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- Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Nel documento Regolamento. Tasse. Anno Accademico (pagine 4-8)

Art. 4 Composizione e suddivisione della contribuzione

1. Il pagamento del contributo di iscrizione è suddiviso in quattro rate. L’imposta fissa di bollo è addebitata sulla prima rata. L’importo totale è riportato nell’ALLEGATO A - IMPORTI ANNUI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE.

2. Il contributo di iscrizione relativo a un corso di studio attivato in regime convenzionale con partner esterni è fissato nello specifico accordo.

3. L’immatricolazione o il rinnovo dell’iscrizione si perfeziona col pagamento dell’imposta fissa di bollo. Il calcolo del contributo di iscrizione viene effettuato a seguito dell’acquisizione dell’ISEE: qualora all’atto dell’immatricolazione o del rinnovo dell’iscrizione non risultasse già acquisita una attestazione ISEE valida, la scadenza del contributo di iscrizione della prima rata sarà posticipato alla scadenza successiva.

4. Di norma il pagamento delle rate deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

Rata Scadenza

Prima 15 novembre

Seconda 15 febbraio

Terza 17 aprile

Quarta 15 giugno

5. Coloro che presentano domanda di borsa di studio o prestito d'onore a DiSCo Lazio in fase di rinnovo dell’iscrizione o di immatricolazione pagano esclusivamente l’imposta fissa di bollo. Qualora non dovessero risultare beneficiari devono pagare quanto dovuto come prima e seconda rata entro la scadenza prevista per la seconda rata.

6. In caso di immatricolazione le scadenze sono così rideterminate:

a. PRIMA RATA: la scadenza è definita nel relativo bando di ammissione;

b. RATE SUCCESSIVE: qualora la scadenza prestabilita per la specifica rata sia precedente la data di immatricolazione o comunque inferiore a 30 giorni dalla data di immatricolazione, la scadenza viene prorogata alla prima scadenza utile oltre i 30 giorni dalla data di immatricolazione.

Art. 5 Rateizzazione

In caso di sopravvenute documentate condizioni economiche disagiate e di arretrati che superino gli 800,00 euro, l’importo dovuto può essere rateizzato per un massimo di cinque rate, su richiesta presentata agli uffici dell’Area Studenti. Se la richiesta viene accolta, ma i pagamenti non vengono effettuati entro le scadenze previste, non potrà essere presentata nuovamente. Gli esami eventualmente sostenuti durante il periodo della rateizzazione saranno registrati in carriera solo una volta che risultino pagate tutte le rate addebitate.

Art. 6 Iscrizione part-time

1. L’iscrizione part-time comporta una riduzione dell’importo relativo al contributo di iscrizione dovuto, subordinata alla presentazione dell’attestazione ISEE secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente Regolamento. Restano invariati gli importi relativi alla tassa regionale e all’imposta fissa di bollo.

2. L’importo annuale è pari al 60% di quanto richiesto per l’iscrizione a tempo pieno.

3. All’iscrizione part-time si applica la disciplina della contribuzione valida per l’iscrizione a tempo pieno, comprese le norme relative all’esonero totale o parziale, fatta eccezione per l’esonero per merito per laurea in corso (Art. 21, punto 9), che non si applica.

Art. 7 Regolarità contributiva

1. Gli studenti e le studentesse che non risultano in regola con il pagamento delle tasse relative a tutti gli anni di iscrizione non possono effettuare alcun atto di carriera. Non sono pertanto ammessi agli esami di profitto e all’esame di laurea e non possono:

a. ottenere il trasferimento presso altro ateneo o altro corso di laurea;

b. rinnovare l’iscrizione all’anno accademico successivo;

c. ottenere certificati;

d. presentare domanda per le borse di collaborazione e altre borse;

e. esercitare la rappresentanza negli organi collegiali.

2. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa vengono annullati.

Art. 8 Domande oltre i termini

È possibile presentare le domande relative alla propria carriera oltre i termini previsti, pagando una indennità di 60,00 euro, senza ulteriori indennità di mora, nei casi riportati di seguito:

1. IMMATRICOLAZIONE A CORSI A NUMERO PROGRAMMATO CON PROVA SELETTIVA: la possibilità riguarda esclusivamente chi, pur avendo superato la prova ed essendo stato ammesso, non abbia poi perfezionato l’immatricolazione entro la scadenza prevista; la richiesta potrà comunque essere accolta solo se risulteranno ancora eventuali posti disponibili;

2. IMMATRICOLAZIONE A CORSI AD ACCESSO LIBERO CON PROVA DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE: la possibilità riguarda esclusivamente chi, pur avendo partecipato alla prova, non abbia poi perfezionato l’immatricolazione entro la scadenza prevista. Il termine ultimo per la presentazione delle domande oltre i termini è fissato al 15 dicembre;

3. IMMATRICOLAZIONE A CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, IMMATRICOLAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI UN SECONDO TITOLO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO O AD ALTRO ATENEO, PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO DI ROMA TRE: le modalità di presentazione sono disciplinate dai bandi di ammissione ai corsi di studio e nel Regolamento Carriera. Il termine ultimo per la presentazione delle domande oltre i termini è fissato al 15 dicembre;

4. DOMANDA DI LAUREA:

a. la domanda può ancora essere presentata fino alla scadenza fissata per gli adempimenti finali pagando una indennità di 120,00 euro;

b. l’accoglimento della domanda è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dai singoli corsi di studio;

c. i suddetti requisiti devono sussistere entro i termini ordinari di scadenza della domanda di laurea.

Art. 9 Prove di accesso

1. La partecipazione alla singola prova di ammissione per un corso di studio ad accesso programmato comporta il pagamento di un contributo fisso di 30,00 euro.

2. Non sono dovuti contributi per l’iscrizione alle prove di verifica della preparazione iniziale per i corsi di studio ad accesso libero.

3. La partecipazione alle singole prove per accedere a tutti i corsi di studio che utilizzano i test TOLC del CISIA comporta il versamento della quota di iscrizione al CISIA nella misura stabilita dallo stesso CISIA.

Art. 10 Trasferimenti

1. TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO:

a. la richiesta di valutazione preventiva della carriera ai fini del trasferimento non comporta il pagamento di alcun contributo fisso;

b. la tassa regionale eventualmente già pagata presso l’ateneo di provenienza non è dovuta se l’ateneo si trova nella stessa regione.

2. TRASFERIMENTI AD ALTRO ATENEO:

a. la richiesta di trasferimento presso un altro ateneo può essere presentata solo se in regola con il pagamento delle tasse;

b. l’iscrizione all’anno accademico nel quale si intende effettuare il trasferimento non deve essere rinnovata, mentre deve devono essere versati il contributo fisso di 77,00 euro per il trasferimento in uscita e l’imposta fissa di bollo.

Art. 11 Passaggi

1. La richiesta di valutazione preventiva della carriera ai fini del passaggio di corso non comporta il pagamento di alcun contributo fisso.

2. A seguito dell’esito della valutazione, quanti intendano confermare la richiesta di passaggio devono rinnovare l’iscrizione, pagando la prima rata del contributo di iscrizione per il corso di studio cui risultano già iscritti.

3. Effettuata l’iscrizione, è necessario presentare la conferma di passaggio entro la scadenza prevista dal corso di studio di destinazione. All’atto della presentazione della domanda vengono addebitati l’imposta fissa di bollo e il contributo fisso di 52,00 euro con scadenza 31 dicembre.

Art. 12 Laurea

1. Coloro che richiedono l’ammissione alla prova finale devono risultare in regola con il pagamento delle tasse.

2. DOMANDA DI LAUREA:

a. all’atto della presentazione della domanda di laurea è richiesto il pagamento dell’imposta fissa di bollo;

b. all’atto della presentazione della domanda di laurea, viene addebitato anche il contributo fisso di 83,00 euro per il rilascio del diploma di laurea;

c. la rinuncia a sostenere l’esame di laurea nell’appello prescelto richiede obbligatoriamente una nuova prenotazione per essere ammessi a un appello successivo, secondo le modalità e le procedure descritte nel Portale dello Studente, senza ulteriori addebiti.

3. RINNOVO ISCRIZIONE:

a. Coloro che intendono laurearsi nelle sessioni previste nel periodo da ottobre a marzo non devono rinnovare l’iscrizione;

b. qualora non potessero laurearsi nei tempi previsti, rinnoveranno l’iscrizione senza addebito dell’indennità per ritardato pagamento, solo a condizione che sia stata presentata una domanda di laurea che soddisfi tutti i requisiti e le condizioni previsti per l’ammissione all’esame di laurea;

c. nel caso di cui alla lettera b., le scadenze sono così rideterminate:

− prima rata: 15 aprile;

− rate successive: 15 giugno.

Art. 13 Rilascio del titolo finale di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale per conferimento del valore legale a un titolo accademico estero

1. La richiesta comporta il pagamento dell’imposta fissa di bollo e di un contributo fisso di 200,00 euro per ogni titolo rilasciato da Roma Tre per il quale si chiede l’equipollenza.

2. Nel caso in cui l’equipollenza venga concessa, la richiesta deve essere perfezionata con il pagamento del contributo fisso di 400,00 euro.

Art. 14 Rinuncia agli studi

1. La domanda di rinuncia agli studi si intende perfezionata con il pagamento dell’imposta fissa di bollo.

2. Qualora all’atto della presentazione della domanda di rinuncia risulti un debito relativo a tasse già scadute riferite a un anno accademico nel quale siano stati sostenuti esami o idoneità, è richiesto il pagamento delle tasse previste sino alla data del sostenimento dell’ultimo esame o idoneità, senza addebito di ulteriori indennità di mora per ritardato pagamento.

3. Le tasse eventualmente già pagate per l’anno accademico nel quale viene presentata la domanda di rinuncia non sono rimborsabili.

4. L’attestazione ISEE per l’anno di competenza, se non effettuata in precedenza, può essere presentata in ritardo, senza addebito della sanzione per la presentazione oltre la scadenza.

5. La domanda di rinuncia non esonera dal pagamento di eventuali sanzioni di cui all’Art. 36 del presente regolamento.

6. Coloro che effettuano la rinuncia entro 20 giorni dalla data di immatricolazione possono richiedere il rimborso dell’importo pagato, limitatamente al contributo di iscrizione.

Art. 15 Sospensione

L’ottenimento, su richiesta, della sospensione della carriera comporta il pagamento del contributo fisso di 52,00 euro e dell’imposta fissa di bollo. Per ogni anno accademico interessato non sono dovuti altri contributi di iscrizione.

Art. 16 Ricognizione

1. L’interruzione della carriera si verifica a seguito del mancato rinnovo dell’iscrizione a uno o più anni accademici, con il conseguente mancato pagamento di quanto dovuto come contributo di iscrizione.

2. La ripresa degli studi dopo un’interruzione di uno o più anni accademici comporta il pagamento dell’imposta fissa di bollo e di un contributo fisso per la ricognizione degli anni accademici precedenti pari a 200,00 euro per ogni anno accademico di interruzione fino ad un massimo di 600,00 euro.

Art. 17 Reintegro

1. La richiesta di reintegro negli studi a seguito di decadenza o di rinuncia agli studi comporta il pagamento di un contributo fisso di 200,00 euro e dell’imposta fissa di bollo.

2. A seguito della valutazione della carriera pregressa, l’iscrizione si perfeziona con il pagamento del contributo fisso di 400,00 euro e del contributo di iscrizione previsto per l’anno accademico in corso.

Art. 18 Duplicati

Il rilascio di duplicati del libretto universitario e del diploma di laurea richiede il pagamento dell’imposta fissa di bollo.

Art. 19 Spedizione a domicilio

È possibile richiedere la spedizione a domicilio di certificati e diplomi previo pagamento del contributo fisso di 15,00 euro oltre a ulteriori eventuali contributi fissi e/o imposta fissa di bollo se previsti.

TITOLO II – ESONERI

Nel documento Regolamento. Tasse. Anno Accademico (pagine 4-8)

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