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COSTRUZIONI: METALLICHE - MECCANICHE - ELETTRICHE - ELETTROMECCANICHE

FERROTRAMVIARIE - A P P L I C A Z I O N I AD A L T A F R E Q U E N Z A

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nunciati, a partire dal 5 settembre 194«, gli! accordi econo-mici attualmente in vigore con l'Unione economica belgo-luss amburghese.

Date l e difficoltà nell'attuale situazione generale, e mentre sono in corso a Parigi importanti negoziazioni sulla compensazione multilaterale, itti stabilire un nuovo accordo generale di lunga durata, con scambio di note in ¡data il" settembre è stata raggiunta una intesa prov-visoria della durata di tre mesi, a decorrere dal s set-tembre 1948, ¡basata sul seguenti punti:

,1) A partire idail 6 settembre .1948 gli scambi commer-ciali con l'Unione economica belgo^lussemb-urghese si effettueremmo esclusivamente a mezzo di affari di reci-procità, ne. quadro -dleile liste contingentali annesse al

protocollo 5 giugno, ¡1947 niella misura del 25% delle quan-tità o idei valori in esse indicati e in base alle norme stabilite con scambio idi note in data 31 gennaio 1948, con le sole eccezioni di cui al seguente paragrafo 2).

2) Le autorizzazioni concesse dal Ministero del com-marcio estero fino ¡al 4 settembre 1948 per importazioni

ad esportazioni rispettivamente da e verso l'Unione eco^ nomica belgo^luisseimburghese, a valere sui contingenti previsti dal protocollo 5-6-119147, potranno .essere utilizzate, nel periodo delia loro validità, sia per la conclusione di affari dì reciprocità sia con 'regolamento attraverso il conto di compensazione generale. In questo ultimo caso il cambio lira-franco belga sarà calcolato in base alle norme che regolano i trasferimenti di carattere finan-ziario.

In via transitoria saranno ammesse a godere del bene-ficio idi regolamento attraverso il clearing le menci già spedite a, tutto il 4 settembre 194®.

In proposito si precisa che la disposizione di cui in-nanzi si applica a tutte le concessioni con pagamento in clearing 'riguardanti l'Unione economica belgo-lussetm-burghese rilasciate a ¡decorrere dal mese di luglio 1947.

Resta ferma la proroga generale fino al 30 novembre 1948 nonché la relativa maggiorazione concessa alle li-cenze di cui sopra è cenno con ila circolare di questo Ministero n. 1159466 in ¡data 4 giugno 1948.

3) Le norme di pagamenti previste dall'accordo 18 aprile 1946, integrate dallo scambio di note 31 gennaio 1948, saranno mantenute in vigore unicamente per i pa-gamenti di carattere (finanziario, eccezione fatta per i casi previsti dal paragrafo 2).

Per l'applicazione dell'intesa di cui sopra è cenno val-gono ¡le seguenti norme:

Le disposizioni impartite con la circolare di questo Ministero n. 807735 in idata 13 giugno 1947 e successive ad essa rifarentesi restano in vigore soltanto' p«ir quanto concerne il regime doganale delle merci.

Resta pertanto bene inteso che tutte le nuove opera-zioni, sia reali importazione Che di esportazione, dovranno, tanto se' si tratta ¡di merci « a licenza » Che di merci « à 'dogana », trovare il iotrO' regolamento attraverlso affari di reciprocità, dato che, come detto innanzi, a datare dal 5' settembre '1948 nessuna operazione potrà essere au-torizzata con pagamento in clearing, ¡fatta eccezione per le merci già spedite alla predetta data e per quelle ri-chiamiate sub par. 2).

Per l'effettuazione degli affari idi reciprocità dovranno essere osservate le seguenti formalità:

1) «In linea idi massima gli affari dli reciprocità ¡do-vranno avere p e i oggetto merci previste nelle liste A) e B) annesse al predetto protocollo.

Tuttavia ii due 'Governi potranno, di comune accordo, autorizzare affari! che contemplano marci non previste dal protocollo' 'stesso.

2) Ai fimi ¡dell'autorizzazione delle singole operazioni, si terrà conto 'dell'importanza economica dei singoli pro-dotti da scambiare.

3) Le operazioni idi importanzione e di 'esportazione relative ad ogni affare 'di reciprocità, dovranno, di re-gola, essere effettuate entro un periodo di 'tempo non superiore .a tre ¡mesi.

4) Il regolamento' degli affari di reciprocità sarà effet-tuato in base alle norme1 contenute nelle disposizioni annesse allo scambio di note in data- 31 gennaio 1948, che, ad ogni buon fine, si riportano nell'allegato 1 alla pre-sente circolare, a quelle di carattere generale vigenti in materia nonché a quelle particolari ohe saranno all'uopo emanate idall'Ufficio italiano dei cambi. Resta fermo che i valori delle imerci ida scambiare dovranno essere espres-si in franchi belgi.

5) A partire dalla data della presente circolare, le compensazioni private non saranno più ammesse. Tut-tavia le operazioni del genere che alla stesisa 'data sono state ¡già approvate dalle competenti 'autorità italiane, belghe e lussemburghesi saranno effettuate in base alle condizioni previste nelle rispettive autorizzazioni, con-siderando gli 'scambi relativi al di fuori dei contingenti.

Norme per ia presentazione ldelle domande.

Le domande di autorizzazione di affari di reciprocità devono essere presentate dalle parti contraenti italiane, belghe e lussemburghesi alle Amministrazioni compe-tenti dei tre paesi (in Italia il Ministero del commercio estero, nel Belgio la Commissione del «< Trac » e nel Lus-semburgo il -Servizio delle licenze).

•Le richieste, compilate in base alle norme" generali in vigore, dovranno contenere, tra l'altro, tutte le precisa-zioni di cui all'art. 2 del regolamento allegato'.

(Data la breve durata dell'intesa in oggetto non si pro-cederà alla ripartizione dei contingenti.

Pertanto il -Ministero del commercio estero si riserva di esaminare le 'Singole richieste nel quadro delle liste

contingentali già citate e fino alla concorrenza dei 25»/o delle quantità o idei valori in asse indicati.

Le operazioni che verranno approvate dal Ministero commercio estero sono soggette, in ogni caso, ad analoga approvazione dei Governi belga o lussemburghese. Tale approvazione verrà richiesta direttamente dall'Ufficio ita-liano dei cambi alla Commissione del « Troc » a Bruxelles o al Servizio delle licenze a Lussemburgo.

Inversamente, quando le predette autorità estere avran-no .approvato un affare di reciprocità, esse ne daranavran-no comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, il ¡quale, a sua volta,, Informerà questo Ministero che si riserva 'di

esprimere il proprio parere al riguardo.

ALLEGATO I

Disposizioni relative ali regolamento degli affatri di reci-procità.

1) Le domande per l'autorizzazione di affari di recipro-cità dovranno essere presentate 'dalle ¡parti interessate belghet, lussemburghesi e italiane alle autorità compe-tenti dei loro rispettivi paesi; cioè la Commissione del « Troc » in Belgio, il Servizio delle licenze nel Grandu-cato del Lussemburgo e il Ministero del commercio estero in Italia.

2) Quando la Commissione del « Troc » a Bruxelles o il Servitalo delle licenze al Lussemburgo avranno dato il loro assenso alla realizzazione di un affare di reciprocità, essi comunicheranno all'Ufficio italiano dei cambi la de-cisione fornendo le segmenti indicazioni :

a) i nomi e gli indirizzi dei contraenti belgi, lu'ssem^

btfnghesi o italiani;

b) la natura e la quantità delle marci da importare

e da esportare;

c) il prezzo in franchi belgi delle merci balghe o

lus-semburghesi da esportare;

d) il prezzo tin franchi belgi delle merci italiane da

importare;

e) l'ammontare in franchi belgi delle spese accessorie

gravanti sull'operazione;

/) il numero d'ordine assegnato all'affare di reciprocità;

g) il nome della Banca agente dell'Unione economica

belgo-lussemiburghcse per il cui tramite dovrà effettuarsi l'operazione.

La decisione del Ministero del commercio estero rela-tiva a tale affare di reciprocità sarà comunicata alle au-torità competenti dell'Unione dall'Ufficio italiano dei cambi, il quale indicherà in caso di approvazione, il numero d'ordine assegnato all'operazione.

3) Inversamente, quando le competenti autorità italiane avranno approvato un'affare di reciprocità, l'Ufficio ita-liano. dei cambi ne informerà la Commissione del « Troc » a Bruxelles o il Servizio delle licenze al Lussemburgo indicando tutti gli elementi di cui al presente punto 2). La decisione delle autorità dell'Unione relativa alla operazione di cui innanzi sarà comunicata all'Ufficio ita-liano dei cambi con l'indicazione, in caso di approva-zione, del numero ad essa assegnato nonché del nomi-nativo della Banca agente dell'Unione stessa.

4) ¡Le autorizzazioni concesse da una parte e dall'altra avranno una validità massima di tre mesi.

5) Per ciascun affare di reciprocità che sarà stato au-torizzato ¡dalle autorità competenti dei tre paesi, sarà aperto presso una Banca agente dell'Unione economica belgo*-lus®eimburghese al nome deiruuficio italiano cambi, ùn conto speciale in franchi belgi a credito del (male l'importatore dell'Unione verserà l'ammontare dovuto per detta operazione.

La Banca agente avviserà l'Ufficio italiano dei cambi del versamento effettuato.

A debito di dietto conto l'Ufficio italiano dei cambi ordinerà il pagamento da effettuare a favore dlell'espor-tatore dell'Unione nel quadro dell'operazione autorizzata.

¡In nessun caso il conto speciale dli cui innanzi potrà presentare un saldo debitore.

6) Se un'operazione ¡di reciprocità non ha potuto effet-tuarsi interamente nei termiti; convenuti -dalle 'ditte che hanno proposito l'affare, i -due Governi si impegnano a permettere alle ditte stesse di camtpile'.are l'operazione mediante la -consiiigna di altre merci -dli gradimento- ri-spettivamente di ciascuna di esse.

¡Se, malgrado le disposizioni del primo comma -del pre-sente articolo, una operazione di reciprocità non ha po-tuto effettuarsi integralmente, gli organi incaricati in ciascuno -dei paesi del controllo dell'operazione si con-sulteranno sulle decisioni -da adottare al riguardo.

-7) ! numeri di -ordine italiano e belgo-lussemburghese dovranno essere indicati' in tutta la corrispondenza e sui moduli relativi a ciascun affare di reciprocità.

• • •

Il Ministèro del Commercio Estero ha comunicato: « Con riferimento al punto 2a della circolare n. 165601 del 3 settembre c. a. relativa alle norme di esecuzione dello Scambio di Note la settembre 1948, si precisa che la disposizione concernente la possibilità di utilizzare pe$ regolamento in clearing le licenze rilasciate

ante-riormente al 5 settembre 1948 si deve intendere estesa anche alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità del-l'Unione Economica Belgo-Lussemburghese.

Pertanto possono presentarsi i seguenti casi:

a) merci la cui esportazione dall'Italia è consentita

direttamente dalie Dogane, ma 'la ciui importa-zione nel-l'U.E.B.L. è soggetta al vincolo della licenza ministeriale;

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b) merci la cui importazione in Italia è consentita

direttamente dalle Dogane, ma .la cui esportazione nel-¡1'U.E.B.iL. è soggetta all'obbligo della licenza ministeriale.

Nei casi suddetti gli interessati dovranno dimostrare all'Ufficio Italiano dei Cambi (Servizio Accordi), mediante invio di fotocopia, l'esistenza del permesso di importa-zione o di esportaimporta-zione rilasciato dall'U.E.B.L. relativo alle merci da importare, rispettivamente da esportare, in base a semplice autorizzazione doganale. Sulla base di tale documento, l'Ufficio Italiano dei Cambi rilascierà agli interessati una dichiarazione attestante la regolarità del pagamento attraverso il clearing delle merci stesse, dichiarazione che dovrà essere contrassegnata alle dogane competenti perchè venga consentito il consueto svolgi-mento delle operazioni doganali.

Si precisa altresì che le merci non soggette a licenza ministeriale a fronte delle quali sia stato effettuato il versamento nel clearing italo-belga anteriormente al 5 settembre 194i8 potranno essere introdotte o spedite in base alle norme precedentemente in vigore.

La circostanza dell'avvenuto pagamento dovrà essere documentata, a cura degli interessati, con apposita di-chiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi da consegnare agli Uffici doganali all'atto delle relative operazioni a giustitftc azione della deroga alle norme entrate in vigore

a partire dal 5 settembre 1948 ».

N O R M E PER L A C O M P I L A Z I O N E D O M A N D E AFFARI R E C I P R O C I T À E C O M P E N S A Z I O N I PRIVATE.

Riportiamo qui di seguito la circolare n. 677924 dira-mata dal Ministero dea commercio con l'estero, Servizio compensazioni ed affari reciprocità:

« Questo Ministero ha dovuto constatare che molto di frequente le ditte interessiate compilano le domande re-lative a comipensiazìoni private o ad affari idi reciprocità senza 'attenersi alle norme emanate a suo tempo da que-sto Ministero ed .alle successive ¡modificazioni ed ¡aggiunte.

Numerose domande, inoltre, sono compilate in modo del tutto 'impreciso e ¡sommario al punto che, spesso, questo Ministero non ha modo di rendersi conto con esattezza dei singoli dettagli 'di ogni operazione proposta. Un tale modo- d'i procedere costringe il Ministero a chiedere, per la quasi totalità delle domande, chiari-menti e precisaziohi alle ditte istanti, con conseguente ritardo nel rilascio delle definitive autorizzazioni.

Allo scopo Idi evitare una 'inutile perdita idi tempo e di lavoro agii uffici del Ministero ed alle ditte interes-sate, si è ritenuto opportuno riepilogare nella presente circolare le norme di cui trattasi provvedendo contem-poraneamente a modificare o ad aggiornare quelle che, alla luce delle recenti esperienze, sono apparse superate.

Pertanto, le norme elencate negli allegati annullano e sostituiscono tutte quelle ¡fino aid ora in vigore.

ALLEGATI I

1) ¡Le domande debbono essere compilate esclusiva-mente secondo gli esemplari .allegati .alla presente cir-colare.

2) La domandai si compone di una parte 'generale o

som-maria, che deve essere redatta in carta legale da lire 32, di una dichiarazione « A » per la merce da esportare e di una dichiarazione •« B » per la merce da importare, che ¡debbono essere redatte in carta non bollata.

Nella parte generale o riassuntiva le ditte debbono ri-portare in modo succinto, mta chiaro e preciso, tutte le notizie che dovranno poi essere trascritte sulla even-tuale autorizzazione

Nelle dichiarazioni « A » e « B » le ditte dovranno for-nire in modo più particolareggiato e completo tutti gli elementi richiesti, relativi sia alla partita da esportare che .a quella da importare.

3) A ciascuna domanda deve essere allegato il tagliando di .attestazione idei versamento sul conto corrente inte-stato ad uno qualsiisi degli Uffici del registro ideila pre-scritta tassa di L. 1014.

Il versamento deve essere effettuato usando gii appo-siti bollettini modello speciale iC. H. 8-Ter, a quattro tagliandi, ottenibili presso .gli uffici postali. Alla domanda deve essere .allegato l'ultimo tagliando del bollettino stesso, sul quale è scritto: « Attestazione di un versa-mento per tagse e concessioni ». Il tagliando di cui trattasi

deve essere incollato sulla prima pagina del foglio bol-lato, vicino al bollo.

i) Nel compilare i modelli « A » e « B » le ditte

do-vranno tener presente le seguenti avvertenze:

i) Per indicare la qualità delle merci occorre evi-tare espressioni generiche ed imprecise (come: prodotti chimici, medicinali, colori, prodotti dell'artigianato, ecc.) ma è necessario precisare a quale singolo prodotto delle generiche categorie commerciali la ditta 'intenda riferirsi. ii) Ogni singola merce deve essere contraddistinta dalla relativa voce e numero della tariffa doganale.

iii) Per indicare la quantità delle merci occorre,

quando sia possibile, evitare l'uso 'di speciali unità di misura (come: mazze, grosse, bottate, ecc.) ma è

oppor-tuno adoperare unità di misura comuni (come: kg. mt. num. ecc.) aggiungendo, se del caso, le unità di misura speciali solo come complemento.

iiii) Nel caso che le merci da esportarle o da.

Impor-tare siano di numero rilevante, in modo tale ohe è presumibile che la loro 'elencazione non potrà essere contenuta nei modelli adoperati da questo Ministero pel-le autorizzazioni, è necessario alpel-legare un epel-lenco rias-suntivo di esse in dieci copie.

iiiii) Il prezzo unitario ed il valore complessivo deb-bono essere indicati:

a) .per le compensazioni private: in lire italiane,

ag-giungendo eventualmente, se ritenuto necessario, anche il controvalore nella, moneta straniera nella quale la ditta ha stipulato i contratti relativi;

b) per gli affari .di reciprocità: nella moneta in cui è

tenuto il relativo conto in clearing.

Qualora lo scambio proposto debba essere effettuato con un ¡paese estero con il quale esiste un accordo com-merciale che prevede specifici contingenti, è necessario citare il contingente al quale la merce si riferisce usando, per indicare la quantità, la stessa unità di misura pre-vista dal relativo contingente.

IH

Norme speciali per le domande di affari di reciprocità. 5) Quando si tratti di domande per affari di

recipro-cità è necessario allegare alia domanda una dichiara-zione d'i cambio, compilata secondo 11 modello stabilito dall'Ufficio italiano d.ei cambi per ciascun paese estero, in duplice copia.

6) Nella parte generale o riassuntiva della domanda le ditte debbono dichiarare esplicitamente se si tratti di operazione già approvata dalle autorità estere oppure di operazione non ancora esaminata dalle autorità stesse.

7) Nel caso ¡di operazione già approvata da parte estera le ditte, nel compilare la domanda, dovranno attenersi scrupolosamente ai singoli ¡dati delia proposta straniera (risultanti dall'apposita comunicazione da parte dell'Uffi-cio italiano dei cambi), oppure dichiarare esplicitamente l'intenzione di modificare la proposta straniera, motivando la variazione apportata. Qualora la variazione comporti anche la sostituzione di una delle .ditte italiane, impor-tatrlce od esportatrice, è necessario allegare alia do-manda una esplicita dichiarazione 'di rinunzia da parte della ditta esclusa dall'affare.

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Norme per le domande di proroga e di modifica.

8) Si ricorda che la validità delle licenze di compen-sazione privata e di affari di, reciprocità è automatica-mente prorogata .di tre mesi quando le relativie opera-zioni di importazione o di esportazione siano già state iniziate alla data di scadenza originaria delle licenze medesime.

9) Le domande di proroga e di modifica, redatte in carta bollata da lire 32 ed accompagnate dal talloncino di attestazione del versamento della prescritta tassa di lire .1014 (di cui al numero 3 della presente circoiare) debbono essere indirizzate esclusivamente al Ministero commercio estero - Servizio compensazioni ed affari di reciprocità.

10) Nella domanda deve essere chiaramente indicato il numero della autorizzazione originale di questo Mini-stero, a cui la domanda si riferisce. Il numero della relativa licenza del Ministero delle finanze può essere indicato a complemento, ma esso solo non è sufficiente.

11) Qualora la domanda di proroga o di modifica si riferisca ad una autorizzazione ohe .abbia già fruito, oltre che della eventuale proroga automatica, anche di una proroga concessa dal Ministero, la ditta dovrà al-legare un certificato doganale dal quale risulti lo stato di utilizzo della licenza sia per quanto riguarda le merci da esportare sia per quanto riguarda le merci da importare.

12) Ogni richiesta di proroga o di modifica deve

es-sere motivata.

13) Qualora la richiesta di modifica comporti anche

la sostituzione di una delle ditte comprese nella auto-rizzazione originale, è necessario allegare alla domanda, esplicita -dichiarazione di rinuncia da parte della ditta esclusa dall'operazione e di accettazione da parte di quella subentrante

li) Le ditte dovranno compilare una domanda per ogni

singola autorizzazione originale, evitando di chiedere con la stessa domanda la proroga o la modifica d'i diverse autorizzazioni già rilasciate.

15) Nel caso che la ditta abbia la necessità di chiedere

insieme la proroga e la modifica di una autorizzazione, la richiesta deve essere contenuta in una sola domanda.

16) Le norme sopraindicate annullano e sostituiscono

Esemplare di domanda per affare di reciprocità

<Parte generale o riassuntiva da compilare in carta bollata da lire 32)

AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Servizio Cornpens, Affari Reciprocità

ROBVL A

Oggetto: Domanda di affari di reciprocità con.... (1). La. sottoscritta ditta fa domanda per essere 'autorizzata ad effettuare il seguente affare di reciprocità con... (1):

A) - Esportazione

Merce (2)

Valore complessivo (3V

Dogana di uscita

Ditta esportatrice italiana . Ditta importatrice straniera .

B) - Imiportazione

Merce (2) Valore complessivo (3)

Dogana di entrata . . . . Ditta importatrice italiana . Ditta esportatrice straniera .

(L'operazione di cui ella presente domanda è stata già approvata da parte delle competenti autorità straniere con il n. ... (4) (vedi tel. U.I.C. prot. n. ... in data...).

Oppure :

L'operazione di cui alla presente domanda non è stata ancora sottoposta all'esame della competente autorità straniera.

Si allegano li seguenti documenti:

1) — Dichiarazione « A » relativa alla merce da esportare 2) — Dichiarazione « B » relativo, alla merce da importare 3) — Attestazione di versamento della prescritta tassa 4) — Dich'iaraaionle di impegno le di accettazione del

cambio (5)

5) — Altri eventuali documenti che la ditta intenda allegare (luogo e (tata) ((tìnma della ditta imiportatrice) (fi:'ma dalla 'ditta esportatrice) )()1) Indicare il estero eoa il quale deve essere effettuata l'operazione.

,(2) liticare' iti modo sommario, tenendo presente tihe i diati qui riportati saranno inseriti nella "eventuale autorizzazione, la (lualità e la quantità

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