• Non ci sono risultati.

Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?

STRUMENTI PER UN’ORDINATA RISOLUZIONE

4.2.4 Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?

Dal 2016 con l’entrata in vigore del bail-in, bisogna tener presente che in caso di fallimento di una banca non sarà più lo Stato ad intervenire, bensì i risparmiatori: azionisti, obbligazionisti e correntisti.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia, che prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga per primo le eventuali perdite o la conversione in azioni.

Una volta esaurite le risorse delle categorie più rischiose si passa a quelle successive. Per primo si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni.

89

In secondo luogo si agisce su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni, per ricapitalizzare la banca, o ridotte di valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe vedere convertito in azioni o ridotto il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che possiedono titoli di debito subordinati, e quindi più rischiosi, si rivelano insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca.

L’ordine di priorità per il bail-in è: • gli azionisti;

• i detentori di altri titoli di capitale; • gli altri creditori subordinati; • i creditori chirografari;

• le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;

• il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti118.

È necessario che gli investitori facciano attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, al momento della sottoscrizione.

Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere i titoli della banca dovrebbero essere offerti certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia.

Inoltre le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, con riguardo agli strumenti subordinati, che sono quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti, dando comunicazione alla clientela al momento del collocamento dei titoli di nuova emissione.

In Italia le BCC hanno costituito un “Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo” ma non tutte le BCC aderiscono e non è detto che le emissioni obbligazionarie delle BCC siano assistite dal fondo.

Nei Regolamenti dei prestiti obbligazionari “garantiti” vi è una clausola relativa al diritto di pagamento del Consorzio ed in caso d’insolvenza dell’emittente per un ammontare massimo di 103.291,38 euro.

Quindi l’obbligazionista di una BCC partecipa al bail-in ma potrà chiedere al Fondo il pagamento delle somme non rimborsate dalla BCC.

118 Fonte sito: www.bancaditalia.it, Che cosa cambia in materia di nuove regole europee sulla gestione

90

Figura 5: STRUMENTI SOGGETTI AL BAIL-IN E PRINCIPALI STRUMENTI ESCLUSI DAL BAIL-IN

Fonte: Mondo Bancario.

4.2.5 …e i depositanti?

I depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono esclusi dal bail-in, così come le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito, gli assegni circolari e i certificati di deposito nominativi coperti anche essi dal Fondo di garanzia, a differenza delle altre forme di impiego del risparmio come le obbligazioni emesse dalle banche.

La garanzia del Fondo non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.

91

Nel caso di un conto corrente cointestato a due persone l’importo massimo garantito è pari a 200.000 euro119.

Per la parte eccedente i 100.000 euro, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello di capitale adeguato.

I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono essere esclusi in via discrezionale, per evitare il rischio di contagio e mantenere la stabilità finanziaria a patto che sia stato applicato il bail-in pari almeno all’8% del totale delle passività120. Quindi verranno colpiti dopo gli altri creditori, i correntisti privati e i conti correnti delle piccole e medie imprese.

La direttiva ha escluso quest’applicazione alle categorie di passività più rilevanti per la stabilità sistemica. Non potranno infatti essere assoggettate al bail-in, quindi né svalutati né convertiti in capitale:

• i depositi di valore pari o inferiore a 100.000 euro, protetti dal sistema di garanzia dei depositi;

• le obbligazioni e le altre passività garantite da attivi, quali i covered bond; • le passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni;

• le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;

• le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore ai 7 giorni;

• i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Invece potranno essere soggette al bail in:

• le obbligazioni bancarie non garantite, cioè senior; • le passività subordinate e gli altri strumenti di capitale.

In determinate circostanze, quando l’applicazione del bail-in comporti un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità delle funzioni essenziali, le autorità

119 Fonte sito: www.abi.it

120 Cfr. E. SIROTTI GAUDENZI, Il bail-in. Il recepimento della direttiva europea 2014/59/UE, Primiceri

92

possono escludere ulteriori passività. Queste esclusioni saranno soggette a delle condizioni che verranno poi approvate dalla Commissione europea121.

In determinate circostanze, i costi di risoluzione potranno essere sostenuti dal sistema bancario che finanzierà un Fondo di risoluzione, che potrà intervenire solo dopo che sia stato effettuato il bail-in e in misura pari almeno all’8% del passivo della banca in crisi, fornendo un contributo che non superi il 5% del passivo122.

Infatti la Direttiva numero 59 del 2014 delle crisi bancarie (BRRD) introduce delle gradualità nei salvataggi per evitare che i salvataggi bancari ricadano sulla collettività come avvenuto con il caso della Lehaman Brothers123.