4. ALTRI ASPETTI RILEVANTI DELLA LEGISLAZIONE CINESE 1 LA LEGGE SUI DIRITTI REALI
4.3 COSTRUZIONE ED INGEGNERIA
4.3.1 Requisiti generali
Ai sensi della PRC Construction Law, promulgata dal Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo come da ultimo modifica nel 2019, “qualsiasi attività di costruzione (come ivi definita, qualsiasi costruzione di qualsiasi tipo di edificio e strutture annesse nonché l'installazione di cavi, tubi e delle apparecchiature accessorie) da effettuarsi in Cina deve essere eseguita in conformità con i requisiti legali previsti dalla PRC Construction Law”. Un’impresa di costruzione può intraprendere attività di costruzione o di progettazione nel territorio cinese solo dopo aver ottenuto i relativi
2021 64 certificati di qualificazione, sempre che tali attività siano in linea con l’oggetto sociale così come autorizzato dalle autorità competenti e con il grado di qualificazione. Appaltare un progetto senza ottenere il corrispondente certificato di qualificazione può comportare la revoca del permesso per lo svolgimento dell’attività svolta, l'imposizione di sanzioni e la confisca dei guadagni illeciti (se presenti).
Un appaltatore è autorizzato a subappaltare solo alcune parti del progetto e solo a subappaltatori con qualifiche adeguate per la costruzione. Si precisa inoltre che è fatto divieto al subappaltatore di accordare un ulteriore subappalto. In presenza di un subappalto che violi i requisiti previsti dalla legge, l'appaltatore ed i relativi subappaltatori dovranno ritenersi responsabili in solido per i danni causati dal mancato rispetto degli standard qualitativi che sono prescritti.
Il personale tecnico specializzato impegnato nelle operazioni di costruzione deve ottenere i corrispondenti certificati di qualificazione in conformità con la legge. Si richiederà altresì che lo stesso operi unicamente entro gli ambiti consentiti da tali certificati.
4.3.2 Progetti di costruzione da parte di società straniere
In Cina non è consentito l'appalto di progetti di costruzione da parte di società non residenti.
Ai sensi dei Tentative Measures for Administration of Qualifications of the Foreign Companies Contracting Engineering Within the Territory of China promulgate dal Ministero delle Costruzioni nel 1994 e le relative Implementation Rules, le società straniere hanno avuto la possibilità di appaltare determinati progetti di costruzione, previa approvazione dell'autorità competente per la qualificazione delle costruzioni ed ottenimento del Qualification Certificate for Engineering Contracting by Foreign Companies.
Tuttavia, a seguito della promulgazione dei Regulations on Administration of Construction Enterprises with Foreign Investment (di seguito “Foreign Invested Construction Enterprises Regulations”) e delle Circular on the Qualification Administration of Overseas Enterprises Contracting Projects in China (emanate rispettivamente nel 2002 e nel 2003), a partire dal 1 ottobre 2003, l'autorità di qualificazione delle costruzioni non accetterà più domande finalizzate all’appalto di progetti di costruzione in Cina da parte di imprese che si trovano al difuori della Cina. Inoltre, né le stesse imprese che si trovano al di fuori della Cina né le loro filiali in Cina potranno richiedere il Qualification Certificate for Engineering Contracting by Foreign Companies. Difatti, tale certificato viene rilasciato esclusivamente alle imprese edili a capitale straniero che sono registrate in Cina.
Pertanto, come può dedursi dai requisiti di cui sopra, dal 1° ottobre 2003, alle imprese non residenti in Cina non è più concessa l’autorizzazione per lo svolgimento di attività di costruzione e/o progetti di costruzione mediante appalti in territorio cinese. Tale impedimento riguarda sia le attività della impresa non residente che quelle condotte dalle filiali della stessa (anche nel caso in cui tali filiali si trovino in territorio cinese). Qualora le imprese non residenti volessero intraprendere le dette attività, le stesse devono rivolgersi ad imprese di costruzione ad investimento straniero debitamente costituite in Cina (o "Commercial Presence" come introdotto nella sezione seguente) provviste delle opportune qualifiche. Tali accordi sono coerenti con gli impegni specifici assunti dalla Cina in materia di commercio di servizi (per maggiori dettagli, fare riferimento alla seguente sezione).
2021 65 4.3.3 Modalità di fornitura di costruzione e servizi correlati
Ai sensi del General Agreement on Trade in Services (di seguito, "GATS", Accordo Generale sul Commercio di Servizi) – Annex 1B to the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, per scambio di servizi si intende la fornitura di un servizio: (i) dal territorio di un membro al territorio di un altro membro (“cross-border supply”); (ii) nel territorio di un membro ad un consumatore di servizi di un qualsiasi altro membro ("consumption abroad "); (iii) da parte di un prestatore di servizi di un membro, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un qualsiasi altro membro ("commercial presence "); (iv) da un prestatore di servizi di un membro, attraverso la presenza di persone fisiche nel territorio di un qualsiasi altro membro ("presence of natural person").
In conformità all'allegato 9 del Protocol on the Accession of the People’s Republic of China – Schedule of Specific Commitments on Services, List of Article II MFN Exemption (di seguito, "China Accession Protocol"), in Cina non è consentita la fornitura di servizi di costruzione e di quelli di ingegneria ad essi correlati mediante cross-border supply (pertanto, tali tipologie di servizi non possono essere forniti direttamente da un soggetto straniero). Tuttavia, alla suddetta restrizione fanno eccezione i servizi di architettura, di ingegneria, i servizi integrati di ingegneria e i servizi di pianificazione urbanistica e di architettura del paesaggio, che possono essere forniti mediante cross-border supply a condizione che il prestatore di servizi collabori con le organizzazioni professionali cinesi (fatta eccezione per la fornitura di schemi design). Inoltre, sia la fornitura di servizi di costruzione e di quelli di ingegneria ad essi correlati, sia la fornitura di servizi di architettura, servizi di ingegneria e servizi di ingegneria integrati possono essere forniti attraverso la modalità di presenza commerciale ("commercial presence "), ed in particolare attraverso imprese a capitale straniero debitamente stabilite in Cina.
4.3.4 Impresa di costruzione a capitale straniero e requisiti di qualificazione
Il 27 settembre 2002 il Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (integrato nel Ministry of Commerce nel 2003) e il Ministry of Construction (sostituito dal Ministry of Housing and Urban-Rural Development nel 2008) hanno promulgato le Regulations on Administration of Construction Enterprises with Foreign Investment (entrate poi in vigore il 1 dicembre 2002, di seguito, le Foreign Invested Construction Enterprise Regulations), che insieme ad altri regolamenti pertinenti, prevedono una gestione uniforme delle imprese edili a capitale straniero. In conformità con le Foreign Invested Construction Enterprise Regulations e agli altri regolamenti pertinenti, la costituzione di imprese edili a investimento straniero, sotto forma di imprese a capitale interamente straniero o di joint venture, deve essere soggetta alla previa approvazione da parte dell’autorità amministrativa competente e dell'autorità per il commercio.
Tuttavia, il 7 gennaio 2020, il Ministry of Housing and Urban-Rural Development ed il Ministry of Commerce, hanno emanato una decisione con la quale si sono abolite le Foreign Invested Construction Enterprise Regulations. Ciò significa che, una società straniera, al fine di costituire una FIE operante nel settore delle costruzioni, non necessita più delle approvazioni preliminare da parte delle predette autorità ma sarà sufficiente che segua le normali procedure di registrazione e di record-filing alla pari delle altre FIEs.
In ogni caso, in conformità con la legge, le FIE impegnate nello svolgimento delle attività di costruzione di seguito menzionate, devono ottenere, alla pari delle società cinesi, il relativo certificato di qualificazione, svolgendo le proprie attività nei limiti previsti da tale qualificazione così come autorizzata:
2021 66 a) attività di costruzione, costruzione estesa e ricostruzione di progetti
di ingegneria civile; progetti di costruzione; progetti di installazione di circuiti e condutture, e progetti di ingegneria di finitura. In particolare, per tali attività l’impresa dovrà ottenere il certificato di qualifica pertinente e devono impegnarsi in attività di costruzione nell'ambito della loro qualifica;
b) attività consistenti nella supervisione dei progetti di costruzione;
nell'invito a presentare offerte per i detti progetti e nella consulenza sui costi del progetto. In tal caso si richiede all’impresa l’ottenimento di un certificato attestante la qualifica di impresa di servizi per progetti di costruzione, dovendo anch’essa svolgere le proprie attività nei limiti della propria qualifica;
c) Attività relative ai disegni di costruzione (construction designs). In questo caso si richiede l’ottenimento di un certificato di qualificazione per le imprese di construction designs e lo svolgimento svolgere di tale attività nei limiti della propria qualifica.