COMUNE DI TIGLIETO
PROVINCIA DI GENOVA
Regolamento edilizio
con annesso Programma di Fabbricazione
Testo in vigore dal 23/04/88 integrato con le norme di cui:
— all’art. 41 sexies della legge n. 1150 de! 17/8/42 come modificato dall’art.
2 della legge 24/3/89 n. 122;
— alla variante parziale del P. d. F. in vigore dall’ 08/10/1997;
— alla variante di esclusivo interesse locale alle norme di attuazione del P.d.F., relativamente ai parametri di distanza delle zone E, in vigore dal 28/12/99;
TITOLO 1
NORNE GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE EDILIZIE.
ART. 01
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere e’ subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della Legge 28/1/1977 n. 10 fatti salvi gli interventi che, ai sensi della vigente normativa sono soggetti a semplice autorizzazione o esenti da entrambi i provvedimenti abilitativi.
DOMANDA DI CONCESSIONE DI EDIFICARE.
ART. 02
La domanda di concessione deve essere diretta al Sindaco e comprendere:
— la descrizione sommaria e l’ubicazione dell’opera per cui si richiede la concessione;
— le generalità, a firma e l’indirizzo del proprietario dell’ area e/o dell’immobile o di chi abbia titolo per richiedere la concessione, e il relativo codice fiscale;
— le generalità , la firma, il numero ed il luogo di iscrizione all’ Albo Professionale del Progettista e il relativo codice fiscale;
— l’eventuale richiesta di convenzionamento.
Ogni variazione concernente I soggetti sopra indicati deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco.
La domanda deve essere corredata dai documenti specificati negli articoli che seguono.
ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI EDIFICARE.
ART. 03
A corredo della domanda della concessione di edificare per tutte le costruzioni da eseguire, ampliare, modificare o demolire devono essere prodotti i seguenti elaborati:
a) Relazione nella quale devono essere precisati:
— l’ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d’ uso del terreno da asservire alla opera in progetto;
— gli estremi completi del tipo di provenienza della proprietà del terreno;
— computo dettagliato del volume della costruzione progettata e del terreno da asservire anche al fine degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione;
— le destinazioni d’uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell’edificio;
— le caratteristiche tipologiche della costruzione con particolare riguardo alle strutture portanti e a tutte le finiture esterne, copertura compresa
— La consistenza delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della costruzione in esame;
— nel caso si rendessero necessari o venissero richiesti dalla commissione edilizia i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici, ai sensi del D.M.
21/1/1981.
b) Estratto di mappa ove sia riportata l’esatta superficie da asservire.
c) Stralcio delle previsioni di S.U.G. relativo alla proprietà con estratto della normativa e indicazione della zonizzazione, delle strade, dell’ orientamento e del perimetro del lotto interessato;
d) Progetto formato almeno dai seguenti elaborati:
— Planimetria generale della località in scala 1:2000, aggiornata ed estesa per un raggio di almeno 200 m. a partire dall’opera progettata,comprendente:
l’orientamento, la denominazione dei luoghi e gli estremi catastali dei terreni interessati e di quelli confinanti e delle eventuali alberature esistenti;
— planimetria quotata in scala 1:200 del lotto contenente: l’individuazione delle volumetrie esistenti, indicando quelle da mantenere anche parzialmente e quelle da demolire,l’esatto ingombro e l’orientamento dell’opera in progetto, la distanza del confini di proprietà, le larghezze delle strade adiacenti, l’indicazione dei sentieri, anche pedonali, esistenti, gli spazi riservati a verde o a parcheggio sia pubblico che privato, tutti gli edifici circostanti con l’indicazione esatta della loro altezza, i nomi dei proprietari confinanti; inoltre devono essere indicate le principali quote del terreno,con l’indicazione di un caposaldo convenzionale fisso;
— tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche dell’opera, in scala 1:100;
— schema degli impianti idrico - sanitario e fognario.
In particolare, per gli edifici, devono essere presentati tutti i prospetti, le piante di ogni piano(compresi gli interrati ed il sottotetto), la pianta della copertura con la rappresentazione di tutte le sovrastrutture o volumi tecnici, almeno una sezione verticale con le quote riferite al caposaldo convenzionale fisso indicato nella planimetria in scala 1:200, che tagli l’edificio, secondo la linea di massima pendenza del terreno, per una estensione di almeno 20 m. a monte e 20 m. a valle.
Sulle sezioni e sulla pianta del piano terreno devono essere indicati esplicitamente le quote del terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle corrispondenti al perimetro dell’edificio.
Nelle planimetrie e nelle piante di progetto devono essere esattamente indicate tutte le opere di urbanizzazione primaria (le esistenti in nero e le progettate in rosso).
Ogni pianta o sezione deve essere quotata nelle sue principali dimensioni: larghezze esterne, altezze nette dei piani, spessore dei solai e altezza totale dell’edificio. In caso
di contrasto tra rappresentazione grafica e quote numeriche, prevalgono queste ultime.
Nei progetti di restauro, modifica o ampliamento devono essere indicate in nero le opere esistenti, in giallo le demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove costruzioni ed i riempimenti.
Tutti gli elaborati a corredo della domanda di concessione devono essere almeno in quattro copie, di cui una in bollo e redatti e firmati da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi vigenti.
Tutte le copie devono essere piegate nel formato 21 x 29,7 e riunite in fascicolo.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ED ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE.
ART. 04
La domanda di autorizzazione deve essere diretta al Sindaco e comprendere:
- La descrizione sommaria e l’ubicazione dell’ opera per cui si chiede l’autorizzazione;
- le generalità, la firma e I’indirizzo del proprietario dell’area o dell’immobile o di chi abbia titolo per richiedere l’autorizzazione.
Ogni variante concernente il soggetto di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco.
La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:
— relazione illustrativa degli interventi previsti;
— stralcio planimetrico dello S.U.G. con l’indicazione dell’immobile oggetto dell’intervento;
— disegni in scala adeguata ed eventuali fotografie, tali da documentare le caratteristiche e la destinazione dell’ opera o dell’ intervento proposto.
Nel caso di interventi nei centri storici e nelle zone vincolate ex lege 1497/l939 alla
domanda di autorizzazione deve essere altresì allegata:
- documentazione fotografica a colori dettagliata;
— rappresentazione dello stato attuale in scala adeguata;
— indicazione dei materiali e delle tinteggiature.
PIANO DI LOTTIZZAZIONE - DOMANDA ART. 05
Il proprietario, o gli aventi titolo che intendano lottizzare aree a scopo edilizio devono presentare apposita richiesta in bollo al Sindaco corredata dal Piano di Lottizzazione.
I documenti del Piano di Lottizzazione, redatti da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere costituiti da:
1) relazione illustrativa del progetto che precisi anche le fasi di attuazione dello stesso;
2) estratto di mappa e certificato catastale degli immobili in oggetto;
3) stralcio delle tavole di progetto dello Strumento Urbanistico Generale, relativo alla zona in questione, con l’indicazione dell’area di intervento;
4) stralcio della normativa di attuazione dello S.U.G., concernente i tipi di intervento consentiti nella zona in questione;
5) accordo preliminare con ENEL o altra Società, Ente o Impresa fornitori di energia elettrica;
6) tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati:
a) superficie totale della lottizzazione;
b) superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d’uso e le relative percentuali;
c) volume edificabile suddiviso per lotti e totale;
d) rapporto di copertura di ogni singolo lotto;
e) indici di fabbricabilità territoriale e fondiari;
7) rilievo planimetrico e altimetrico del terreno in scala non inferiore a 1:200 con
indicazione dei capisaldi di riferimento;
8) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:200 dell’assetto complessivo dell’area con indicazione di tutti gli edifici previsti, della sistemazione del terreno e dell’organizzazione dei servizi e della viabilità;
9) schemi planimetrici di massima in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti in progetto;
10) schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere dl urbanizzazione primaria, con indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;
11) elaborati atti a dimostrare la rispondenza dello intervento ai requisiti di risparmio energetico dettati dalla legislazione vigente in materia;
12) prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200 in numero sufficiente ad assicurare la piena comprensione del progetto;
13) modalità di attuazione del progetto;
14) schema di convenzione, avente i contenuti previsti dall’art. 28, 5,comma L,U. n.
1150/1942.
E’ facoltà del Comune, nel corso dell’esame del Piano di Lottizzazione, richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria a meglio chiarire le caratteristiche del Piano.
L’ approvazione del Piano di Lottizzazione avverrà nel modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia.
L’ esecuzione delle opere previste è comunque subordinata al rilascio delle singole concessioni di edificare, fermo restando che gli oneri accollati ai privati non possono essere inferiori a quelli dl cui agli artt. 5 e 10 della L.10/1977 e ai relativi provvedimenti applicativi.
Qualora il P.L. concerna esclusivamente interventi su edifici esistenti, la documentazione di Piano può limitarsi agli elaborati di cui ai punti 1,2,3,4,8,7,10,12,13 e 14.
RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.
ART. 06
Il rilascio, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione, della concessione o della autorizzazione ad edificare, deve essere preceduto dai seguenti adempimenti a carico del richiedente:
- pagamento del contributo di cui all’art. 3 della L. 27/1/77 n. 10, nei casi di concessione onerosa per la parte preventivamente dovuta (determinata in sede di approvazione del progetto o, nei casi In cui opera il silenzio—assenso, calcolata in via presuntiva ai sensi dell’art. 8, 2° comma, della L. 25/3/82 n. 9) e prestazione di idonee garanzie per la parte da corrispondersi successivamente;
- presentazione di ogni atto autorizzativo previsto dalla legislazione vigente;
- asservimento dei terreni, nel caso dl nuove costruzioni a favore del Comune, mediante atto regolarmente trascritto;
tali asservimenti devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune.
ART. 07
VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE.
La concessione di edificare ha la validità di mesi 12; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati la concessione decade e l’interessato deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione.
La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine indicato nella concessione stessa, che non può essere superiore ai 3 (tre) anni dalla data di inizio, salvo che detto termine venga prorogato ai sensi dell’art. 4, 4°
comma, della legge n. 10/1977 con motivato provvedimento, per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Un periodo più lungo per l’ultimazione del lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o dalle loro caratteristiche tecniche costruttive ovvero quando si tratti dl opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
ART. 08
La Commissione Edilizia è composta da:
- il Sindaco, o Assessore da lui delegato, che la convoca e la presiede;
- il responsabile del servizio di “igiene pubblica, igiene dell’ambiente”, sicurezza negli ambienti dl lavoro e medicina legale, o da altro medico dipendente dall’Unità Sanitaria Locale competente, nominato dal Comitato di gestione della stessa;
- il Comandante del Corpo Provinciale dei VV.FF. e da 3 membri eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a due e precisamente:
- un ingegnere o un architetto iscritti ai rispettivi Ordini professionali;
- un geometra iscritto all’Albo professionale;
- un esperto nelle discipline giuridico—amministrative o tecnico—edilizie o urbanistiche o geologiche o in materia di beni culturali.
Il tecnico comunale partecipa ai lavori della Commissione in qualità di relatore senza diritto al voto. Esercita la funzione di Segretario, senza diritto al voto, il Segretario Comunale o, in assenza, il Tecnico Comunale.
La Commissione Edilizia dura in carica tre anni; i componenti elettivi sono rieleggibili.
COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA EX L.R. N.15/1980.
ART. 09
nei casi e con le modalità previste dalla L.R. 18/3/1980 n. 15 e s. m. i..
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ART. 10
La Commissione Edilizia è convocata di norma almeno una volta ai mese e, comunque, quando il Presidente lo ritenga necessario.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve essere comunicato ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; è comunque richiesta la presenza del Presidente e di almeno due dei membri designati dal Consiglio Comunale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame.
Qualora uno dei membri della Commissione sia autore e comunque interessato al progetto in esame deve denunciare tale sua condizione ed astenersi dall’assistere all’esame ed alla votazione relativa. La mancata partecipazione di un membro ai lavori della C.E, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla carica. In tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale per i conseguenti provvedimenti di decadenza e di sostituzione.
I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono indicare, con le relative motivazioni, i voti favorevoli, i contrari, le astensioni e le eventuali dichiarazioni di voto e sono firmati dal Presidente e dal Segretario al termine della riunione.
ART. 11
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA.
Le riunioni della Commissione Edilizia Integrata sono valide con la presenza di almeno uno dei due esperti.
Quando il parere deliberato dalla C.E, si discosta dal voto, anche di uno solo dei due esperti, il parere stesso deve essere congruamente motivato in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dall’ esperto.
ART. 12
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
La Commissione Edilizia deve essere chiamata ad esprimere il proprio parere su tutte le opere pubbliche e private soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione, su ogni questione urbanistica, edilizia ed estetica, nonché su eventuali annullamenti di concessione o di autorizzazione edilizie.
Può essere altresì sentita in merito alle questioni inerenti l’abusivismo edilizio.
La Commissione può formulare proposte nell’ambito delle materie per le quali ha competenza consultiva.
INIZIO LAVORI ART. 13
Ai sensi dell’art.1, 6,e 7.comma, della L.R. n. 4/l975 costituisce inizio dei lavori l’impianto del cantiere e l’esecuzione di opere volte all’effettiva realizzazione del fabbricato; per contro non concreta inizio del lavori l’esecuzione dl modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di pilastri o quant’altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzata al risultato della effettuazione della costruzione.
Prima dell’ Inizio dei lavori, se del caso,si dovrà:
a) riguardo all’esecuzione delle opere in cemento armato o a struttura metallica, ottemperare alla Legge 5/12/1971, n.1086;
b) ottenere nulla-osta per la prevenzione incendi per la quale si richiamano le norme della Legge del 27 dicembre 1941 n.1750;
c) ottemperare a quanto prescritto dall’art.9, Legge 30/04/1976 n.373;
d) comunicare i dati dell’ impresa costruttrice ed il nominativo del direttore dei lavori;
e) presentare ogni atto autorizzativo previsto dalla legislazione vigente.
ART. 14
CARTELLO INDICATORE
All’ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico, deve essere collocato un cartello contenente almeno le seguenti informazioni:
a) generalità e domicilio del titolare della concessione o dell’autorizzazione;
b) generalità e domicilio del progettista, del direttore e dell’esecutore dei lavori;
c) estremi e oggetto del titolo abilitativo concernente i lavori da eseguire.
All’interno del cantiere deve essere conservata una copia completa degli atti del progetto relativi ai lavori in corso dl esecuzione.
Tale copia deve comunque essere messa a disposizione dell’Autorità competente in materia di controllo sull’attività edilizia.
VARIANTI IN CORSO D’OPERA ART. 15
Qualora In corso d’ opera si ravvisasse la convenienza o la necessità dl varianti, il committente, prima dl iniziarne l’esecuzione, deve ottenere la specifica approvazione del relativo progetto e, nel frattempo, sospendere i lavori riferiti alle parti interessate alla variante stessa.
L’ inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo I della Legge 28/2/1985 n.47 salvo il disposto di cui al relativo articolo 15.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - ABITABILITA’ O AGIBILITA’
ART. 16
I fabbricati di nuova costruzione o ricostruiti, ampliati o ristrutturati non possono essere occupati da persone o da cose fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione d’abitabilità per i locali adibiti ad abitazione e loro accessori o di agibilità per gli altri locali ai sensi degli artt. 220 e 221 del T.U. 27/7/1934 n. 1265.
Il titolare della concessione di edificare, ultimati i lavori, deve darne comunicazione al Comune e richiedere il rilascio dell’autorizzazione alla abitabilità o agibilità della costruzione o dei locali oggetto dell’ intervento, presentando ove necessario, l’autorizzazione temporanea allo scarico di cui all’art.7, 2.comnia, della L.R. 1/9/1982 n.38.
Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica, a cura del direttore dei lavori, in ordine allo stato di ultimazione dei lavori, una dichiarazione attestante l’adempimento di quanto prescritto, se del caso, dalla Legge 5/11/1971 n. 1086 sulle opere in cemento armato, dalla Legge27/12/1941 n. 1570 sulla prevenzione incendi e dalla Legge 30/4/1976 n.373 sulle caratteristiche degli impianti termici negli edifici.
Dovrà essere inoltre prodotta planimetria estratta dalla carta tecnica regionale in scala 1:5000 indicante sia la posizione del manufatto sia le nuove opere di sistemazione esterna.
Alla domanda dovrà essere allegato l’atto di asservimento del terreno al Comune.
Il Sindaco, sulla base della documentazione presentata ai sensi dei comma precedenti e del parere del medico competente della U.S.L., assume le proprie determinazioni entro 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda.
Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio—rifiuto.
L’abitazione o l’occupazione anche parziale di alloggi o di altri locali, che non abbiano ottenuto l’abitabilità o l’agibilità costituisce violazione dell’art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie e comporta l’applicazione delle sanzioni ivi previste, oltre agli altri provvedimenti che saranno presi, caso per caso, per imporre l’adeguamento dell’edificio alle prescrizioni regolamentari.
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI ART. 17
La vigilanza sull’attività urbanistica edilizia è effettuata dal Sindaco e dalle altre Autorità competenti in materia secondo le disposizioni contenute nel Capo I della Legge 28/2/1985 n. 47 e nel Titolo Il del Capo I della L.R. 6/4/1987 n. 7 anche ai fini, ove ne ricorra il caso, dell’assunzione dei provvedimenti cautelari e della applicazione delle sanzioni ivi previste.
STRALCIATO con Decr. Presid. Giunta Reg. N.o 920 del 12.08.1987.
ART. 18
STRALCIATO con Decr. Presid. Giunta Reg. N.o 920 del 12.08.1987.
ART. 19
OPERE PRESCRITTE DALL’ AUTORITA’
ART. 20
Quando il Sindaco abbia notizia che un edificio o altra opera permanente o provvisoria minacci rovina, provvederà a far eseguire i necessari accertamenti al fine di tutelare l’igiene e la pubblica sicurezza.
Il proprietario deve adempiere puntualmente alle prescrizioni del Sindaco contenute nei provvedimenti di urgenza emanati.
Il Sindaco, oltre che adottare provvedimenti urgenti, quando vi siano costruzioni pericolose per la pubblica incolumità o pregiudizievoli sotto il profilo igienico può far eseguire direttamente le opere atte ad eliminare il pericolo, opere il cui costo deve essere rimborsato dal proprietario dell’immobile.
ART. 21
OPERE URGENTI
Nel caso si prospettasse la necessità di eseguire lavori di evidente urgenza per garantire l’incolumità delle persone, il proprietario, o avente titolo, può iniziarli dandone preavviso al Sindaco e presentando la domanda corredata dai necessari documenti entro 5 giorni dall’inizio dei lavori, dichiarandosi responsabile per danni eventuali o per lesione di diritti di terzi o per opere in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti.
Il diniego del prescritto titolo abilitativo, da notificarsi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta l’abusività delle opere eseguite.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN DIPENDENZA DELLA ATTIVITA’ DI CANTIERE
ART. 22
E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo pubblico in dipendenza dell’attività di cantiere senza la relativa autorizzazione del Sindaco, il quale può concederla a seguito di specifica domanda presentata dal titolare della concessione o dell’autorizzazione ad edificare e dopo l’espletato pagamento dell’apposito canone e
del connesso deposito cauzionale.
Nella domanda devono essere specificate l’ubicazione e la superficie del suolo da occupare e devono essere fornite precise garanzie circa la continuità dal passaggio pubblico e la sicurezza dei passanti.
ART. 23
SICUREZZA DEL CANTIERE
I ponti, le scale, le rampe di servizio ed ogni altra installazione di cantiere devono essere realizzati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il cantiere ubicato in zona abitata, o prospiciente su spazi pubblici o comunque visibile da questi, deve essere cintato e mantenuto libero da materiali inutili o di pericolo per le persone.
Le recinzioni ed ogni altro eventuale impedimento, debbono essere provvisti di idonee segnalazioni (bande bianche e rosse negli spigoli, luci rosse notturne, dispositivi rifrangenti, ecc, ) per evidenziare i lavori in corso.
I ponti di servizio verso gli spazi pubblici non devono disturbare il passaggio e comunque non possono presentare, in corrispondenza dei punti di transito, strutture orizzontali e sporgenti ad altezza inferiore ai m. 2,50.
Idonei accorgimenti devono essere posti in atto ad evitare la caduta di polvere, schegge e materiali.
Nel caso di lavori esterni, anche di lieve entità , ai piani superiori o al tetto di un fabbricato, qualora non sia possibile predisporre idonei ripari, il passaggio di persone e la sosta di veicoli nelle zone di pericolo deve essere interdetto con l’installazione di apposite segnalazioni e transenne.
TITOLO Il
CARATTERISTICHE DELLE OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE ART. 24
NORME TECNICHE PER LA STABILITA’ DELLE COSTRUZIONI.
Nell’esecuzione degli interventi edilizi devono essere osservate le norme tecniche emanate con D.M, 21/1/1981, in attuazione del titolo I della Legge 22 febbraio 1974 n.64, nonché, per gli interventi nelle zone dichiarate Sismiche, quelle di cui al titolo II della stessa legge.
In particolare per le strutture in cemento armato o in ferro sono da osservare le norme tecniche emanate in applicazione della Legge 5/11/1971 n. 1086.
MONUMENTI E RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI.
ART. 25
Per qualsiasi modifica all’aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico, monumentale, storico e archeologico si applicano le disposizioni di cui alla Legge 1/6/1939 n.1089.
Qualora in corso d’opera siano rinvenuti elementi di presumibile interesse paleontologico, archeologico, artistico o storico, il titolare della concessione o dell’autorizzazione, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori sono tenuti a farne denuncia immediatamente al Sindaco, che provvederà a far sorvegliare il cantiere e a darne comunicazione agli organi competenti, a norma della legge sopracitata sulla tutela del patrimonio storico ed artistico.
ART. 26
Gli spazi esistenti all’interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; pertanto, devono avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.
Per le aree esterne ai centri abitati il Sindaco, su conforme parere della C.E. , ha facolta’ di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
PERTINENZE DI UN FABBRICATO.
ART. 27
Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e destinati al servizio esclusivo del medesimo.
Tale destinazione deve risultare nella autorizzazione o nella concessione.
Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad autorimessa, a cantina a ripostiglio, gli impianti tecnologici e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del terreno.
CAMERE D’ ARIA.
ART. 28
In tutte le costruzioni i locali del piano terreno ad uso abitazione dovranno essere sopraelevati rispetto al terreno di mt. 0,50.
I locali dell’ultimo piano dovranno avere uno spazio o intercapedine o adeguata coibenza compreso tra il solaio—soffitto dei locali stessi e la copertura del tetto.
ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI DESTINATI ALLA RESIDENZA, UFFICI, ART. 29
STUDI PROFESSIONALI.
Ai sensi dell’art.1 del D.M.San.5/7/75 sia per gli interventi di nuova realizzazione che per quelli di ristrutturazione relativi ad interi corpi scala,l’altezza minima interna dei locali sopra indicati non deve essere inferiore a mt. 2,70 , riducibile a mt. 2,50 per locali accessori, salvo quanto diversamente stabilito dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi per gli interventi di ristrutturazione di cui sopra.
Nei locali con soffitti non orizzontali l’altezza minima interna e’ di metri 2,00 mentre quella media non deve essere inferiore a mt. 2,70.
In caso di ristrutturazione dell’edificio potrà essere mantenuta l’altezza di piano precedentemente esistente purché non risulti inferiore a mt. 2,40.
ALTEZZA MINIMA INTERNA DEI LOCALI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E/O COMMERCIALE.
ART. 30
Per gli edifici di nuova realizzazione l’altezza minima interna dei locali pubblici o destinati all’uso pubblico e/o commerciale, non deve essere inferiore a mt. 3,50.
Per gli edifici esistenti la misura di cui sopra deve essere osservata compatibilmente con le caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici stessi.
SUPERFICIE ABITABILE DEI LOCALI DI NUOVA REALIZZAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE.
ART. 31
Ai sensi degli artt. 2 e 3, 2.comma, del D.M.San. una superficie abitabile non interiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due persone; ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.
14.
L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone.
CUCINE O POSTI COTTURA NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE.
ART. 32
Le cucine devono essere dotate dl un condotto verticale prolungato sopra la linea di colmo del tetto per il convogliamento dei vapori e dei fumi di combustione. Al sensi dell’art.6 del D.M.San.5/7/1975 il posto cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
STANZA DA BAGNO NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE.
ART. 33
Ai sensi dell’art.7 del D.M.San, 5/7/75 per ciascun alloggio almeno una stanza deve essere accessibile da un locale di disimpegno e deve essere dotata dei seguenti impianti: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterna e’ proibita: l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
TEMPERATURA ED UMIDITA’ DEI LOCALI DI ABITAZIONE DI NUOVA REALIZZAZIONE.
ART. 34
Ai sensi dell’art.4, 2° e 3°comma, D.M.San. 5/7/1975, e dell’art.3 della L.373/1976, la
temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 18 e i 20 gradi centigradi, tenendo conto delle condizioni climatiche e del coefficiente volumico globale di isolamento termico.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti opache della parete non devono presentare tracce di condensazione permanente.
SUPERFICI FINESTRATE NEI LOCALI ABITABILI DI NUOVA REALIZZAZIONE.
ART. 35
Ai sensi dell’ art. 5, 2°comma, D.M.San. 5/7/1075, tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scale e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta.
Per ciascun locale di abitazione l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare che la superficie finestrabile apribile non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
LINEE E CABINE E.N.E.L.
ART. 36
In tutto il territorio comunale, anche se non espressamente indicato nella cartografia del Piano, sarà possibile costruire cabine di trasformazione elettrica senza necessità di asservimento.
I manufatti comunque dovranno distare non meno di mt. 5,00 dal confine e mt. 10, 00 dalle costruzioni.
DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA DEMANIALI.
ART. 37
Le distanze dal piede degli argini dei corsi d’acqua demaniali relativi a qualsiasi costruzione, non potranno essere inferiori a quanto previsto dalla L.R 28 gennaio 1993
n. 9, fatte salve le deroghe previste dall’art. 26.
REGOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI.
ART. 38
Ai sensi della L. 30/4/1976 n.373 e del relativo regolamento di esecuzione, gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare nei quali sia prevista la installazione di un impianto termico sono soggetti alla regolamentazione relativa all’isolamento termico.
Il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità per gli edifici soggetti alla regolamentazione di cui sopra può avvenire soltanto se le loro “Caratteristiche di isolamento termico” sono comprese nei limiti previsti dalle norme vigenti.
Per “caratteristiche di isolamento termico” si intende il “coefficiente volumico globale di dispersione termica” espresso in chilocalorie/ora per i mc. e per un salto termico di 1 grado centigrado.
Nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento degli ambienti e nel caso di inserimento di un impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Sindaco, sentita la C.E., può deliberare In base a considerazioni tecniche, circa l’obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti:
- isolamento termico delle coperture o dei solai su spazi aperti (porticati);
- isolamento termico delle pareti (superfici opache e superfici trasparenti);
- isolamento termico dell’impianto di riscaldamento;
- miglioramento della tenuta dei serramenti.
BARRIERE ARCHITETTONICHE.
ART. 39
Nelle sistemazioni e costruzione degli spazi ed edifici pubblici dovranno essere
osservate le disposizioni di cui al D.M. 27/4/1978 emanato in attuazione dell’art. 27 della L. l18 del 30 marzo 1971.
RIFORNINENTO IDRICO.
ART. 40
Ogni fabbricato dev’essere provvisto d’acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico, in modo da garantire il regolare rifornimento idrico in ogni al loggia.
Il rifornimento in zone prive di acquedotto, può venire attuato mediante derivazione da sorgenti o pozzi, secondo concessione specifica da richiedere alle competenti autorità Ogni costruzione dovrà comunque essere dotata di serbatoi di accumulo della capacità di almeno l. 500 per ogni unità abitativa.
CHIOSTRINE E POZZI LUCE.
ART. 41
Nelle nuove costruzioni non sono consentite chiostrine o pozzi luce per dare luce ed aria ad ambienti abitati permanentemente.
Potranno essere realizzati per illuminare ed assicurare il ricambio d’aria a locali tipo magazzini, autorimesse, vani scala e simili, dove la permanenza di persone e’ limitata nel tempo a ben definite operazioni.
La loro superficie planimetrica non potrà essere inferiore a mq. 16,00.
SCALE.
ART. 42
La struttura chiudente delle scale deve avere le caratteristiche richieste dai VV.FF.
La larghezza minima delle rampe e dei ripiani non deve essere inferiore a metri 1,00.
Per gli edifici collettivi valgono le disposizioni dei VV.FF.
Le scale devono essere ben illuminate da finestre aprentesi sulle pareti esterne.
Le scale di servizio colleganti un unico alloggio potranno avere larghezza minore e non avere aperture all’esterno.
COPERTURE SOPRA I LOCALI DI PERTINENZA.
ART. 43
I solai e le coperture sopra i garages, locali caldaie, magazzini di materiale infiammabile o combustibile, ecc. devono essere protetti da uno strato di materiale incombustibile o preferibilmente con uno strato di terra spesso almeno cm.40 e sistemato a verde.
ART. 44 MURATURE.
Le murature devono essere eseguite in modo idoneo con buoni materiali. Nelle fondazioni dovranno essere impiegate malte cementizie e malte idrauliche, queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione.
Nelle murature di pietrame e’ vietato l’uso di ciotoli di farina rotonda se non convenientemente spaccati
Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascia continua in conglomerato cementizio della larghezza del muro a distanza non maggiore di mt.
1,50.
Nello stabilire il numero e le dimensioni delle strutture portanti si deve tener conto anche delle azioni dei venti.
Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro muri perimetrali, ove non siano munite di catene.
I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.
Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno
due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorati ai medesimi.
I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato devono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di 0 gradi centigradi.
Quando il gelo si verifica solo per alcune ore della notte, le opere in muratura possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purché al distacco dei lavori, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
TERRAPIENI.
ART. 45
E’ proibito addossare muri di abitazione rittali direttamente a terrapieni, ma dovranno sempre avere una distanza di almeno tre metri dalla base inferiore della scarpata del terrapieno; oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede disti almeno tre metri dalla costruzione, o sia costruita una intercapedine di mt. 0,50.
In ogni caso dovranno essere approntati canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche di infiltrazione.
I muri, le coperture e i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti ed altri materiali poco permeabili.
DECORO DEGLI EDIFICI.
ART. 46
Tutte le parti di edifici visibili da tutti i loro dintorni devono corrispondere alle esigenze di decoro edile civico ed armonizzare nelle linee, nei materiali, nelle tinte e nelle decorazioni con gli edifici circostanti avuto particolare riguardo all’importanza architettonica di essi; esse dovranno sempre essere tenute in buono stato.
Il Sindaco, sentita la C.E., può proprietario di rinnovare l’intonaco quando a suo
giudizio le condizioni siano tali da costituire pericolo alla pubblica incolumità.
I proprietari sono tenuti ad adempiere l‘obbligo stesso dietro intimazione del Sindaco ed entro un determinato tempo da lui assegnato.
SPORGENZE.
ART. 47
Le sporgenze degli edifici privati su suolo pubblico sono ammesse solo se aggettanti su spazi non carrabili, per una profondità non superiore a mt. 1,50 e ad una altezza di mt. 4,00 dalla quota di calpestio del suolo pubblico.
Non e’ consentito occupare minimamente parte di suolo pubblico con eventuali zoccolature.
PROSPETTI E COPERTURE.
ART. 48
Le spalle di porte comuni e di negozi e quelle carraie di nuova costruzione potranno essere costruite in pietra naturale o artificiale e con adeguati criteri decorativi.
I paramenti murari e le facciate degli edifici devono essere trattati secondo le tecniche e i modi ricorrenti nella tradizione edile locale.
Gli edifici dovranno essere coperti a falde. La copertura dei tetti deve essere eseguita rispettando la tecnologia e la tipologia dei luoghi.
Ad esclusione delle costruzioni adibite a laboratori sono quindi vietate coperture in eternit, lamiera, plastica e simili.
Il piano di imposta della falda o del prolungamento ideale della falda dovrà essere l’ultimo solaio orizzontale.
Potranno essere aperti abbaini del tipo tradizionale sulle falde del tetto purché il loro sviluppo orizzontale complessivo non sia superiore a 1/2 dello sviluppo della falda.
La pendenza delle falde dovrà essere compresa tra i 25 ed i 35 gradi sessagesimali.
SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
ART. 49
Sono vietate le sistemazioni del terreno che alterino di più o meno (e comunque complessivamente) di mt,2,00 la quota naturale del terreno.
Fanno eccezione le sistemazioni delle zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali ed a servizi collettivi purché la quota naturale del terreno non risulti alterata di oltre mt. 5,00 complessivamente. Per la costruzione o ripristino di strade detta alterazione e’ consentita sino a mt. 3,00.
Lungo i corsi d’acqua demaniali l’altezza dei muri d’argine e contenimento sarà quella stabilita dagli organi competenti alla polizia dei torrenti.
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI MURARIE A VISTA.
ART. 50
I muri di contenimento ed in genere tutti i muri di sistemazione esterna devono essere o in pietra o fasciati con pietra o intonacati al rustico e ricoperti con rampicanti.
MOSTRE – VETRINE - INSEGNE.
ART. 51
Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne e le targhe devono essere studiate in funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’ edificio e dell’ambiente.
TABELLE PLATEALI, NUNERI CIVICI, ED ALTRE SERVITU’.
ART. 52
L’apposizione e la conservazione dei numeri civici e’ a carico del Comune.
I proprietari degli edifici sono tenuti al ripristino delle tabelle relative solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile; fatta eccezione nel caso in cui la rimozione delle tabelle stesse sia conseguenza di lavori ad essi fatti sui propri edifici.
Agli edifici e’ imposta la servitu’ di apposizione dei numeri civici, delle tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze. Per le segnalazioni stradali regolamentari la servitù e’
imposta al caso sul terreno di proprietà.
Il Sindaco, previo avviso agli interessati, ha facoltà di applicare sul terreno di proprietà ed in prossimità delle fronti dei fabbricati di qualsiasi natura prospicienti le vie pubbliche le indicazioni e gli apparecchi relativi agli altri servizi municipali, tra cui:
a) le piastrine di idranti e simili;
b) le mensole, i ganci, i tubi e quanto altro occorre per la distribuzione pubblica dell’acqua potabile e dell’illuminazione pubblica;
c) le tabelle e le mensole e quanto altro occorre per il servizio della pubblica affissione;
d) i segnali relativi alla circolazione stradale;
e) i cestini raccoglicarta.
Gli indicatori e gli apparecchi di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti costantemente visibili nella condizione e nel luogo in cui sono collocati.
RECINZIONE AREE SCOPERTE.
ART. 53
I parchi e i giardini privati che si trovano entro i nuclei edilizi esistenti possono essere cintati con elementi idonei ed in armonia con le costruzioni esistenti.
Le recinzioni potranno avere bauletto in muratura non superiore a mt. 1,00. e sovrastante cancellata non superiore a mt, 2,00. Saranno comunque vietate le
costruzioni di recinzioni a muro cieco.
Le recinzioni non potranno occludere le servitù di passo esistenti.
Le recinzioni lungo le strade comunali, vicinali e private dovranno distare minimo mt.
3,00 dall’asse stradale.
Il terreno tra le recinzioni ed il ciglio stradale dovrà comunque essere sistemato a quota livello strada per almeno mt. 3,00 dall’asse stradale ed essere uniformato al tipo di pavimentazione stradale.
Quanto sopra vale anche in caso di costruzione di muri a valle o a monte della strada.
COSTRUZIONI RURALI.
ART. 54
Nelle case rurali il pavimento del piano terreno deve risultare di almeno 30 cm. più alto del piano di campagna o di quello del cortile.
I locali, destinati al ricovero degli animali devono essere separati dalle abitazioni di almeno 15 mt.
Le pendenze del piano di cortile o degli orti adiacenti le abitazioni, dove esistono, devono essere sistemati in modo da assicurare il pronto smaltimento delle acque piovane e di rifiuto ed evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo e della cisterna.
STALLE E SCUDERIE ART. 55
Le stalle e le scuderie esistenti, nel caso di risanamento o di ristrutturazione, non devono avere comunicazione diretta con le stanze di abitazione.
Il muro divisorio non può essere Inferiore a cm. 25,00 di spessore e dovrà essere costruito in mattoni e cemento e reso impermeabile.
Le rastrelliere, le mangiatoie e gli abbeveratoi non potranno avere aperture nella stessa facciata dove si aprono le finestre di abitazione a distanza inferiore a mt. 3,00 in linea orizzontale dalle stesse.
Per le nuove costruzioni e per adattamenti successivi, le stalle e le scuderie dovranno essere rivestite con materiale impermeabile e lavabile fino a mt. 2,00 di altezza e per il rimanente intonacate a calce, con soffitto in muratura ed impermeabilizzato, dovranno avere apposite canne di ventilazione e corridoi di servizio.
Il pavimento sarà costruito con materiali adatti impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.
Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc. 12 per ogni capo piccolo di bestiame e di mc. 25 almeno per ogni capo grosso, l’altezza minima non potrà essere inferiore a m.3,00.
Inoltre le stalle di nuova costruzione devono distare almeno mt. 10 da pozzi o sorgenti di acqua potabile e da condotte di acqua potabile e da locali di vendita e deposito di sostanze alimentari.
Gli edifici destinati a ricovero degli animali del tipo prefabbricato dovranno essere uniformati in tutto alla presente normativa. Inoltre dovranno avere il tetto a falde inclinate, copertura in tegole, paglia, legno o pietre, muri perimetrali intonacati esternamente, il tutto in armonia con la tipologia locale.
STRADE PRIVATE E STRADE PUBBLICHE.
ART. 56
Le strade private, le piazze e gli spazi comuni di proprietà privata sono soggetti alle norme del presente regolamento ed a quelle relative alle aree pubbliche.
Le strade pubbliche e private dovranno avere una larghezza minima di mt, 5,00
(cinque) più la larghezza di due cunette, una pendenza minore del 10% e raggio di curvatura dell’asse non inferiore a mt, 10,00.
Nelle zone agricole sono fatte salve le disposizioni diverse degli enti preposti alla tutela ed all’assetto del territorio.
Le strade private a fondo cieco dovranno terminare in uno slargo atti a consentire la manovra agli autoveicoli.
Quando il manufatto ha caratteristiche di viale di servizio alla proprietà o serve soltanto costruzioni per un volume complessivo non superiore a 2.000 mc e non e’
suscettibile di ulteriori prolungamenti od allacciamenti alla rete esistente o futura, non e’ considerato strada agli effetti del presente R.E.. In tal caso la larghezza potrà essere ridotta a mt. 3,50 e la pendenza ad un max del 15%
La manutenzione delle strade private rèsta a carico di coloro che le hanno costruite e/o dei loro aventi causa, salvo assunzione a carico del Comune del manufatto stradale.
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.
ART. 57
Per la classificazione delle strade valgono le delibere relative adottate dal Consiglio Comunale.
Le strade principali sono quelle indicate nei grafici allegati al P.d.F, con funzione prevalentemente comunale; sono accessibili mediante normali immissioni dalle strade interne, che dovranno distare tra loro in maniera tale da non creare pericolo ed intralcio per la viabilità
NORNE RELATIVE AGLI ACCESSI DEI FABBRICATI.
ART. 58
Ogni fabbricato deve avere accesso da strada pubblica veicolare o da strada privata, collegata alla strada pubblica veicolare, salvo quanto previsto per i viali privati.
L’accesso potrà essere realizzato mediante tratto in galleria che non potrà avere larghezza maggiore di m. 4,00 e che dovrà essere ricoperto da uno strato di terra sistemato a verde di almeno cm. 50.
Sono ammessi accessi mediante passi pedonali, rampe, scale e passerelle scoperte da sistemarsi anche nei distacchi purché all’ imboccatura degli accessi medesimi o nelle adiacenze di essi siano ricavati convenienti spazi di parcheggio allo scoperto.
Non verrà rilasciata concessione per i fabbricati che non abbiano accesso in conformità a quanto stabilito, con eccezione per le costruzioni rurali.
Nel progetto del fabbricato devono essere indicati con le loro caratteristiche dimensionali e tecniche, le vie di accesso e le altre sistemazioni di cui ai precedenti commi.
NORME RELATIVE AL PARCHEGGIO DEGLI AUTOMEZZI.
ART. 59
In tutte le zone previste dal P.d.F. per ogni nuovo fabbricato deve essere destinato uno spazio, allo scoperto o al coperto, per il ricovero ed il parcheggio degli automezzi;
intendendosi detto spazio comprensivo sia nella necessità di sosta quanto di accesso e manovra dei veicoli.
La superficie destinata a parcheggio deve essere prevista in misura non inferiore a mq. 1 per ogni 10 mc, di costruzione. Misura così modificata dall’art. 2 L. 24/3/89 n.
122 (art. 41 sexies L. 1150/42 e succ. mod. e int.)
Nei fabbricati a carattere commerciale oltre la suddetta superficie dovrà essere destinata a parcheggio una ulteriore superficie pari a mq. 1 ogni mq. 2,50 di superficie
lorda di pavimento.
Nei fabbricati a diversa destinazione dovrà essere prevista una idonea superficie coperta o scoperta destinata al parcheggio in relazione alle destinazioni d’uso valutate caso per caso dal Sindaco, sentita la C. E.
Per le costruzioni esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento e non dotate di posti macchina al coperto cara’ consentita la costruzione di un box per posti macchina completamente interrato e ricoperto da almeno cm. 50 di terra e di superficie massima di mq. 25, con accesso anche in galleria di lunghezza massima di metri 3,00.
La distanza da tutti i confini dovrà essere di almeno mt. 1,50.
AREE SCOPERTE.
ART. 60
Fuori del perimetro del fabbricato e’ solo possibile installare in interrato cisterne, serbatoi, centrali termiche, impianti di depurazione, tutti delle dimensioni minime indispensabili come stabilito per ogni zona dagli indici Ro e costruire le gallerie di accesso.
Le intercapedini ai piedi del fabbricato non potranno avere larghezza maggiore di mt.
1,00 e minore di mt. 0,50.
L’utilizzazione delle aree scoperte potrà prevedere la messa a dimora di alberature di alto fusto, da indicare nelle tavole di progetto. Qualora alberature di particolare interesse paesaggistico ed ambientale fossero già a dimora e’ fatto obbligo della loro conservazione.
La restante superficie del comparto, esclusa quella destinata a parcheggio, potrà essere inghiaiata, lastricata o destinata ad attrezzature giochi, ecc.
TITOLO III
PARAMETRI URBANISTICI
Si riportano di seguito i PARAMETRI URBANISTICI e la loro DEFINIZIONE.
ART. 61
La distanza di un edificio da un qualunque elemento esterno è quella minore misurata dal perimetro della proiezione orizzontale dell’edificio stesso, ivi compresi tutti gli elementi aggettanti, ad eccezione delle costruzioni di cui agli articoli 76, 77, 77ter, 77quater, dove la distanza di un edificio da un qualunque elemento esterno è quella minore misurata a partire dal perimetro esterno dello stesso edificio escluso cornici, gronde e balconi aggettanti fino a m. 1,20.
Misurazione delle distanze
In tutto il territorio comunale devono essere osservate le disposizioni sui vincoli di distanza fra le costruzioni, previsti dall’art.9 del D.M. 1444/ 1968.
Dc = Distanza fra le costruzioni
Sono ammesse distanze inferiori soltanto fra le costruzioni che formino oggetto di Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione Convenzionata con previsioni planivolumetriche, negli interventi realizzati secondo la disciplina delle zone di recupe- ro, siano esse residenziali, agricole o produttive.
E’ previsto inoltre l’utilizzo delle, procedure di deroga disciplinata dalle leggi vigenti, quando trattasi d1 edifici pubblici o dl pubblico interesse, limitatamente alle aree asservite a questi ultimi e senza aggravare gli obblighi di distanza delle proprieta’
finitime.
Dl = Distanza dai limiti di lotto o proprieta’.
Ds = Distanza dal ciglio stradale.
Densità di costruzione risultante dall’applicazione dell’indice If.
Df = Densità fondiaria.
Densità di costruzione risultante dall’ applicazione dell’indice It.
Dt = Densità territoriale.
L’altezza di un fabbricato è la distanza tra la quota di riferimento ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra l’estradosso del solaio orizzontale di calpestio del più elevato locale abitabile o agibile, per il caso di edifici non abitativi, ed il punto più elevato della copertura.
Altezza di un fabbricato
Nel caso di copertura piana l’altezza viene misurata tra la quota dl riferimento e l’estradosso del solaio dl copertura.
Nel caso dl un fabbricato a gradoni addossato al terreno e’ ammessa la misurazione per corpi di fabbrica.
Ai fini della misurazione dell’altezza massima di un fabbricato, il corpo di fabbrica di una costruzione è una porzione della stessa, compresa tra la quota di riferimento del fabbricato e la rispettiva copertura;
Corpo di fabbrica
il corpo di fabbrica così individuata dovrà presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia distributiva o funzionale.
Il piano di spiccato di un fabbricato e’ il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni, considerando in tal senso anche i locali totalmente Interrati, con la sola eccezione dell’apertura di accesso, e la restante parte della costruzione.
Piano di spiccato di un fabbricato
La quota di riferimento di un corpo di fabbrica e’ Il punto più basso della giacitura del terreno sul perimetro della costruzione come risultava prima dell’intervento,ovvero il Quota di riferimento di un corpo di fabbrica
piano di spiccato della costruzione stessa qualora questo sia posto a quota inferiore a detta giacitura.
L’indice di fabbricabilità fondiario e’ il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie fondiaria.
If Indice di fabbricabilità fondiaria
L’indice di fabbricabilità territoriale e’ il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni (non destinate a servizi pubblici) esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie territoriale.
It = Indice di fabbricabilità territoriale
(Misurato in %). E’ il rapporto massimo ammesso,misurato in percentuale, fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).
RC = Rapporto di Copertura
Non si conteggiano nel suddetto rapporto le aree coperte da tettoie a sbalzo o aperte almeno su tre lati, fino al 40 % dell’area scoperta, quando inserite in costruzioni ricadenti in aree omogenee classificate sub D ai sensi del successivo Titolo terzo o di proprietà pubblica e destinate ad attrezzature pubbliche.
Le tettoie sono da considerarsi corpi di fabbrica ai fini della verifica delle altezze e delle distanze tra i medesimi.
(Misurato in %). E’ il rapporto tra la superficie coperta della costruzione e la superficie utilizzata in più sottosuolo nei distacchi per destinazioni di servizio (cantine, autorimesse, centrali termiche, serbatoi, ecc.).
Ro = Rapporto di Occupazione del Sottosuolo
I fronti dei corpi di fabbrica in sottosuolo, pur totalmente compresi al di sotto dei profili naturali o comunque preesistenti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle distanze dai confini o dalle costruzioni.
E’ fatta salva la normativa di cui all’art.60,4° comma, per le costruzioni esistenti.
Nei terrapieni risultanti per l’arretramento del ciglio stradale, possono essere praticati solo passaggi carrai della luce non superiore a m.4, Intercalati a distanza non inferiore a m. 20, e passaggi pedonali di luce non superiore a m. 2, parimenti intercalati a distanza non inferiore a m. 20.
E’ ammesso che detti accessi siano accoppiati due a due: In tal caso la distanza da un eventuale e successivo accesso sale a m. 30.
(Misurata in %). E’ la superficie risultante dalla proiezione su un piano orizzontale delle parti costruite fuori terra e delimitate dalle strutture perimetrali.
Sc = Superficie Coperta
Sono escluse dal computo le parti aggettanti aperte, come: balconi,sporti di gronda, tettoie a sbalzo e simili.
(Misurata in mq. ) La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico generale e nel termini dallo stesso previsti, nonché con esclusione della rete principale della viabilità.
Nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilità, al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato.
SF = Superficie fondiaria
La superficie asservita alle nuove costruzioni e’ quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale.
Sa = Superficie Asservita
Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell’edificio stesso, con l’obbligo della loro assoluta inedificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all’obbligo di S.U.A., la superficie asservita e’ quella stabilita dalla normativa vigente al momento della edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31.8.1967,
ove non esista agli atti regolare asservimento, s’intende asservita una fascia minima di in, 5,00 attorno al perimetro dell’edificio e comunque non oltre il confine di proprietà ,da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all’atto dell’adozione dello Strumento Urbanistico Generale. Nel caso si intervenga su di un volume preesistente mediante parziale ricostruzione dello stesso o aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento,dovrà essere computato anche il volume già esistente fatta salva l’ipotesi in cui le norme di attuazione dello Strumento Urbanistico Generale consentano incrementi volumetrici indipendentemente dal rispetto dell’indice di zona.
E’ fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi
Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l’osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune.
Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano e’ la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi.
Sp= Superficie lorda di piano di un fabbricato
Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti, nonché i balconi e le logge o loro porzioni non sporgenti più di mt, 1,20 dai muri perimetrali; le parti eccedenti tale limite sono invece da computare totalmente.
(Misurata in mq. ) E’ la superficie minima da asservire agli interventi di attuazione del Sm = Superficie minima d’intervento
P.d.F,
(Misurata in ha o mq). La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento ad eccezione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità.
St = Superficie territoria1e
Il volume di un fabbricato e’ la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva altezza lorda, con la sola eccezione delle pertinenze del fabbricato stesso e comunque delle autorimesse, sempreché entrambe siano poste al di sotto della quota di riferimento.
V = Volume (misurato in mc. )
T I TO L O IV
AREE TERRITORIALI ONOGENEE E ZONE URBANISTICHE
CARTOGRAFIE E ZONIZZAZIONE.
ART. 62
Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni ed eventuale riordino di quelle esistenti, il territorio comunale viene diviso in zone.
ZONA A1 :AREE ONOGENEE E ZONE URBANISTICHE CLASSIFICATE SUB A1.
ART. 63
L’area territoriale omogenea classificata sub A1 comprende 1’ area d’ambito del complessa monumentale della Badia di Tiglieto, compreso il percorso d’avvicinamento, sì da includere il Ponte Medioevale sul torrente Orba.
In questa zona gli interventi realizzabili sugli edifici esistenti all’interno dell’area stessa, tramite diretta concessione o autorizzazione ad edificare, dovranno essere limitati a quelli come definiti dall’art.31,sub a) b) c) della Legge 5/8/1978 n.457 nonché a quelli previsti dall’art.26 della L.47/1985.
ZONA A2. AREA ONOGENEA E ZONA URBANISTICA CLASSIFICATA SUB A2 ART. 64
Tale zona e’ costituita dall’area circostante la Badia di Tiglieto.
In tale area gli interventi sono limitati alle lettere a) b) c) dell’art. 31 della L. 457/78 e a incrementi volumetrici dell’esistente in misura max del 20% da realizzare nel rispetto della logica tipologia edilizia storica, nel rispetto delle strutture e dell’uso dei materiali tradizionali.
ZONA A2 bis: AREA OMOGENEA E ZONA URBANISTICA CLASSIFICATA SUB A2 bis.
ART. 65
Si tratta della zona comprendente una zona di rispetto lungo la strada del Faiallo.
Valgono le norme della zona E3.
ZONA B :AREE OMOGENEE E ZONE URBANISTICHE CLASSIFICATE SUB B.
ART. 66
L’area territoriale classificata sub B, comprende zone di territorio comunale connotate da insediamenti già formati in quanto totalmente o prevalentemente edificati.
Nelle zone B sono ammesse le destinazioni d’uso seguenti: residenza, attività direzionali, studi professionali, attrezzature ricettive di tipo alberghiero, attrezzature collettive compatibili con la residenza, attività commerciali, laboratori artigiani non inquinanti ne’ molesti, impianti ed attrezzature di interesse collettivo, anche gestite da privati. Sono ammessi, tutti gli interventi di cui all’art. 31 della legge 5/8/78 n. 457, nonché gli interventi di cui all’art. 26 della L. 47/1985.
Per la ristrutturazione urbanistica, occorre lo Strumento Urbanistico Attuativo.
Sulle aree libere sono ammessi interventi per realizzare nuove costruzioni a mezzo di concessione edilizia semplice o convenzionata, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
If = mc/mq 0,2
Hmax = m 7,50
Dc = m 10,00
Ds = m 5, 00 e comunque non minore della larghezza della strada;
Dl = m 5,00
Rc = 30%
Ro = 10%
— numero massimo dei piani = 2 più eventuale sottotetto
— massimo lato del perimetro circoscritto = m 18,00
Negli interventi di demolizione con ricostruzione di edifici a carattere prevalentemente residenziale, e’ consentita la realizzazione del volume preesistente sino ad un indice fondiaria pari a 1,5 mc/mq con obbligo del rispetto di tutti gli altri summenzionati para- metri urbanistici.
Gli insediamenti produttivi presenti in zona “B’, potranno aumentare una tantum fino ad un massimo del 20% del volume destinato ad attività produttiva. Per la parte abitativa degli stessi edifici sarà concesso di aumentare una tantum fino ad un massimo del 10%.
L’edificio o la parte di esso per cui e’ stata utilizzato l’ampliamento in parola dovrà essere vincolato, con apposito atto unilaterale d’obbligo da trascrivere nei modi di legge, all’uso per il quale è stato concesso l’ampliamento stesso.
Per le costruzioni residenziali esistenti, qualora si rendessero necessari lavori di adeguamento igienico-sanitario, sarà concesso un ampliamento “una tantum” del volume dell’edificio nella misura del 10% dello stesso. Per le abitazioni unifamiliari, tale ampliamento potrà essere aumentato sino ad un massimo del 20 %.
ZONA C :AREE OMOGENEE E ZONE URBANISTICHE CLASSIFICATE SUB C.
ART. 67
Nelle zone C sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: residenza, studi professionali, attrezzature collettive compatibili con la residenza, attività commerciali, attività artigianali non inquinanti ne’ moleste, impianti ed attrezzature, collettive anche se gestite da privati.
In tali zone e’ possibile operare previo S.U.A. di approvazione comunale.
Nelle zone C si applicano i seguenti . parametri urbanistici
It (località Casavecchia e località Bolla) = mc/mq 0,3.
Hmax = m 7,50 Dc = m 10,00 Dl = m 5,00
Rc = 30%
Ro = 10%
Ds m 5,00 e comunque non minore della larghezza della strada.
N.max di piani = 2
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà. essere unico per ogni singola zona C cosi’
come delimitata in cartografia.
Lo strumento urbanistico attuativo relativo alla zona C in località Bolla dovrà prevedere una dotazione di servizi da computarsi in ragione di 30 mq/abitante.
ZONA D1a AREE OMOGENEE E ZONE URBANISTICHE CLASSIFICATE SUB D1a.
ART. 68
Tali aree comprendono le parti del territorio destinate ad impianti produttivi industriali e relativi depositi e strutture edilizie per l’esposizione e la commercializzazione dei prodotti.
In questa zona i progetti dovranno essere corredati da una relazione tecnica nella quale siano illustrate le lavorazioni programmate e la descrizione degli impianti
installati per ottemperare alle prescrizioni delle vigenti leggi in materia di inquinamento.
Sono vietati gli insediamenti produttivi inquinanti qualora l’arresto od il guasto delle attrezzature di depurazione possa provocare inquinamento.
In queste zone e’ possibile operare movimenti di terra superiori a quelli descritti dal regolamento purché non superino 5 mt. negli sterri e 4 mt. nei riporti. Qualora la consistenza dell’insediamento lo rendesse necessario, il Comune potrà richiedere ulteriori elaborati oltre quelli previsti dall’art. relativo.
I parametri urbanistici sono:
It = mq/mq 0,3
Hmax = m 10,00 maggiore altezza potrà essere concessa per silos o strutture similari
Dc = altezza della costruzione e comunque non minore di m 10,00 Dl = altezza della costruzione e comunque non minore di m 5,00 Ds = m 7,00 e comunque non minore della larghezza della strada
Rc = 30%
Ro = 10%
Lato del max rettangolo circoscritto = m 40,00
L’area a parcheggio su suolo privato dovrà essere non meno del 5% del lotto asservito ed accessibile collettivamente.
Su area privata dovrà essere accessibile pure collettivamente il 5% della superficie destinata a verde.
Nell’ambito degli insediamenti sarà ulteriormente consentita la realizzazione di ambienti ad uso ufficio con un rapporto di superficie pari ad 1/5 della superficie dei
laboratori.
Potrà inoltre essere autorizzata la costruzione di abitazioni per il guardianaggio per una superficie non superiore a 180 mq di s.l.u..
In tale zona si opera con strumenti urbanistici attuativi estesi per una superficie minima di 10.000 mq. Detti strumenti urbanistici attuativi dovranno darsi carico di considerare i problemi relativi all’inserimento ambientale e se del caso prevedere schermature alberate, siepi, ecc.
ZONA D 1b - AREA ONOGENEA E ZONA URBANISTICA CLASSIFICATA SUB D1b.
ART. 69
Trattasi della centrale idroelettrica esistente nella quale sarà consentito, nel rispetto dei parametri urbanistici della Zona D1a, effettuare un ampliamento del 20% del volume per motivi tecnologici.
Sarà pure consentito l’ampliamento “una tantum”, dettato da motivi igienico—sanitari, del volume dell’abitazione del custode nella misura del 20% del medesimo.
STRALCIATO con Decr. Presid, Giunta Reg. N.o 920 del 12.08.1987.
ART. 70
ZONA D 2 - AREE ONOGENEE E ZONE URBANISTICHE CLASSIFICATE SUB D2.
ART. 71
Tale area comprende le parti del territorio destinate ad aree artigianali.
In essa sono consentite attività direzionali, impianti produttivi non inquinanti artigianali e depositi relativi, locali di esposizione e commercializzazione dei propri prodotti e di altri affini.
I parametri urbanistici sono i seguenti:
It = mq/mc 0,3 Hmax = m 10,00
Dc = altezza con minimo di m 5,00 Dl = altezza con minimo di m 5,00
Ds = m 7,00 e comunque non minore della larghezza della strada
Rc = 30%
Ro = 10%
In essa e’ consentito costruire oltre il volume indicato, le abitazioni per la residenza degli artigiani in maniera tale che il rapporto tra il volume abitativo (in mc) e la superficie destinata per l’attivita’ artigianale (od altra assimilabile) espressa in mq., non sia superiore a 1,20.
In tale zona si opera utilizzando una superficie minima di 3.000 mq.
I progetti dovranno darsi carico di considerare i problemi relativi all’inserimento ambientale e se del caso prevedere schermature alberate, siepi, ecc.
ZONA D 3 - AREE ONOGENEE E ZONE URBANISTICHE CLASSIFICATE SUB D3.
ART. 72
Riguarda l’area relativa al centro commerciale e direzionale.
In tale zona e’ consentito costruire,previa approvazione comunale di S.U.A. edifici destinati a centri direzionali e commerciali con indice di fabbricabilità territoriale pari a mc/mq 0,5.
Il volume destinato a residenza, sarà in misura non superiore al 20 % del volume destinato ad altre attività.
Le superfici a parcheggio saranno previste in misura di 1 mq/20 mc di volume per le