• Non ci sono risultati.

la Corte afferma: “La responsabilità contrattuale dell’imprenditore derivante dal mancato

adempimento dell’obbligo, stabilito dall'art. 2087 c.c. di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, può concorrere con la responsabilità extracontrattuale dello stesso datore di lavoro, che sussiste qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro. In tali ipotesi il danneggiato ha a propria disposizione due distinte azioni, delle quali quella contrattuale si fonda sulla presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. e limita il risarcimento a danni prevedibili al momento della nascita dell'obbligazione, mentre l'azione extracontrattuale pone a carico del danneggiato la prova della colpa o del dolo dell'autore della condotta lesiva e, nel caso in cui detta condotta integri gli estremi di un reato, estende il diritto al risarcimento anche ai danni non patrimoniali”. Cfr., ancora,

Cass., sez. lav., 22 aprile 1997, n. 3455, in Notiz. giur. lav. 1997, pag. 374 in cui la Corte afferma che “L’art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure

necessarie a tutelare l’integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria. Tuttavia è pur sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all’integrità fisica patito dal dipendente.. Cfr. ancora Cass. sez. lav., 23 giugno

1994, in Not. giur. lav., 1994, n. 6061; Cass. sez. lav., 23 marzo 1991, n. 3115, in Mass.

giur. lav., 1991, pag. 241; Cass. 25 maggio 1985, n. 3212, in Riv. giur. lav., 1986, II, pag.

199, con nota di POLETI, La “dimensione” contrattuale del danno alla salute. Tra le numerosissime sentenze di merito cfr. Pret. Torino 17 maggio 1996, in Lav. giur., 1996, pag. 762; Trib. Milano, 28 novembre 1995, in Riv. crit. dir. lav., 1996, pag. 483. Per l’indirizzo, oramai superato, che riconosceva natura aquilana alla responsabilità ex art. 2087 Cod. Civ., cfr., in dottrina, GENTILI, Lesione, responsabilità, risarcimento nella

teoria del danno biologico, in Dir. Lav., 1994, I, pag. 391 e segg. e, in giurisprudenza, cfr.

fra tante, Cass. 26 novembre 1984, n. 6134, in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 11: “Il

risarcimento dovuto per la lesione del bene della salute, costituisce oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto (art. 32 cost.), non può essere limitato alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche il cosiddetto danno biologico - inteso come la menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul valore o in tutta la sua concreta dimensione, il quale è suscettibile di liquidazione equitativa e costituisce una "species" del danno ingiusto ex art. 2043 c.c”.

119

che lega il datore di lavoro responsabile del danno al soggetto leso, né la conseguente origine negoziale delle obbligazioni gravanti sulle parti.

Nel prevalente orientamento contrattualista, tuttavia, esistono diverse configurazioni della natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza, che vanno dalla collocazione dell’obbligo nell’alveo della cooperazione creditoria247, all’inquadramento dello stesso nell’ambito degli obblighi accessori o di protezione ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.,248 o,

247 BALZARINI, La tutela del contraente più debole nel diritto del lavoro, Padova, 1965,

pag. 10; CATTANEO, La cooperazione del creditore all’adempimento, Milano, 1964, pag. 118; GHEZZI, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, 1965; BALLETTI,

La cooperazione del datore all’adempimento dell’obbligazione di lavoro, Padova, 1990,

pag. 53; più di recente, per l’adesione alla tesi dell’obbligo di sicurezza come obbligo di cooperazione creditoria: CINELLI, Il danno non patrimoniale alla persona del lavoratore:

un excursus su responsabilità e tutele, in AA.VV., Il danno alla persona del lavoratore,

Milano, 2007, pag. 138 e segg. e specialmente pag. 162, in cui l’Autore inquadra “l’obbligazione di sicurezza negli obblighi di collaborazione all’adempimento, cui

l’imprenditore è soggetto ai sensi dell’art. 1206 c.c. In teoria, infatti, già la riferibilità dell’art. 2087 c.c. oltre l’area del lavoro subordinato (cui si è già accennato), e, comunque, il carattere strumentale dell’obbligazione di cooperazione creditoria e il suo testuale riferimento, nella specie, non già direttamente alla tutela della salute bensì alle ‘misure necessarie’, in sé considerate, parrebbero poter fornire argomenti a favore di un contenimento delle conseguenze dell’inadempimento in “misura” corrispondente alle caratteristiche del vincolo: e, ciò, se non altro in applicazione di un generale principio di proporzionalità nei rapporti obbligatori”.

248 Si fa riferimento è a quelle situazioni di vincolo in cui vi è un interesse di ciascuna parte

a preservare la propria persona e le proprie cose dalla specifica possibilità di danno, derivante dalla particolare relazione costituitasi tra i due soggetti. A tali situazioni sarebbe riconducibile proprio l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 cod. civ. comprensivo di “doveri” non strumentali rispetto all’adempimento delle obbligazioni tipiche che esauriscono lo schema causale del contratto di lavoro. Sulla tesi degli obblighi di protezione vi è un diffuso consenso nella dottrina civilistica italiana: BETTI, Teoria

generale delle obbligazioni, Milano, I, 1953, pag. 99 e segg.; MENGONI, Obbligazioni di “risultato” e obbligazioni di “mezzi (studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, pag. 185 e

segg.; BENATTI, Osservazioni in tema di doveri di protezione, in Riv. trim. dir, proc. civ., 1960, pag. 1359 e segg.; SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed

extracontrattuale, in Noviss. dig. it, XV, Torino, 1968, pag. 670 e segg.; CASTRONOVO, Obblighi di protezione e tutela del terzo, op. cit., 1976, pag. 123 e segg.; CANARIS, Norme di protezione, tutela del traffico, doveri di protezione, in Riv. crit. dir. priv., 1983,

120

ancora, alla sua configurazione come obbligo autonomo, principale 249e non accessorio250.

Posta la natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 Cod. Civ., va tuttavia, rilevato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale qualificazione non esclude che il lavoratore leso possa agire a tutela del proprio diritto ex art. 2043 Cod. Civ., in via alternativa o anche concorrente con l’azione contrattuale. Ciò perché, il comportamento del datore di lavoro può configurarsi, allo stesso tempo, come inadempimento contrattuale e come violazione di un diritto

assoluto del lavoratore alla tutela della salute,

costituzionalmente garantito dall’art. 32 Cost.251.

Al riguardo, va rilevato che la distinzione tra

responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale ha un suo preciso fondamento normativo che risponde all’esigenza di tutelare interessi diversi e dipende dalla

violazione di diverse regole252. Nella responsabilità

contrattuale, infatti, la lesione avviene nell’ambito di un