928,

nr. 1297, art. 406 che recita: «L’obbligo

dell’istruzione elementare dei ciechi si assolve, per i fanciulli che non ricevano l’istruzione in scuole private o paterne, fino alla terza classe

elementare negli istituti dei ciechi all’uopo

designati e presso le pubbliche scuole elementari specializzate. Dalla quarta classe elementare in poi gli alunni debbono frequentare le pubbliche scuole elementari comuni».

accettate a sgravio4 per le prime quattro classi elementari, ai sensi e agli effetti dell’art. 27 del R.D. 31 ottobre 1923, nr. 2410.

Il personale insegnante, preposto alle scuole elementari degli istituti dei ciechi riconosciute a sgravio, ha diritto ad un trattamento economico non inferiore al minimo legale stabilito per i maestri delle pubbliche scuole elementari. La convenzione all’uopo stipulata dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio scolastico.

Art. 5. Le maestre dei giardini di infanzia funzionanti negli istituti dei ciechi avranno un trattamento economico non inferiore al minimo stabilito dalla tabella 37 annessa al R.D. 11 novembre 1923, nr.2395

Art. 6. Gli insegnanti delle scuole elementari degli istituti dei ciechi devono essere forniti dello speciale titolo di abilitazione richiesto dall’art. 8 del R.D. 31 dicembre 1923, nr. 3126.

Lo speciale titolo suddetto devono avere anche i direttori e gli assistenti degli stessi istituti.

Le pubbliche scuole elementari comuni che accolgono alunni ciechi, possono invece essere rette da insegnanti che non abbiano tale titolo5.

4 Cf. Gori 2007, 13: «Le scuole a sgravio nacquero

come scuole pubbliche, non statali, al fine di garantire la funzionalità di un sufficiente numero

di scuole, in ottemperanza alla legislazione

sull’obbligo: Comuni, prima, e Stato, poi, potevano quindi contare sull’attività di altri enti che già gestivano scuole elementari, con diminuzione di costi ma anche con presumibile mancanza di titolo

professionale dei maestri e possibile minore

qualità».

5

Assolutamente moderna e pionieristica

l’affermazione secondo la quale, una volta elaborato da parte del discente cieco un sistema di autonoma

lettura e scrittura, l’alunno potesse essere

integrato in una classe normale pure in assenza di qualsivoglia intervento speciale.

In mancanza di assistenti e di insegnanti forniti dal titolo speciale potranno in via provvisoria essere assunti negli istituti dei ciechi maestri regolarmente diplomati.

Art. 7. Ai direttori degli istituti dei ciechi, per quanto riguarda le scuole elementari degli istituti stessi, sono devolute, a norma dell’ultima parte dell’art. 24 dell’O.M. 5 giugno 1924 per l’applicazione del R.D. 3 novembre 1923, nr. 2453, tutte le attribuzioni deferite ai Regi ispettori scolastici6.

6 Nell’indisponibilità del testo dell’O.M. 5 giugno

1924, sono di séguito trascritti integralmente i testi degli artt. 12 e 24 del R.D. 3 novembre 1923,

nr. 2453, Norme concernenti l'ordinamento per

l'istruzione elementare. Art. 12: «Gli ispettori

scolastici cui non sia assegnata una circoscrizione ispettiva, saranno distribuiti dal Ministero tra le città sedi di Provveditorato e gli altri centri urbani per la vigilanza sui collegi e sulle scuole private, sugli istituti speciali, sulle classi per tardivi ed anormali, sugli asili infantili e sulle altre opere integrative della scuola»; art. 24: «L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni: 1° Presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza; 2° Coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri Enti siano ripartiti fra le istituzioni più meritevoli; 3° Esegue, per incarico delle autorità scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie

iniziative nel campo delle istituzioni

prescolastiche, complementari o post-scolastiche; 4° Promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare

intimamente tutti gli altri sforzi diretti a

mantenere e a consolidare l'efficacia educativa

della scuola nazionale». Il raffronto tra le

attribuzioni di competenza previste dall’art. 7 dell’O.M. 27 giugno 1924 e gli artt. 12 e 24 del R.D. 3 novembre 1923, nr. 2453, testé richiamati, palesa il profondo scarto tra l’immediata efficacia del presente testo e quella dell’originario Regio Decreto.

TITOLO II

Ammissione dei fanciulli ciechi negli istituti di istruzione elementare

Art. 8. I bambini ciechi, per essere ammessi negli istituti di cui all’art. 2 della presente Ordinanza, devono aver compiuto l’età di quattro anni; in casi speciali i direttori degli istituti possono accogliervi bambini anche di età minore. In quegli istituti in cui si accolgono fanciulli ciechi per i quali sia indispensabile l’istruzione del grado preparatorio, non potranno mancare gli speciali giardini d’infanzia previsti dal secondo comma dell’art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, nr. 3126.

Art. 9. Al termine di ogni anno scolastico gli istituti dei ciechi faranno noto al Ministero e ai Regi provveditori agli studi del Regno il numero dei posti disponibili per l’anno scolastico successivo. Il Ministero darà la necessaria diffusione di tale notizia a mezzo del Bollettino Ufficiale.

Art. 10. Le domande per l’ammissione devono essere presentate non oltre il 15 agosto dalle famiglie degli interessati alla presidenza degli istituti presso i quali l’ammissione è richiesta.

Non potrà essere presentata domanda d’ammissione per più di un istituto.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

a)Atto di nascita;

b)Certificato rilasciato dall’autorità sanitaria del Comune di provenienza dell’alunno, da cui risulti che l’alunno medesimo è cieco o fornito di un grado di vista insufficiente. Dovrà inoltre risultare che esso è esente da malattie infettive a carattere contagioso;

c)Certificato rilasciato dal sindaco comprovante lo stato di famiglia e le condizioni economiche;

d)Eventuali titoli di benemerenze militari e civili acquistati da ascendenti o collaterali del fanciullo cieco obbligato.

Per l’accettazione delle domande gli istituti terranno conto specialmente delle condizioni di famiglia e del luogo di nascita o di residenza del fanciullo.

Art. 11. Non oltre il 10 settembre di ogni anno gli istituti invieranno al Ministero, insieme con l’elenco dei fanciulli ammessi, le domande di coloro che non poterono essere accolti.

Il Ministero procederà ad assegnare a questi ultimi i posti che eventualmente risultassero vacanti presso gli altri istituti.

TITOLO III