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L’articolo in oggetto prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più delle sospensioni dei versamenti previste dal titolo IV del Decreto “Cura Italia” (misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) e dall’articolo 37 (sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

In sede di conversione in legge del Decreto “Cura Italia”, è stato inoltre previsto che con il medesimo decreto il Ministro dell’economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che potrà essere utilizzata dai contribuenti ai fini commerciali e di pubblicità.

Articolo 144 (d.l. “Rilancio”) – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi

richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

La norma in oggetto rimedia alla mancata sospensione dei versamenti delle somme risultanti dai c.d. “avvisi bonari” da parte sia del Decreto “Cura Italia” sia del successivo Decreto “Liquidità”.

L’articolo 144 del Decreto “Rilancio” opera, infatti, una rimessione in termini per i versamenti, in

scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in vigore del Decreto

n. 34/2020), relativi alle somme chieste mediante le comunicazioni di irregolarità, o iscritte a ruolo, in esito ai controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata (art. 1, comma 412, l. 30 dicembre 2004, n. 311). La norma proposta

prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti, in scadenza nel periodo compreso tra il 19

maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui

sopra andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. La norma precisa che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Per quanto concerne i versamenti in scadenza il 31 maggio 2020 (ultimo giorno del periodo di sospensione), essi, cadendo di domenica, slittano, di diritto, al primo giorno lavorativo successivo, ossia al 1° giugno 2020. Nonostante tale differimento, si ritiene che la scadenza rilevante al fine di poter beneficiare della proroga al 16 settembre 2020 del versamento in esame, sia quella “naturale”, ancorata al termine di versamento ordinario (31 maggio2020), senza tener conto del giorno della settimana in cui lo stesso ricade. Ciò in quanto le varie norme che prevedono lo slittamento dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo lasciano generalmente invariata la scadenza originaria, spostando in avanti soltanto la data in cui il pagamento deve essere considerato “tempestivo”81.

D’altra parte, la stessa Agenzia delle entrate82, a proposito della sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ha ritenuto che la denuncia annuale dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, da presentare – ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 – entro il 31 maggio di ciascun anno, rientri nell’ambito di applicazione della sospensione di cui all’articolo 62, comma 1, del Decreto “Cura Italia”. Il che, seppur implicitamente, conferma l’irrilevanza, ai fini della proroga al 16 settembre 2020 dei versamenti in oggetto, del potenziale slittamento della scadenza degli stessi dal 31 maggio 2020 (domenica) al 1° giugno 2020 (primo giorno lavorativo successivo).

Entrambe le suddette misure (rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti tramite “avvisi bonari”) sono efficaci anche in ipotesi di versamenti oggetto di rateizzazione. In tal caso, oggetto di differimento sono unicamente le rate in scadenza nel lasso temporale considerato dalla norma (8 marzo 2020 - 31 maggio 2020). Con riferimento alle altre rate, si osserva che, in mancanza di diverse indicazioni, è senz’altro prudenziale rispettare gli originari termini di versamento, così come fissati nel piano di ammortamento.

In merito alla rimessione in termini, si osserva che la norma, intervenendo a termini ampiamente scaduti, seppure viene incontro alle esigenze di quanti non siano riusciti ad adempiere alle scadenze relative a detti versamenti, si è risolta ancora una volta in una beffa per quei contribuenti che, pur nelle attuali notevoli difficoltà, hanno provveduto ai pagamenti in modo tempestivo. La scelta di non sospendere sin dall’origine, e quindi nell’ambito delle disposizioni recate dal Decreto “Cura Italia”, i versamenti in esame (unitamente a quanto fatto per i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’articolo 68 del Decreto “Cura Italia”) ha finito quindi per penalizzare le condotte più attente e rigorose da parte dei contribuenti, costretti a fare i conti con la grave crisi economica determinata dalla contingente emergenza sanitaria.

81 Si vedano, al riguardo: l’articolo 7 comma 2 lett. l) del d.l. n. 70/2011, secondo cui i termini “sono prorogati al primo

giorno lavorativo successivo”; l’articolo 6, comma 8, del d.l. n. 330/1994, ai sensi del quale il pagamento “è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”; l’articolo 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, per effetto del

quale “il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.

Articolo 149 (d.l. “Rilancio”) – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di

accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta

La norma in oggetto proroga i termini per l’effettuazione di una serie di versamenti fiscali, tra cui quelli connessi ai c.d. “istituti deflattivi” del contenzioso tributario e quelli relativi alle definizioni agevolate di cui alla c.d. “pace fiscale” previste dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Più nel dettaglio, viene disposta la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento (anche in forma rateale) in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 delle somme dovute a seguito di:

• atti di accertamento con adesione (ex art. 7 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218);

• accordi conciliativi fuori udienza e in udienza (ex articoli 48 e 48-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);

• accordi di mediazione (ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992);

• atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita catastale (ex art. 12 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54; art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 34, commi 6 e 6-bis, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346);

• atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (ex articoli 10, 15 e 54 d.P.R. n. 131/1986);

• atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati (ex articolo 1, comma 421, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

• avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi ipocatastali83, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.

Correlativamente alle suddette proroghe dei versamenti, la norma in oggetto proroga al 16

settembre 2020 anche il termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni

tributarie relativo agli atti elencati in precedenza e agli atti definibili per acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra

il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 202084.

Analoga proroga al 16 settembre 2020 viene disposta per i versamenti delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 relative all’acquiescenza e alle seguenti

definizioni agevolate di cui alla c.d. “pace fiscale” (previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del d.l. n.

119/2018):

• processi verbali di constatazione;

83 L’articolo 33, comma 1-bis, del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 prevede che, se nella dichiarazione di successione (o nella dichiarazione sostitutiva o integrativa della dichiarazione di successione) sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere, nel termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.

84 Per un’analisi di quest’ultima disposizione e delle criticità che la stessa comporta, si rinvia al commento sub articolo 83 del Decreto “Cura Italia” (v. infra, nel testo).

• atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, accertamenti con adesione e inviti al contraddittorio);

• liti pendenti;

• regolarizzazione per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

I versamenti così prorogati andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato nel periodo di proroga.