4. P ROCEDIMENTO
4.2. Procedimento di presentazione del ricorso per revocazione
Dopo aver analizzato quello che rappresenta il contenuto del ricorso, si vuole trattare ora il tema della presentazione, notifica e deposito del medesimo nei termini previsti.
Il ricorso per revocazione va innanzitutto proposto, mediante notifica, a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio196. La notifica ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 546/1992 può avvenire, come peraltro indicato in parti precedenti, a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi dell’art, 137 e seguenti, c.p.c., oppure a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento197, oppure anche tramite consegna diretta, quando la controparte sia l’Ufficio finanziario o l’ente locale. La notifica del ricorso deve avvenire entro sessanta giorni dalla scoperta del motivo di revocazione.
Successivamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione, deve essere depositato secondo le regole dell’ordinario processo di cognizione. Il non rispetto di tale termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio: anche se la controparte si dovesse costituire in giudizio, questo non costituisce causa di sanabilità del deposito del ricorso198.
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Cass., 3 aprile 1987, n. 3228, in Giust. Civ. Mass., 1987, 4. 197
Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 520, in Riv. Dir. Trib., 2003, II, pag. 131 e seg.; GLENDI C., E’
legittima la costituzione in giudizio a mezzo posta nel processo tributario, in «Rass. Trib.», 2003, pp. 525 ss.
198
Cass., 11 febbraio 1985, n. 1115, in Mass. Giur. It., 1985, 240; Cass., 13 febbraio 1989, n. 886, in Giust. Civ., 1989, I, 1054; Cass., 4 gennaio 1995, n. 115, in Dir. ind., 1995, 632.
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A livello pratico, il ricorrente per revocazione deve depositare, se ha notificato a norma degli artt. 137 e seguenti, c.p.c., l’originale del ricorso; se invece ha utilizzato quali mezzi di notifica la consegna o la spedizione, deve consegnare copia del ricorso, con annessa la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, occorre fare una precisazione. In passato, infatti, la costituzione in giudizio mediante l’utilizzo del servizio postale è stata oggetto di discussioni circa l’eventualità che, ai fini di una valida costituzione, fosse sufficiente la sola spedizione entro il termine previsto dalla legge di trenta giorni, oppure che nello stesso termine il plico spedito pervenisse alla segreteria della Commissione adita, e quindi non fosse sufficiente la sola spedizione. Tale problematica si è risolta con l’intervento del legislatore all’art. 22 primo comma del D. Lgs. n. 546/1992, previsto dalla L. n. 248/2005 all’art. 3 bis. Con questa disposizione si è fatto chiarezza sul punto, prevedendo come sia sufficiente, per la costituzione in giudizio, la semplice spedizione a mezzo posta dell’originale o della copia del ricorso, a prescindere dall’effettivo arrivo fisico del plico presso la segreteria della Commissione; ciò anche in applicazione della regola contenuta nell’art. 16, ultimo comma, del D. Lgs. n. 546/1992, ovvero «qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione»199.
Per quanto riguarda invece la notifica tramite servizio postale o consegna diretta, lo stesso ricorrente deve attestare la conformità tra atto spedito e atto depositato.
199
Cass., 14 ottobre 2004, n. 20262, in Il Fisco, 2004, pag. 14608 e seg., sentenza che chiarisce il fatto che il termine di trenta giorni decorre dalla data di spedizione del documento incorporante il ricorso, e non dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario.
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L’eventuale mancanza in senso formale dell’atto di conformità non è causa di inammissibilità del ricorso, a differenza di una difformità di ordine sostanziale, che invece è un estremo per integrare l’inammissibilità della proposizione del ricorso per revocazione.
Anche per il giudizio di revocazione, vale la regola riportata all’art. 66 del D. Lgs. n. 546/1992, ovvero che la parte resistente deve costituirsi in giudizio nel termine, stavolta non perentorio, di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso200. La costituzione in giudizio della parte resistente avviene con il deposito delle proprie controdeduzioni. L’inammissibilità per il non rispetto del predetto termine, in questo caso, si verifica solo quando, assieme all’atto di controdeduzioni, deve essere proposto anche il ricorso incidentale. La costituzione tardiva della parte resistente comporta la preclusione dalla possibilità di proporre delle eccezioni di merito e di rito non rilevabili d’ufficio e dalla presentazione di istanza per la chiamata di terzo.
Una volta chiarite queste regole di carattere tecnico, è importante precisare che le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali non sono impugnabili per revocazione ordinaria, dal momento che i motivi di impugnazione richiamati ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., devono essere dedotti come motivi di appello, se i termini per la loro impugnazione in appello non sono scaduti. Se invece sono scaduti, e non è stato presentato ricorso in appello, si può proporre come mezzo di impugnazione solo la revocazione straordinaria.
200
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Sono impugnabili per revocazione oltre che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, anche quella della Commissione Tributaria Regionale e della Cassazione per errore di fatto201.
Infatti, come si è già ricordato in precedenza, la revocazione è un mezzo di impugnazione a carattere straordinario che riguarda vizi di merito e non di legittimità, che si propone contro lo stesso giudice che ha adottato la decisione che si sta impugnando, allo scopo di ottenerne l’annullamento o la sua sostituzione.
In riguardo ai vizi di merito, è necessario precisare che devono essere di una certa gravità, in modo da risultare determinanti per le decisioni poi adottate. L’impugnazione di merito esclude che possano essere proposti in Cassazione, mentre è invece sempre possibile proporli in sede di Appello a meno che non siano scaduti i termini per farlo.
Altra considerazione da fare riguarda il “principio di consumazione dell’impugnazione”, in base al quale il gravame ritenuto inammissibile non può essere riproposto, anche se non sono ancora spirati i termini indicati dalla legge202. Tale principio è applicabile ai soli mezzi di impugnazione ordinari, nello specifico per errore di fatto o per contrasto di giudicati.
Invece, nelle impugnazioni straordinarie, tale principio non trova applicazione poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione203, «equivarrebbe a penalizzare la parte che avesse la ventura di scoprire il dolo dell’altra parte o del giudice o la
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CISSELLO –SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., pp. 874 ss.
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Art. 358 e 387 c.p.c. 203
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falsità delle prove o un documento decisivo successivamente alla proposizione di una precedente impugnazione per revocazione».