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La norma prevede una serie di misure volte a favore la capitalizzazione delle società di capitali206

aventi sede legale in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo207, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese soddisfi le seguenti condizioni di cui al comma 1:

a) abbia conseguito un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a 5 milioni (10 milioni in caso del Fondo Patrimonio PMI208) e fino a 50 milioni; se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento

205 In particolare, tale articolo stabilisce che, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

206 Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperative, società europee e cooperative europee.

207 In particolare, sono escluse le società di cui all’articolo 162-bis del Tuir (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, non finanziaria e assimilati, ivi comprese le “vecchie” holding industriali) e quelle che esercitano attività assicurative.

al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo209;

b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una riduzione complessiva di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR non inferiore al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; se la società appartiene ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi infragruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, dopo il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) ed entro il 31 dicembre 2020.

Al fine di poter fruire delle misure di cui ai commi 8 e 12 dell’articolo in esame, la società deve rispettare anche i seguenti requisiti di cui al comma 2:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa unionale in materia210;

b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;

f) non è intervenuta nei confronti di amministratori, soci e titolare effettivo, condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000. L'efficacia delle misure previste dall’articolo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Credito d’imposta per gli aumenti di capitale (commi da 4 a 7)

Una prima agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta del 20% in capo ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società, in esecuzione degli aumenti del capitale sociale di cui alla richiamata lett. c) del comma 1 (aumento di capitale a pagamento integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020).

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale è calcolato il credito d’imposta non può eccedere 2 milioni di euro; il credito d’imposta massimo ammonta, quindi, a 400 mila euro.

209 Così se una società con ricavi nel 2019 di 10 milioni di euro fosse controllata al 100% da una società con ricavi di 100 milioni, le agevolazioni non spetterebbero. Al contrario, sembrerebbe poterne beneficiare la società con ricavi pari, ad esempio, a 1 milione (esclusa, quindi, se considerata isolatamente) qualora sia controllata al 100% da una società con ricavi pari a 5 milioni, in quanto il gruppo, nella sua totalità, supera la soglia dimensionale minima prevista dalla legge.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L’investitore deve ottenere una certificazione dalla società conferitaria che attesti di non avere superato il limite dell’importo complessivo agevolabile fissato per ciascuna società, salvo eccezioni, in 800 mila euro ovvero, se superato, l‘importo del credito spettante.

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria in cui è effettuato l’investimento, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, il credito d’imposta si applica anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nonché quando l’investimento avviene attraverso quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) residenti in Italia o altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui all’articolo in commento.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. A tal fine, non si applicano il limite annuo relativo ai crediti compensabili tramite modello F24 di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388211 e quello relativo ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244212.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa ai sensi degli articoli, rispettivamente, 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Credito d’imposta commisurato alle perdite della società (commi 8 e 9)

Alle società di capitali come in precedenza individuate, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale di cui alla richiamata lett. c) del comma 1 (aumento di capitale a pagamento integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020).

211 Si segnala che, per l’anno 2020, l’articolo 147 del Decreto “Rilancio” ha incrementato tale limite a 1 milione di euro.

In altri termini, il credito d’imposta è pari al minore importo tra il 30% delle somme apportate (capitale e sovrapprezzo) e il 50% della perdita (del 2020) che eccede il 10% del patrimonio netto al 31 dicembre 2020 (calcolato al lordo della perdita stessa).

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del computo degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito deducibili dal reddito d’impresa ai sensi degli articoli, rispettivamente, 61 e 109, comma 5, del Tuir.

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Cumulabilità delle agevolazioni

Ai sensi del comma 20, i benefici previsti dalle due agevolazioni sopra richiamate sono cumulabili fra loro e con eventuali altre misure di aiuto di cui la società ha fruito ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

L’importo complessivo lordo delle misure non può eccedere per ciascuna società il limite massimo di 800.000 euro, ovvero l’importo di 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 100.000 euro per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo in oggetto sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”), anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 2 miliardi di euro per l’anno 2021.

Fondo Patrimonio PMI (comma 12)

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il comma 12 istituisce il fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI”213, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di capitale che:

- abbiano un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativo al periodo d’imposta 2019 superiore a 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

- verifichino le condizioni di cui alle sopra richiamate lett. da a) a f) del comma 2, compresa la condizione del numero di occupati inferiore a 250 unità (di cui alla successiva lett. g));

- abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale per almeno 250.000 euro.

L’importo massimo da poter sottoscrivere è pari al minore importo tra il triplo del valore dell’aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all’esercizio 2019.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ovvero di aiuti sotto forma di prestiti a tassi di interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del

“Temporary framework”, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non deve superare il maggiore tra:

- il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi al periodo d’imposta 2019;

- il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio;

- il fabbisogno di liquidità della società per i 18 mesi successivi alla concessione della prima misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, comma 1, c.c. e sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, atteso che l’emittente potrà comunque riscattare i titoli in via anticipata, in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 c.c. (finanziamenti dei soci).

La società emittente deve rispettare i seguenti obblighi:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore214 un rendiconto periodico con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso.