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Decisione sulla consegna (art. 17)

Nel documento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (pagine 57-61)

Art. 17. (Decisione sulla richiesta di esecuzione). (cerca Riferimenti in altri archivi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13 . Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

5.2.8.1. Udienza

L‟art. 17, comma 1 stabilisce che la decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna deve essere preceduta dall‟audizione dei soggetti ivi indicati, compresa la persona richiesta in consegna, se compare.

Pertanto, deve essere annullata con rinvio la sentenza della corte di appello, emessa senza l‟audizione dell‟interessato che abbia manifestato la volontà di essere ascoltato e contestualmente rappresentato il suo impedimento a comparire all‟udienza (Sez. 6, n. 48013, del 12/12/2008-23/12/2008, Barachini, Rv. 241926 201).

Nel caso in cui non sia stato già nominato un interprete a norma dell'art. 143 c.p.p.., la Corte ha chiarito che è onere della parte che intende produrre atti in lingua straniera procedere con perizia giurata alla loro traduzione ovvero avvalersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, in modo da consentire al giudice italiano di poter avere compiuta conoscenza di documenti stranieri e di poter rispettare i tempi previsti per la definizione del procedimento. (Sez. 6, n.

30059, del 15/7/2009-17/7/2009, Lucza, Rv. 245112202).

5.2.8.2. Decisione

5.2.8.2.1. Immutabilità del giudice

201 Ungheria.

202 Ungheria.

La Corte, ribadendo un orientamento già espresso in tema di estradizione, ha affermato che il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, c.p.p. non è applicabile alla pronuncia sul m.a.e. emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sulla consegna ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti (Sez. 6 n. 25879, del 25/6/2008-26/6/2008, Vizitiu, 239947203; Sez. 6 n. 25828 del 19/6/2008-25/6/2008, Cebula, Rv. 240350204).

5.2.8.3. Termine per la decisione (art. 17, comma 2) 5.2.8.3.1. Decorso del termine. Dies a quo

Si è stabilito che il dies a quo dal quale deve farsi decorrere il termine, alla luce dell‟inequivoco richiamo alle norme di cui agli artt. 9 e 13, legge n. 69/2005, coincide con quello della esecuzione della misura cautelare emessa dal giudice.

Ne consegue che, in caso di arresto pre-cautelare ad iniziativa della polizia giudiziaria, non deve aversi riguardo, come dies a quo, alla data di tale arresto, ma a quella in cui viene notificata la misura coercitiva emessa successivamente dal Presidente della Corte d‟Appello (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005-13/12/2005, Calabrese, Rv. 232634205).

5.2.8.3.2. Proroga del termine (art. 17, comma 2, seconda parte) L‟espressione "cause di forza maggiore", utilizzata per legittimare la proroga del termine, è comprensiva di tutte quelle situazioni idonee a determinare ritardi incolpevoli nella decisione, ivi compreso l‟eccessivo carico di lavoro di un ufficio giudiziario in rapporto all‟organico di cui concretamente può disporre specie in periodo feriale (Sez. 6, n. 45254 del 22/11/2005-13/12/2005, Calabrese, non mass. sul punto206) o la obiettiva impossibilità di reperire un interprete (Sez. 6, n. 4357 del 1/2/2007-2/2/2007, Kielian, non mass.207, nella quale la Corte ha tenuto conto nel computo del termine di 90 gg. anche la sospensione dei termini nel periodo feriale).

5.2.8.1.3. Decorso del termine. Effetti

Il superamento del termine di 60 gg. di cui all‟art. 17, comma 2, legge n. 69/2005 non incide sulla validità della decisione in merito alla consegna, che con ogni evidenza non può perimersi a causa di ciò, ma determina solo l‟effetto della rimessione in libertà del consegnando, a norma dell‟art. 21, legge n. 69/2005

203 Romania.

204 Polonia.

205 Spagna.

206 Spagna.

207 Austria.

(Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007-8/5/2007, Melina, non mass. sul punto208; Sez. 6, n. 2450 del 15/1/2008-16/1/2008, Verduci, Rv. 238133209; Sez. 6, n. 15627 del 14/4/2008-15/4/2008, Usturoi, non mass.210; Sez. F, 11/9/2008-15/9/2008, n.

35290, Tudor, Rv. 240721211; Sez. 6, n. 28140 del 16/07/2010 - 19/07/2010, Ros

212, Rv. 247831).

Si è stabilito che nel caso in cui la sentenza che decide sulla consegna sia annullata, a causa dell‟omesso avviso della data dell‟udienza camerale al difensore, non si verifica, secondo la Corte, la perdita di efficacia della misura coercitiva prevista dall‟art. 21 legge n. 69/2005, che si verifica soltanto quando la corte di appello non decide nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della stessa legge (Sez. 6, n. 1181 del 7/1/2008-10/1/2008, Patrascu, Rv. 238132 213).

Inoltre, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere emessa la decisione sulla domanda di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria estera, riguarda esclusivamente la decisione della Corte d'appello e non anche quella della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 25870 del 05/07/2010 - 6/07/2010, El Moustaid 214, Rv. 247829).

5.2.8.4. Sospensione dei termini per il periodo feriale (art. 39) Alla procedura di consegna passiva, non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale (Sez. 6, n. 41686, del 30/10/2008-6/11/2008, Nicoara, Rv.

241568215, in tema di tardiva proposizione del ricorso per cassazione). Peraltro, in altra decisione la Corte aveva ritenuto non spirato il termine di cui all‟art. 17 della l. 69 del 2005 in quanto non vi era stata da parte dell‟interessato “alcuna rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ne‟in termini espliciti e formali né attraverso alcuna condotta "attiva" o altra "iniziativa"

significativa della sua volontà di rinunciare” (Sez. 6, n. 4357 del 1/2/2007-2/2/2007, Kielian, non mass.216).

5.2.8.5. Lettura della sentenza (art. 17, comma 6)

Non comporta nullità la omessa lettura della sentenza, al termine della camera di consiglio, come prescrive il sesto comma dell‟art. 17 L. n. 69/2005 (nella specie era stato dato regolare avviso di deposito della decisione al difensore, Sez. 6, n.

208 Germania.

209 Francia.

210 Romania.

211 Romania.

212 Francia.

213 Romania.

214 Francia.

215 Romania.

216 Austria.

25183 del 18/6/2008-19/6/2008, Staiti, Rv. 239945217; Sez. F, n. 34287 del 21/8/2008-27/8/2008, Buza, Rv. 240339218).

5.2.8.6. Traduzione della sentenza

Applicando un principio già consolidato in relazione all‟art. 546 c.p.p., la Corte ha stabilito che non sussiste alcun obbligo di traduzione nella lingua nazionale della persona richiesta, che non conosce la lingua italiana, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. Il consegnando, anche senza oneri personali (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie in cui il consegnando si era avvalso della facoltà di non comparire all'udienza di trattazione e decisione) (Sez. 6, n. 38639 del 30/9/2009-5/10/2009, Pantovic, Rv. 245314219)

217 Germania.

218 Romania.

219 Germania.

Nel documento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (pagine 57-61)