• Non ci sono risultati.

Criticità

Nel documento Il federalismo fiscale municipale (pagine 91-95)

2. IL FEDERALISMO FISCALE

2.3. L A LEGGE DELEGA N 42 DEL 5 MAGGIO 2009

2.3.5. Criticità

Come anticipato in precedenza, la legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale è stata definita una legge di “compromesso” tra le varie forze politiche.

Una delle critiche che molti autori hanno mosso alla stessa, è stata sicuramente quella di aver dato l’avvio ad un processo di riforma guidato dalla necessità di sbandierare risultati mediatici, concretizzando il timore che nell’iter di formazione di una siffatta norma, “possa aver prevalso la volontà di dare anzitutto un segnale politico”1, senza badare alla

sostanza, che di fatto risulta essere una “delega della delega”2

Sicuramente se da un lato è fuori discussione che appartiene alla natura stessa di una legge delega, l’obiettivo di fissare soltanto i principi e criteri direttivi cui dovrà trarre ispirazione il legislatore nella fase di attuazione, dall’altro non si può non evidenziare come in questo caso ci si è trovati di fronte ad un elaborato normativo con un grado di indefinitezza decisamente superiore alla media

.

3

, in cui i principi guida

erano addirittura trentasei!4 5

1

Stevanato D., I tributi propri delle Regioni nella legge delega sul federalismo fiscale, Diritto e pratica tributaria, Vol. 81, n. 3, 2010, p. 395 e ss., per cui “la legge delega sul federalismo fiscale (l. 5

maggio 2009, n. 42) è un vero e proprio capolavoro mediatico, essendo riuscita a veicolare il messaggio secondo cui, in base alle “magnifiche sorti e progressive” del federalismo, si passerà da un sistema accentrato di finanza derivata (in cui è lo Stato a decidere quali e quanti tributi riscuotere, salvo trasferirne il gettito agli enti sub-statali), ad un sistema capace invece di garantire una spiccata autonomia tributaria alle Regioni e agli enti locali territoriali, “padron” di decidere il livello del prelievo in funzione dell’entità della spesa pubblica da erogare, in un trade-off tra tassazione ed intervento pubblico mutevole a seconda delle inclinazioni emergenti nelle diverse comunità locali”. 2 IRDCEC, op.cit., p. 47. 3 Ibidem. 4

Bordignon M., Federalismo fiscale: a che punto siamo?, atti di Convegno La voce, Milano, 2010. Disponibile all’indirizzo: http://www.legautonomie.it/content/download/3240/18786/file/

7Bordignon_attuazione_federalismo_15-9-2010.pdf.

5

Fantozzi A., Riserva di legge e nuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria, in Rivista di diritto tributario, n. 1, 2005, p. 4, secondo cui “nella materia tributaria l’abuso della legge delega si

sostanzia in un triplice aspetto, nel ricorso alla delegazione al Governo della normazione in modo sistematico, nella filosofia dell’ampia delega e nella delegazione permanente”.

Il federalismo fiscale municipale 92

Il legislatore delegato ha rinviato ad un secondo momento, non solo la fase attuativa appunto, ma anche gran parte della fase definitoria (si pensi ad esempio alla mancata definizione di costo standard),

accollando l’esplicitazione degli aspetti più critici, ai decreti delegati6,

quali ad esempio la puntuale fissazione degli elementi sostanziali dei tributi propri e quelli propri derivati attribuiti al finanziamento delle Province e dei Comuni, la (tutt’ora) non circoscritta identificazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’assistenza elementi fondamentali per il calcolo dei costi e dei relativi fabbisogni standard, nonché la regolamentazione del sistema perequativo, cercando di scongiurare che “un eccessivo “livellamento” delle risorse finanziarie a disposizione dei diversi enti territoriali finisse per operare da disincentivo nei confronti delle gestioni più virtuose, al contempo soffocando ogni stimolo al miglioramento di quelle meno virtuose”. Come sostenuto dalla dottrina, infatti la perequazione, “se da un lato si pone a fondamento del principio costituzionale di solidarietà cui si ispira il nostro ordinamento, dall’altro comporta il rischio di appiattire e rendere vani gli effetti benefici derivanti dalla realizzazione dell’autonomia finanziaria e impositiva dei diversi livelli di governo”7

Oltre a ciò, l’emanazione della legge delega ha innescato forti critiche da parte della dottrina in relazione ai contenuti, che avrebbero dovuto rispecchiare l’indirizzo costituzionale di cui all’art. 119.

.

La principale riguarda sostanzialemente il fatto che la legge non pone al centro della propria prospettiva il rapporto Repubblica-cittadini, che invece il dettato costituzionale enfatizza, contraddistinto da reciproci doveri (garanzia universale di diritti di cittadinanza in corrispettivo del concorso al finanziamento in funzione della rispettiva capacità contributiva), bensì è fondata dal concetto di capacità fiscale del territorio

6

IRDCEC, op. cit., p.47.

7

Il federalismo fiscale municipale 93

(non del contribuente) e dalla volontà di regolamentare i rapporti

finanziari tra gli enti e non quelli giuridico-economici tra Stato e cittadini8

L’impianto della delega prevede un sistema nel quale gli enti territoriali si finanzino con risorse proprie (peraltro enunciate in maniera sibillina) e si assumano la responsabilità dell’erogazione dei servizi, anche nella parte attinente ai livelli essenziali delle prestazioni, senza pertanto alcuna garanzia che lo “statuto della cittadinanza” (ed i relativi diritti) sia goduto in misura uniforme in tutto il territorio nazionale. D’altronde, evitare tale possibilità, non sembra d’interesse del legislatore delegante”

.

9

Di carattere tecnico l’osservazione in tema di finanza regionale per la quale il finanziamento delle funzioni essenziali regionali avrebbe dovuto far riferimento ad una compartecipazione delle Regioni al gettito delle imposte erariali (senza introdurre una compartecipazione ad hoc all’IVA)

.

10

La legge delega n. 42/2009 ha segnato l’inizio di una riforma dell’amministrazione locale “molto ambiziosa”

.

11

e valida in un orizzonte temporale di diversi anni, in cui il processo di implementazione, ad oggi,

vede l’approvazione di nove decreti delegati12, anche se parte di essi

sembra essere lontano dal chiarificare in maniera esauriente la materia trattata, prevedendo in genere una serie, piuttosto rilevante, di ulteriori

atti da emanare in futuro13

8

Zaccardi G., op. cit., p. 4

, nonché addirittura principi diversi da quelli previsti dalla delega. Si pensi all’inattuazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 85/2010 in tema di federalismo demaniale, ad oggi del tutto

9

Ibidem.

10

Biagi F., op. citata.

11

Marongiu G. (a), op. cit.,p. 3893 e ss., ritiene che “il «federalismo» è sul crinale: potrà diventare la

pietra miliare di un rinnovamento degli assetti fiscali di cui si avverte la necessità, oppure potrà finire nel grande cimitero delle velleità”.

12

Petretto A., La grande manovra dell’estate 2011 e l’attuazione del federalismo fiscale, Firenze, 2011. Disponibile all’indirizzo: http://www.ancitoscana.it/allegati/convegni/ALESSANDRO%20 PETRETTO.pdf.

13

Il federalismo fiscale municipale 94

dimenticato dal Governo in carica, che prevede addirittura la vendita di parte del patrimonio immobiliare dello Stato, in completa inottemperanza alle procedure stabilite (si veda il paragrafo 2.3.6).

Infine è stato osservato che con la riforma del federalismo fiscale si cerca di modificare l’ordinamento tributario quando però non si è ancora attuato il “federalismo politico”, previsto dalla riforma del titolo V della Costituzione, “come se una pura questione politico-definitoria fosse in grado di manifestare effetti sostanziali in assenza di una azione giudirico sociale precisa”. Attualmente l’Italia ha un ordinamento giuridico centralistico con qualche concessione in termini di autonomie: in questo scenario il federalismo fiscale diventa una forma parziale di autonomia

impositiva14 15.

14

Scotti Foglieni C., op. cit., slide n. 53.

15

Marongiu G., Difficoltà attuative per la realizzazione del federalismo fiscale, in Corriere Tributario, n. 23, 2009, pag. 1823, secondo cui “il “federalismo” […] oggi è poco più del frontespizio e dell’indice

Il federalismo fiscale municipale 95

Nel documento Il federalismo fiscale municipale (pagine 91-95)

Documenti correlati