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La decisione della causa

Nel documento LA REVOCAZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE (pagine 96-100)

4. P ROCEDIMENTO

4.5. La decisione della causa

L’art. 67 del D. Lgs. n. 546/1992 fa riferimento al caso in cui il giudice della revocazione accerti che, effettivamente, sussiste uno dei motivi revocatori che sono stati analizzati in precedenza, e conseguentemente decide sul merito della causa.

In questa fase rescissoria, quindi, il Collegio può anche assumere eventuali nuovi mezzi istruttori227, a norma dell’art. 402, secondo comma, c.p.c. e, in seguito, emana una nuova sentenza che, come già spiegato, andrà a sostituire la sentenza impugnata, in modo tale da essere, in definitiva, una sentenza definibile “giusta” poiché non contenente i vizi che erano stati in precedenza lamentati dal ricorrente228.

227

PODDIGHE A., Giusto processo e processo tributario, Milano, 2010, pp. 212 ss.

228

MANDRIOLI, Diritto processuale, cit., pp. 369 ss. e 382 ss.; LIEBMAN, Manuale, cit., pp. 257 e pp.

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Il contenuto di tale sentenza posta in essere dal giudice della revocazione è diverso a seconda delle circostanze229.

Se ricorre la mancanza di uno dei requisiti individuati dalla legge, o se si è verificata la violazione di una norma sanzionata con l’inammissibilità, allora la pronuncia del giudice della revocazione sarà di inammissibilità del ricorso230. Per citare qualche esempio, questo potrebbe essere il caso della proposizione di un ricorso privo dell’indicazione del ricorrente e delle sue generalità, oppure ancora un ricorso non sottoscritto, presentato oltre i termini previsti dalla legge, oppure ancora depositato in ritardo.

Se invece si verifica il fenomeno dell’insussistenza del motivo indicato, la pronuncia del giudice di revocazione sarà di rigetto della domanda. La pronuncia in questione si risolve, nella prassi, in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, poiché si considerano i motivi revocatori come sintomi di ingiustizia della sentenza, aventi il ruolo di elementi costitutivi della facoltà di esercitare il potere di impugnazione.

Qualora invece il giudice della revocazione accerti la sussistenza del motivo revocatorio, si pronuncerà con un accoglimento della domanda e conseguente rigetto della sentenza nel merito.

A tal proposito la Corte di Cassazione è intervenuta, delineando la materia, nel senso che «quando il giudice, investito della revocazione, ritenga questa ammissibile per il ricorso di taluno dei motivi indicati nell’art. 395 c.p.c., non è

229

ROTA, Della revocazione, cit., pp. 1185 ss.; COLESANTI, Sentenza civile, cit., pp. 1170 ss.;

PISTOLESI, La revocazione, cit., pp. 581 ss.

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assolutamente necessario e indispensabile che, chiusa la fase del iudicium

rescindens, giudichi anche la controversia nel merito; se la regola normale è

quella fissata dall’art. 402 c.p.c., essa non può trovare applicazioni quando, per ragioni di incompetenza funzionale o per difetto di giurisdizione, la controversia di merito sia sottratta alla cognizione del giudice della revocazione; onde, in tale ipotesi, non si può far carico della parte istante di non aver concluso nel merito, né al giudice di non aver aperto la fese del giudizio rescissorio»231.

Infine, se si deciderà di accogliere la domanda sia con riferimento al motivo revocatorio invocato per l’impugnazione, sia in relazione al merito della stessa, la pronuncia del giudice sarà di accoglimento della domanda con conseguente riforma della pronuncia in discussione. In questa ipotesi può avvenire che si tratti della revocazione della sentenza che confermava l’atto impugnato, o comunque contenente una disposizione favorevole per l’ente impositore, per cui nell’art. 402, primo comma, c.p.c. si parla di «restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata», ragguagliabile a quanto stabilisce l’art. 67, primo comma, del D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale «la commissione tributaria […] detta ogni altro provvedimento conseguenziale», nei confronti del contribuente, che in ragione di quanto statuito dalla sentenza stessa aveva in precedenza versato delle somme di denaro.

Può anche verificarsi il caso contrario, ovvero che in precedenza il contribuente aveva versato all’ente impositore delle somme di denaro che poi gli sono state restituite, in ragione della sentenza revocata232.

231

Cass. Civ., 5 giugno 1953, n. 1680, in Giur. compi. Cass. civ., 1953, 6, 212. 232

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Si ritiene a tal proposito che i provvedimenti di cui si discute possano essere pronunciati altresì d’ufficio dal giudice, anche senza un’apposita istanza di parte, dal momento che, ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 546/1992, «la commissione tributaria […] detta ogni altro provvedimento conseguenziale», riferimento che sembra riportare la possibilità, per il giudice, di intervenire nel disporre la revocazione della sentenza impugnata a prescindere dalla presentazione ad opera delle parti di una domanda in tal senso233.

Esaminando lo stesso articolo, al comma secondo, si può notare come la decisione pronunciata dal giudice della revocazione sia soggetta «ai mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione», e di conseguenza all’appello, se si tratta di una sentenza emessa in primo grado, o al ricorso in cassazione, se si tratta di una sentenza di secondo grado. Tale sentenza deve, a pena di nullità, contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 36, secondo comma, del D. Lgs. n. 546/1992, ovvero: l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e, se vi sono, dei loro difensori; una concisa esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; una breve esposizioni dei motivi in fatto e diritto; il dispositivo e, infine, la data della deliberazione, oltre che le sottoscrizioni del presidente e dell’estensore.

Relativamente a questioni di ordine tecnico si è espressa la Corte di Cassazione, specificando che «a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l’intero giudizio in qualità di giudice d’appello, ha il potere-

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dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria»234.

Per concludere il tema riguardante la decisione del giudice della revocazione, è opportuno fare riferimento ad un’ultima ipotesi: quella in cui l’azione di revocazione sia esercitata contro una sentenza in cui si sia già pronunciata, in sede di legittimità, la Corte Suprema235.

In tale caso, il giudice della revocazione, che è chiamato a rivedere la sussistenza dei presupposti di fatto, deve rivalutare i presupposti stessi sulla base di nuovi accertamenti che non sono stati oggetto dell’esame della Corte di Cassazione se non per il fatto di stabilire le conseguenze giuridiche.

Pertanto, dopo che in tale situazione la domanda di revocazione è stata accolta e la relativa sentenza è passata in giudicato, la nuova decisione posta in essere dal giudice della revocazione travolgerà anche la precedente pronuncia della Corte di Cassazione236.

Nel documento LA REVOCAZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE (pagine 96-100)