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Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione per i dispositivi descritti nell’allegato “Caratteristiche tecniche della fornitura” è quello del minor prezzo, previa valutazione di conformità dei requisiti del prodotto alle specifiche tecniche e agli ulteriori elementi fissati dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 36, co.

2 del d.lgs. n. 50/2016 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50., poiché trattasi di dispositivi con caratteristiche standardizzate.

PARTE SECONDA: Esecuzione della fornitura 5. Campionatura

Qualora si rendesse necessario, la stazione appaltante, nel corso della valutazione di conformità, potrà

richiedere la presentazione di campionatura.

La mancata presentazione della campionatura nei modi e nei tempi indicati comporta l'automatica

esclusione dalla gara.

Altresì la campionatura potrà essere richiesta in qualsiasi momento nel corso della fornitura alla Ditta aggiudicataria; la mancata corrispondenza del prodotto fornito alla campionatura depositata costituirà motivo di interruzione immediata del contratto con pagamento dei relativi danni a carico della Ditta.

La campionatura fornita da parte delle Società senza alcun onere per questa Azienda resterà di proprietà della ASL.

Ogni campione deve riportare, su etichetta adesiva:

- l'indicazione completa della ragione sociale della Ditta partecipante;

- la dicitura "campione relativo alla procedura ... ";

- il numero del lotto di gara;

- il nome commerciale e la descrizione del prodotto offerto.

6. Servizi connessi

6.1 Trasporto e consegna

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Azienda Sanitaria nelle relative Richieste di Consegna, emesse dall’ Azienda Sanitaria in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Gli oneri relativi alla consegna dei prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività a essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

6.1.1 Trasporto

Durante la fase del trasporto per la consegna dei prodotti dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del Prodotto medesimo previste dalla normativa europea e italiana, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei prodotti ed eventuali successivi aggiornamenti.

Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico dovrà avvenire secondo le normative vigenti.

6.1.2 Consegna

Il Fornitore di ciascun singolo Lotto ha l’obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascuna Richiesta di Consegna entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi o miglior tempo offerto in fase di gara dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’Azienda Sanitaria, pena l’applicazione delle penali.

Per la consegna dei prodotti, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda Sanitaria; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali.

Le Richieste di Consegna non devono essere vincolati dalla garanzia di minimo d’ordine o dall’imputazione di spese di trasporto. Non sono altresì ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

La merce dovrà essere accompagnata da regolare Documento di trasporto (DDT) che dovrà obbligatoriamente indicare:

Luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nella Richiesta di Consegna;

Numero e data di riferimento della Richiesta di Consegna;

Codice e descrizione dei prodotti consegnati e relativo quantitativo;

Numero lotto di produzione dei singoli prodotti;

Data di scadenza.

La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del Prodotto. In ogni caso, Il servizio farmaceutico interessato, ha la facoltà di accertare l’effettiva quantità e qualità del Prodotto consegnato e la loro corrispondenza con quanto previsto nella Richiesta di Consegna in un successivo momento.

Il Fornitore deve dare garanzia, da comprovare documentalmente su richiesta dall’Azienda Sanitaria, che gli eventuali corrieri specializzati incaricati della consegna dei prodotti effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del prodotto.

6.2 Assistenza post vendita

Il Fornitore si impegna a garantire, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, un servizio di assistenza tecnica e supporto finalizzato all’utilizzo ottimale dei prodotti effettuato con personale tecnico qualificato.

Il Fornitore, alla data di attivazione del contratto, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto stessa, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati all’Azienda Sanitaria nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto e dell’Ordinativo di Fornitura.

L’assistenza e il supporto deve consentire alle Amministrazioni di:

o Richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella Contratto;

o Richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;

o Richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- Numeri geografici di rete fissa nazionale;

ovvero, in alternativa

- “Numeri per servizi di addebito al chiamato”, denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n.9/03/CIR della

AGCOM Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1°agosto 2003, n.177).

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell’anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l’orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dai servizi di farmacia devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata disponibilità del supporto, rilevata a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 2 (due) giorni lavorativi, verrà applicata la penale prevista.

6.3 Resi

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, variazione di colorazione di etichetta, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in difetto o eccesso) tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l’Azienda Sanitaria invierà al Fornitore una contestazione scritta, a mezzo o posta elettronica o posta elettronica certificata, attivando la Pratica di Reso ..

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero assegnato alla Richiesta di Consegna.

Nel caso in cui l’Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l’Azienda Sanitaria invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata, al Fornitore che dovrà provvedere a integrare l’ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali relative alla mancata consegna di cui al successivo paragrafo, rapportata all’importo dei prodotti non consegnati, fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

6.1.3 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa

Il Fornitore s’impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l’Azienda Sanitaria, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l’Azienda Sanitaria le modalità, pena l’applicazione delle penali.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l’Azienda Sanitaria potrà inviarli allo stesso con l’addebito di ogni spesa sostenuta.

6.1.4 Tempistiche dei resi per difformità quantitative

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l’Azienda Sanitaria ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso,

concordandone con l’Azienda Sanitaria le modalità.

L’Azienda Sanitaria non sono tenute a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato potrà essere inviato dall’Amministrazione contraente al Fornitore con l’addebito delle spese sostenute.

6.4 Indisponibilità temporanea del prodotto

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alla Azienda Sanitaria, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della Richiesta di Consegna; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al paragrafo precedente. In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà mediante applicazione delle penali.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali.

Durante il periodo di indisponibilità, in caso di necessità comunicata dall’Azienda Sanitaria per iscritto (anche a mezzo e-mail), il Fornitore dovrà procedere direttamente all’acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto sul libero mercato, per le quantità strettamente necessarie a soddisfare le immediate e improcrastinabili esigenze dell’Azienda Sanitaria, sopportando l’eventuale maggiore onere economico; il prodotto fornito dovrà essere di qualità pari o superiore a quello offerto in sede di gara. Il Fornitore dovrà fornire all’Azienda Sanitaria informazioni circa il prodotto che intende offrire in sostituzione e attendere in ogni caso la comunicazione di accettazione da parte dell’Azienda Sanitaria prima di procedere all’acquisto.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nel medesimo Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l’applicazione di quanto previsto all’articolo Penali.

6.5 “Fuori Produzione” e accettazione di nuovi prodotti

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del Contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- Dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” all’ Azienda Sanitaria con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

- Indicare, pena la risoluzione del Contratto, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento e allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

L’Azienda Sanitaria procederà, quindi, alla verifica tecnica dell’equivalenza del prodotto presentato in sostituzione di quello offerto in sede di gara con quanto dichiarato nell’eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.

In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l’Azienda avrà facoltà di risolvere il Contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire alla Azienda Sanitaria la disponibilità del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

6.6 Disponibilità di formulazioni migliorative

Qualora il Fornitore, durante il periodo di durata del Contratto, immetta in commercio nuovi prodotti più evoluti con conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa rispetto a quelli aggiudicati in sede di gara (anche a seguito di modifiche normative), si impegna a informare l’Azienda Sanitaria. Il Fornitore potrà pertanto formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dall’ Azienda Sanitaria. Relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione consegnata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria dell’esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato a effettuare la relativa sostituzione dei vecchi prodotti con i nuovi per le nuove attivazioni, senza alcun aumento di prezzo e alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

In questo caso e in ogni caso in cui si verifichi un cambiamento del prodotto offerto, il Fornitore deve rendesi disponibile per fornire adeguata formazione agli operatori sanitari e a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l’uso, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende Sanitarie richiedenti.

7. Periodo di prova

I primi tre mesi, a partire dalla data della prima consegna, saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse una soluzione, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere il Contratto di Fornitura.

7.1 Direttore dell’esecuzione contrattuale ed eventuale assistente

L’Azienda Sanitaria, prima della stipula del Contratto nominerà un Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) che provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali. Il DEC, ai sensi dell’art 101 comma 6 bis del Codice, potrà avvalersi di un eventuale assistente per l’espletamento delle relative funzioni.

8. Cause di forza maggiore

Qualora il rispetto dei termini stabiliti non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili alla Ditta Aggiudicataria, quest’ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Azienda Sanitaria mettendo a disposizione della stessa tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità di dare corso al servizio per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni.

La Azienda Sanitaria, compiute le valutazioni di competenza, comunica alla Ditta Aggiudicataria le determinazioni, anche in merito all’applicazione delle penalità.

9. Penali

Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo massimo previsto per l’espletamento della fornitura, saranno applicate alla ditta aggiudicataria le penalità di seguito descritte:

- 0,5 per mille (zerovirgolacinque) dell’ammontare netto contrattuale della fornitura dal 1° al 15°

giorno;

- 1 per mille (uno) dell’ammontare netto contrattuale della fornitura dal 16° giorno.

Tali penalità non potranno comunque essere superiori al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale della fornitura.

o Oltre il 30° giorno di ritardo l’Azienda si riserva di risolvere il contratto e, oltre alle penalità previste, si riserva altresì di richiedere alla ditta il pagamento del maggior danno eventualmente subito.

o Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione contraente, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei Beni non conformi, a seguito del collaudo di cui ai precedenti articoli, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione contraente una penale pari all’1 per mille del prezzo di acquisto della parte da sostituire, desunto dall’ultimo listino ufficiale della ditta, IVA esclusa.

o Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Disciplinare Tecnico. In tali casi, l’Amministrazione contraente applicherà al Fornitore la predetta penale dell’1 per mille del prezzo d’acquisto della parte da sostituire, desunto dall’ultimo listino ufficiale della ditta, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a decorrere dal verbale di accertamento e sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

o Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati al Fornitore dall’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Azienda Sanitaria nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio della Azienda Sanitaria, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

o L’azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

o La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.

o Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

o Tutte le penali sopra descritte dovranno tener conto della misura massima, non superabile, costituita dal 10% dell’importo dell’appalto.

10. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei prodotti da parte della Ditta Aggiudicataria dovrà essere predisposta e rispettare le modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi quali il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, che stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato.

La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, lo stesso è riportato negli allegati alla procedura.

La fattura oltre agli elementi imposti dalla normativa sopra richiamata dovrà riportare i seguenti ulteriori elementi:

- numero e data dell’ordine o numero gara, emesso dai Servizi competenti dell’ASL;

- indicazione della delibera/disposizione che ha dato luogo all’ordine;

- indicazione dettagliata della merce consegnata.

La/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà/anno emettere fatture secondo le modalità stabilite e prescritte successivamente all’aggiudicazione a cura della ASL; in ogni caso, essa/e è/sono tenuta/e ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate non consentirà il regolare pagamento della fattura, che verrà restituita tramite il sistema SDI.

I prezzi fissati all'atto dell'aggiudicazione non potranno subire alcuna variazione per tutta la durata della fornitura.

L’ASL si riserva altresì, effettuato l’esame di congruità dei prezzi in vigore, la possibilità di richiedere l’applicazione di condizioni economiche migliorative.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri fiscali e di quanto precisato nel presente capitolato.

I concorrenti dovranno effettuare la stima dei costi relativi al personale ed alla sicurezza di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi, resta salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.

11. Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

12. Cessione del credito derivante da contratto

o La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti.

o In questo caso, ai fini della opponibilità all’Amministrazione contraente, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata all’amministrazione debitrice.

o La notifica all’Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità

o La notifica all’Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità

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