ART. 46
Tutte le parti di edifici visibili da tutti i loro dintorni devono corrispondere alle esigenze di decoro edile civico ed armonizzare nelle linee, nei materiali, nelle tinte e nelle decorazioni con gli edifici circostanti avuto particolare riguardo all’importanza architettonica di essi; esse dovranno sempre essere tenute in buono stato.
Il Sindaco, sentita la C.E., può proprietario di rinnovare l’intonaco quando a suo
giudizio le condizioni siano tali da costituire pericolo alla pubblica incolumità.
I proprietari sono tenuti ad adempiere l‘obbligo stesso dietro intimazione del Sindaco ed entro un determinato tempo da lui assegnato.
SPORGENZE.
ART. 47
Le sporgenze degli edifici privati su suolo pubblico sono ammesse solo se aggettanti su spazi non carrabili, per una profondità non superiore a mt. 1,50 e ad una altezza di mt. 4,00 dalla quota di calpestio del suolo pubblico.
Non e’ consentito occupare minimamente parte di suolo pubblico con eventuali zoccolature.
PROSPETTI E COPERTURE.
ART. 48
Le spalle di porte comuni e di negozi e quelle carraie di nuova costruzione potranno essere costruite in pietra naturale o artificiale e con adeguati criteri decorativi.
I paramenti murari e le facciate degli edifici devono essere trattati secondo le tecniche e i modi ricorrenti nella tradizione edile locale.
Gli edifici dovranno essere coperti a falde. La copertura dei tetti deve essere eseguita rispettando la tecnologia e la tipologia dei luoghi.
Ad esclusione delle costruzioni adibite a laboratori sono quindi vietate coperture in eternit, lamiera, plastica e simili.
Il piano di imposta della falda o del prolungamento ideale della falda dovrà essere l’ultimo solaio orizzontale.
Potranno essere aperti abbaini del tipo tradizionale sulle falde del tetto purché il loro sviluppo orizzontale complessivo non sia superiore a 1/2 dello sviluppo della falda.
La pendenza delle falde dovrà essere compresa tra i 25 ed i 35 gradi sessagesimali.
SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
ART. 49
Sono vietate le sistemazioni del terreno che alterino di più o meno (e comunque complessivamente) di mt,2,00 la quota naturale del terreno.
Fanno eccezione le sistemazioni delle zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali ed a servizi collettivi purché la quota naturale del terreno non risulti alterata di oltre mt. 5,00 complessivamente. Per la costruzione o ripristino di strade detta alterazione e’ consentita sino a mt. 3,00.
Lungo i corsi d’acqua demaniali l’altezza dei muri d’argine e contenimento sarà quella stabilita dagli organi competenti alla polizia dei torrenti.
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI MURARIE A VISTA.
ART. 50
I muri di contenimento ed in genere tutti i muri di sistemazione esterna devono essere o in pietra o fasciati con pietra o intonacati al rustico e ricoperti con rampicanti.
MOSTRE – VETRINE - INSEGNE.
ART. 51
Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne e le targhe devono essere studiate in funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’ edificio e dell’ambiente.
TABELLE PLATEALI, NUNERI CIVICI, ED ALTRE SERVITU’.
ART. 52
L’apposizione e la conservazione dei numeri civici e’ a carico del Comune.
I proprietari degli edifici sono tenuti al ripristino delle tabelle relative solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile; fatta eccezione nel caso in cui la rimozione delle tabelle stesse sia conseguenza di lavori ad essi fatti sui propri edifici.
Agli edifici e’ imposta la servitu’ di apposizione dei numeri civici, delle tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze. Per le segnalazioni stradali regolamentari la servitù e’
imposta al caso sul terreno di proprietà.
Il Sindaco, previo avviso agli interessati, ha facoltà di applicare sul terreno di proprietà ed in prossimità delle fronti dei fabbricati di qualsiasi natura prospicienti le vie pubbliche le indicazioni e gli apparecchi relativi agli altri servizi municipali, tra cui:
a) le piastrine di idranti e simili;
b) le mensole, i ganci, i tubi e quanto altro occorre per la distribuzione pubblica dell’acqua potabile e dell’illuminazione pubblica;
c) le tabelle e le mensole e quanto altro occorre per il servizio della pubblica affissione;
d) i segnali relativi alla circolazione stradale;
e) i cestini raccoglicarta.
Gli indicatori e gli apparecchi di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti costantemente visibili nella condizione e nel luogo in cui sono collocati.
RECINZIONE AREE SCOPERTE.
ART. 53
I parchi e i giardini privati che si trovano entro i nuclei edilizi esistenti possono essere cintati con elementi idonei ed in armonia con le costruzioni esistenti.
Le recinzioni potranno avere bauletto in muratura non superiore a mt. 1,00. e sovrastante cancellata non superiore a mt, 2,00. Saranno comunque vietate le
costruzioni di recinzioni a muro cieco.
Le recinzioni non potranno occludere le servitù di passo esistenti.
Le recinzioni lungo le strade comunali, vicinali e private dovranno distare minimo mt.
3,00 dall’asse stradale.
Il terreno tra le recinzioni ed il ciglio stradale dovrà comunque essere sistemato a quota livello strada per almeno mt. 3,00 dall’asse stradale ed essere uniformato al tipo di pavimentazione stradale.
Quanto sopra vale anche in caso di costruzione di muri a valle o a monte della strada.
COSTRUZIONI RURALI.
ART. 54
Nelle case rurali il pavimento del piano terreno deve risultare di almeno 30 cm. più alto del piano di campagna o di quello del cortile.
I locali, destinati al ricovero degli animali devono essere separati dalle abitazioni di almeno 15 mt.
Le pendenze del piano di cortile o degli orti adiacenti le abitazioni, dove esistono, devono essere sistemati in modo da assicurare il pronto smaltimento delle acque piovane e di rifiuto ed evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo e della cisterna.
STALLE E SCUDERIE ART. 55
Le stalle e le scuderie esistenti, nel caso di risanamento o di ristrutturazione, non devono avere comunicazione diretta con le stanze di abitazione.
Il muro divisorio non può essere Inferiore a cm. 25,00 di spessore e dovrà essere costruito in mattoni e cemento e reso impermeabile.
Le rastrelliere, le mangiatoie e gli abbeveratoi non potranno avere aperture nella stessa facciata dove si aprono le finestre di abitazione a distanza inferiore a mt. 3,00 in linea orizzontale dalle stesse.
Per le nuove costruzioni e per adattamenti successivi, le stalle e le scuderie dovranno essere rivestite con materiale impermeabile e lavabile fino a mt. 2,00 di altezza e per il rimanente intonacate a calce, con soffitto in muratura ed impermeabilizzato, dovranno avere apposite canne di ventilazione e corridoi di servizio.
Il pavimento sarà costruito con materiali adatti impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.
Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc. 12 per ogni capo piccolo di bestiame e di mc. 25 almeno per ogni capo grosso, l’altezza minima non potrà essere inferiore a m.3,00.
Inoltre le stalle di nuova costruzione devono distare almeno mt. 10 da pozzi o sorgenti di acqua potabile e da condotte di acqua potabile e da locali di vendita e deposito di sostanze alimentari.
Gli edifici destinati a ricovero degli animali del tipo prefabbricato dovranno essere uniformati in tutto alla presente normativa. Inoltre dovranno avere il tetto a falde inclinate, copertura in tegole, paglia, legno o pietre, muri perimetrali intonacati esternamente, il tutto in armonia con la tipologia locale.
STRADE PRIVATE E STRADE PUBBLICHE.
ART. 56
Le strade private, le piazze e gli spazi comuni di proprietà privata sono soggetti alle norme del presente regolamento ed a quelle relative alle aree pubbliche.
Le strade pubbliche e private dovranno avere una larghezza minima di mt, 5,00
(cinque) più la larghezza di due cunette, una pendenza minore del 10% e raggio di curvatura dell’asse non inferiore a mt, 10,00.
Nelle zone agricole sono fatte salve le disposizioni diverse degli enti preposti alla tutela ed all’assetto del territorio.
Le strade private a fondo cieco dovranno terminare in uno slargo atti a consentire la manovra agli autoveicoli.
Quando il manufatto ha caratteristiche di viale di servizio alla proprietà o serve soltanto costruzioni per un volume complessivo non superiore a 2.000 mc e non e’
suscettibile di ulteriori prolungamenti od allacciamenti alla rete esistente o futura, non e’ considerato strada agli effetti del presente R.E.. In tal caso la larghezza potrà essere ridotta a mt. 3,50 e la pendenza ad un max del 15%
La manutenzione delle strade private rèsta a carico di coloro che le hanno costruite e/o dei loro aventi causa, salvo assunzione a carico del Comune del manufatto stradale.
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.
ART. 57
Per la classificazione delle strade valgono le delibere relative adottate dal Consiglio Comunale.
Le strade principali sono quelle indicate nei grafici allegati al P.d.F, con funzione prevalentemente comunale; sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade interne, che dovranno distare tra loro in maniera tale da non creare pericolo ed intralcio per la viabilità
NORNE RELATIVE AGLI ACCESSI DEI FABBRICATI.
ART. 58
Ogni fabbricato deve avere accesso da strada pubblica veicolare o da strada privata, collegata alla strada pubblica veicolare, salvo quanto previsto per i viali privati.
L’accesso potrà essere realizzato mediante tratto in galleria che non potrà avere larghezza maggiore di m. 4,00 e che dovrà essere ricoperto da uno strato di terra sistemato a verde di almeno cm. 50.
Sono ammessi accessi mediante passi pedonali, rampe, scale e passerelle scoperte da sistemarsi anche nei distacchi purché all’ imboccatura degli accessi medesimi o nelle adiacenze di essi siano ricavati convenienti spazi di parcheggio allo scoperto.
Non verrà rilasciata concessione per i fabbricati che non abbiano accesso in conformità a quanto stabilito, con eccezione per le costruzioni rurali.
Nel progetto del fabbricato devono essere indicati con le loro caratteristiche dimensionali e tecniche, le vie di accesso e le altre sistemazioni di cui ai precedenti commi.
NORME RELATIVE AL PARCHEGGIO DEGLI AUTOMEZZI.
ART. 59
In tutte le zone previste dal P.d.F. per ogni nuovo fabbricato deve essere destinato uno spazio, allo scoperto o al coperto, per il ricovero ed il parcheggio degli automezzi;
intendendosi detto spazio comprensivo sia nella necessità di sosta quanto di accesso e manovra dei veicoli.
La superficie destinata a parcheggio deve essere prevista in misura non inferiore a mq. 1 per ogni 10 mc, di costruzione. Misura così modificata dall’art. 2 L. 24/3/89 n.
122 (art. 41 sexies L. 1150/42 e succ. mod. e int.)
Nei fabbricati a carattere commerciale oltre la suddetta superficie dovrà essere destinata a parcheggio una ulteriore superficie pari a mq. 1 ogni mq. 2,50 di superficie
lorda di pavimento.
Nei fabbricati a diversa destinazione dovrà essere prevista una idonea superficie coperta o scoperta destinata al parcheggio in relazione alle destinazioni d’uso valutate caso per caso dal Sindaco, sentita la C. E.
Per le costruzioni esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento e non dotate di posti macchina al coperto cara’ consentita la costruzione di un box per posti macchina completamente interrato e ricoperto da almeno cm. 50 di terra e di superficie massima di mq. 25, con accesso anche in galleria di lunghezza massima di metri 3,00.
La distanza da tutti i confini dovrà essere di almeno mt. 1,50.
AREE SCOPERTE.
ART. 60
Fuori del perimetro del fabbricato e’ solo possibile installare in interrato cisterne, serbatoi, centrali termiche, impianti di depurazione, tutti delle dimensioni minime indispensabili come stabilito per ogni zona dagli indici Ro e costruire le gallerie di accesso.
Le intercapedini ai piedi del fabbricato non potranno avere larghezza maggiore di mt.
1,00 e minore di mt. 0,50.
L’utilizzazione delle aree scoperte potrà prevedere la messa a dimora di alberature di alto fusto, da indicare nelle tavole di progetto. Qualora alberature di particolare interesse paesaggistico ed ambientale fossero già a dimora e’ fatto obbligo della loro conservazione.
La restante superficie del comparto, esclusa quella destinata a parcheggio, potrà essere inghiaiata, lastricata o destinata ad attrezzature giochi, ecc.
TITOLO III
PARAMETRI URBANISTICI
Si riportano di seguito i PARAMETRI URBANISTICI e la loro DEFINIZIONE.
ART. 61
La distanza di un edificio da un qualunque elemento esterno è quella minore misurata dal perimetro della proiezione orizzontale dell’edificio stesso, ivi compresi tutti gli elementi aggettanti, ad eccezione delle costruzioni di cui agli articoli 76, 77, 77ter, 77quater, dove la distanza di un edificio da un qualunque elemento esterno è quella minore misurata a partire dal perimetro esterno dello stesso edificio escluso cornici, gronde e balconi aggettanti fino a m. 1,20.
Misurazione delle distanze
In tutto il territorio comunale devono essere osservate le disposizioni sui vincoli di distanza fra le costruzioni, previsti dall’art.9 del D.M. 1444/ 1968.
Dc = Distanza fra le costruzioni
Sono ammesse distanze inferiori soltanto fra le costruzioni che formino oggetto di Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione Convenzionata con previsioni planivolumetriche, negli interventi realizzati secondo la disciplina delle zone di recupe-ro, siano esse residenziali, agricole o produttive.
E’ previsto inoltre l’utilizzo delle, procedure di deroga disciplinata dalle leggi vigenti, quando trattasi d1 edifici pubblici o dl pubblico interesse, limitatamente alle aree asservite a questi ultimi e senza aggravare gli obblighi di distanza delle proprieta’
finitime.
Dl = Distanza dai limiti di lotto o proprieta’.
Ds = Distanza dal ciglio stradale.
Densità di costruzione risultante dall’applicazione dell’indice If.
Df = Densità fondiaria.
Densità di costruzione risultante dall’ applicazione dell’indice It.
Dt = Densità territoriale.
L’altezza di un fabbricato è la distanza tra la quota di riferimento ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra l’estradosso del solaio orizzontale di calpestio del più elevato locale abitabile o agibile, per il caso di edifici non abitativi, ed il punto più elevato della copertura.
Altezza di un fabbricato
Nel caso di copertura piana l’altezza viene misurata tra la quota dl riferimento e l’estradosso del solaio dl copertura.
Nel caso dl un fabbricato a gradoni addossato al terreno e’ ammessa la misurazione per corpi di fabbrica.
Ai fini della misurazione dell’altezza massima di un fabbricato, il corpo di fabbrica di una costruzione è una porzione della stessa, compresa tra la quota di riferimento del fabbricato e la rispettiva copertura;
Corpo di fabbrica
il corpo di fabbrica così individuata dovrà presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia distributiva o funzionale.
Il piano di spiccato di un fabbricato e’ il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni, considerando in tal senso anche i locali totalmente Interrati, con la sola eccezione dell’apertura di accesso, e la restante parte della costruzione.
Piano di spiccato di un fabbricato
La quota di riferimento di un corpo di fabbrica e’ Il punto più basso della giacitura del terreno sul perimetro della costruzione come risultava prima dell’intervento,ovvero il Quota di riferimento di un corpo di fabbrica
piano di spiccato della costruzione stessa qualora questo sia posto a quota inferiore a detta giacitura.
L’indice di fabbricabilità fondiario e’ il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie fondiaria.
If Indice di fabbricabilità fondiaria
L’indice di fabbricabilità territoriale e’ il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni (non destinate a servizi pubblici) esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie territoriale.
It = Indice di fabbricabilità territoriale
(Misurato in %). E’ il rapporto massimo ammesso,misurato in percentuale, fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).
RC = Rapporto di Copertura
Non si conteggiano nel suddetto rapporto le aree coperte da tettoie a sbalzo o aperte almeno su tre lati, fino al 40 % dell’area scoperta, quando inserite in costruzioni ricadenti in aree omogenee classificate sub D ai sensi del successivo Titolo terzo o di proprietà pubblica e destinate ad attrezzature pubbliche.
Le tettoie sono da considerarsi corpi di fabbrica ai fini della verifica delle altezze e delle distanze tra i medesimi.
(Misurato in %). E’ il rapporto tra la superficie coperta della costruzione e la superficie utilizzata in più sottosuolo nei distacchi per destinazioni di servizio (cantine, autorimesse, centrali termiche, serbatoi, ecc.).
Ro = Rapporto di Occupazione del Sottosuolo
I fronti dei corpi di fabbrica in sottosuolo, pur totalmente compresi al di sotto dei profili naturali o comunque preesistenti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle distanze dai confini o dalle costruzioni.
E’ fatta salva la normativa di cui all’art.60,4° comma, per le costruzioni esistenti.
Nei terrapieni risultanti per l’arretramento del ciglio stradale, possono essere praticati solo passaggi carrai della luce non superiore a m.4, Intercalati a distanza non inferiore a m. 20, e passaggi pedonali di luce non superiore a m. 2, parimenti intercalati a distanza non inferiore a m. 20.
E’ ammesso che detti accessi siano accoppiati due a due: In tal caso la distanza da un eventuale e successivo accesso sale a m. 30.
(Misurata in %). E’ la superficie risultante dalla proiezione su un piano orizzontale delle parti costruite fuori terra e delimitate dalle strutture perimetrali.
Sc = Superficie Coperta
Sono escluse dal computo le parti aggettanti aperte, come: balconi,sporti di gronda, tettoie a sbalzo e simili.
(Misurata in mq. ) La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico generale e nel termini dallo stesso previsti, nonché con esclusione della rete principale della viabilità.
Nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilità, al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato.
SF = Superficie fondiaria
La superficie asservita alle nuove costruzioni e’ quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale.
Sa = Superficie Asservita
Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell’edificio stesso, con l’obbligo della loro assoluta inedificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all’obbligo di S.U.A., la superficie asservita e’ quella stabilita dalla normativa vigente al momento della edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31.8.1967,
ove non esista agli atti regolare asservimento, s’intende asservita una fascia minima di in, 5,00 attorno al perimetro dell’edificio e comunque non oltre il confine di proprietà ,da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all’atto dell’adozione dello Strumento Urbanistico Generale. Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento,dovrà essere computato anche il volume già esistente fatta salva l’ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell’indice di zona.
E’ fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi
Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l’osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune.
Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano e’ la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi.
Sp= Superficie lorda di piano di un fabbricato
Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti, nonché i balconi e le logge o loro porzioni non sporgenti più di mt, 1,20 dai muri perimetrali; le parti eccedenti tale limite sono invece da computare totalmente.
(Misurata in mq. ) E’ la superficie minima da asservire agli interventi di attuazione del Sm = Superficie minima d’intervento
P.d.F,
(Misurata in ha o mq). La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento ad eccezione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità.
St = Superficie territoria1e
Il volume di un fabbricato e’ la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva altezza lorda, con la sola eccezione delle pertinenze del fabbricato stesso e comunque delle autorimesse, sempreché entrambe siano poste al di sotto della quota di riferimento.
V = Volume (misurato in mc. )
T I TO L O IV
AREE TERRITORIALI ONOGENEE E ZONE URBANISTICHE
CARTOGRAFIE E ZONIZZAZIONE.
ART. 62
Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni ed eventuale riordino di quelle esistenti, il territorio comunale viene diviso in zone.
ZONA A1 :AREE ONOGENEE E ZONE URBANISTICHE CLASSIFICATE SUB A1.
ART. 63
L’area territoriale omogenea classificata sub A1 comprende 1’ area d’ambito del complessa monumentale della Badia di Tiglieto, compreso il percorso d’avvicinamento, sì da includere il Ponte Medioevale sul torrente Orba.
In questa zona gli interventi realizzabili sugli edifici esistenti all’interno dell’area stessa, tramite diretta concessione o autorizzazione ad edificare, dovranno essere limitati a quelli come definiti dall’art.31,sub a) b) c) della Legge 5/8/1978 n.457 nonché a quelli
In questa zona gli interventi realizzabili sugli edifici esistenti all’interno dell’area stessa, tramite diretta concessione o autorizzazione ad edificare, dovranno essere limitati a quelli come definiti dall’art.31,sub a) b) c) della Legge 5/8/1978 n.457 nonché a quelli