1. Il contributo di iscrizione al Master/Corso di Perfezionamento è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Roma Tre, su proposta del Consiglio del Master/Corso di Perfezionamento. All’atto
5 Roma Tre organizza e ospita presso le proprie strutture le Olimpiadi delle Lingue e delle Civiltà classiche. Gli studenti e le studentesse che le superano sono esonerati dal sostenimento della prova di valutazione della preparazione iniziale propedeutica all’immatricolazione
dell’iscrizione è richiesto il pagamento dell’imposta fissa di bollo e del contributo per il rilascio del diploma finale.
2. L’iscrizione a Master di durata pluriennale prevede il pagamento del contributo annuo di iscrizione e dell’imposta fissa di bollo all’atto del rinnovo di iscrizione.
3. L’iscrizione a un singolo modulo o a più moduli di un Master, qualora previsto dal regolamento del Master, comporta il pagamento di un contributo di iscrizione ridotto come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Roma Tre, su proposta del Consiglio del Master. All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento dell’imposta fissa di bollo per ogni iscrizione effettuata.
4. In caso di disabilità, riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità documentata pari o superiore al 66% è previsto in ogni caso il pagamento della prima rata del contributo di iscrizione.
5. I corsi aderenti all’iniziativa governativa “PA 110 e lode” possono prevedere un diverso importo del contributo annuo per l’iscrizione dei dipendenti pubblici.
Art. 25 Corso di aggiornamento
Il contributo di iscrizione al Corso di Aggiornamento è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Roma Tre, su proposta del Consiglio del Corso di Aggiornamento. All’atto dell’iscrizione è richiesto il pagamento dell’imposta fissa di bollo e del contributo per il rilascio del diploma finale.
Art. 26 Scuola di specializzazione per le professioni legali
1. La partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola comporta il pagamento di un contributo fisso pari a 30,00 euro.
2. Per ciascun anno di corso è richiesto il pagamento del contributo di iscrizione, suddiviso in due rate di pari importo, oltre alla tassa regionale e all’imposta fissa di bollo.
3. All’atto dell’immatricolazione è inoltre richiesto il pagamento del contributo per il rilascio del diploma finale.
Art. 27 Alta Scuola per l’Amministrazione ASATre
1. La partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola comporta il pagamento di un contributo fisso pari a 30,00 euro.
2. Per ciascun anno di corso è richiesto il pagamento del contributo di iscrizione, suddiviso in due rate di pari importo, oltre alla tassa regionale e all’imposta fissa di bollo.
3. All’atto dell’immatricolazione è inoltre richiesto il pagamento del contributo per il rilascio del diploma finale.
Art. 28 Esame di stato
La partecipazione all’Esame di Stato prevede la corresponsione di un contributo di iscrizione per l’ammissione all’esame e per il rilascio del diploma. Comporta altresì il pagamento della tassa di ammissione agli esami di stato in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’imposta fissa di bollo.
Art. 29 Corso di dottorato
1. All’atto dell’immatricolazione è richiesto il pagamento della tassa regionale e dell’imposta fissa di bollo entro la data prevista dal relativo bando di ammissione.
2. All’atto del rinnovo dell’iscrizione, da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno, è richiesto il pagamento della tassa regionale e dell’imposta fissa di bollo.
Art. 30 Corso singolo
1. Per l’iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli) è dovuta l’imposta fissa di bollo e un contributo di iscrizione pari a 150,00 euro per ogni insegnamento scelto.
2. Per l’iscrizione a corsi singoli erogati in lingua diversa dall’italiano, è dovuto il pagamento di un contributo di iscrizione pari a 200,00 euro per ogni insegnamento scelto, oltre all’imposta fissa di bollo.
3. Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione gli studenti e le studentesse:
a. con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
4. È possibile iscriversi, per un anno accademico, a diversi corsi singoli che comportino l’acquisizione totale di un massimo complessivo di 36 crediti, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Nel caso di iscrizione a corsi singoli per l’acquisizione di requisiti curriculari necessari all’ammissione a un corso di laurea magistrale, i costi sostenuti saranno deducibili dall’importo del contributo di iscrizione dovuto per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale. Tale deduzione si applica a seguito dell’effettiva immatricolazione al corso di laurea magistrale, fino al limite massimo dell’esonero totale dal contributo di iscrizione limitatamente a quanto dovuto per il solo primo anno di iscrizione.
Art. 31 Percorso PeF24
1. Per l’iscrizione al Percorso Formativo di 24 CFU in attuazione del D.M. 616/2017 (PeF24) è dovuta ogni anno l’imposta fissa di bollo e il contributo di iscrizione come riportato nell’ALLEGATO A - IMPORTI ANNUI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE.
2. Nel caso il percorso dei 24 CFU non venga completato nel corso dell’anno accademico, è necessario rinnovare l’iscrizione al percorso entro la scadenza prevista per il rinnovo dell’iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale e pagare l’imposta fissa di bollo e i contributi di iscrizione di cui al comma precedente.
3. Sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione:
a. Gli studenti e le studentesse con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
b. Gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti a un corso di laurea ante DM 509/99, laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico di questa Università.
4. Sono esonerati dal pagamento del 75% del contributo di iscrizione:
a. gli studenti e le studentesse che hanno conseguito il titolo finale presso questa università in un corso di laurea ante DM 509/99 (vecchio ordinamento), laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico (nuovo ordinamento) dottorato di ricerca e scuola di specializzazione;
b. gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti a un corso di dottorato di ricerca, scuola di specializzazione di questa università.
5. Ai fini del completamento del percorso PeF24, congiuntamente con la domanda di iscrizione, è possibile richiedere il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici (art. 6 D.M.
616/2017). Per il riconoscimento sono previsti i seguenti contributi:
a. contributo fisso di 52,00 euro (la domanda di riconoscimento sarà valutata solo dopo il pagamento del contributo fisso);
b. contributo fisso di 5,00 euro per ciascun CFU maturato presso atenei diversi dall’Università degli Studi di Roma Tre per il quale si ottiene il riconoscimento;
c. esonero dal contributo fisso di cui al precedente punto a. per coloro che sono iscritti o si sono laureati a un corso di laurea ante DM 509/99 (vecchio ordinamento), laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico (nuovo ordinamento) istituito da questa università.