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Ulteriori norme di coordinamento

25. Al decreto legislativo 16 marzo 2010, n 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 441 e' così sostituito: "Articolo 441. Tutela giurisdizionale. 1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal Codice del processo amministrativo.";

b) l'articolo 1940, comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal Codice del processo amministrativo.".

Le disposizioni del presente articolo hanno essenzialmente per oggetto o per effetto l’azzeramento e la rimozione di tutta una serie di previgenti disposizioni speciali, ratione materiae, aventi risvolti processuali. Tutti i numerosi e puntuali interventi, che vengono di seguito sintetizzati, sono accomunati dal fatto che procedono all’eradicazione di riti e procedure derogatorie rispetto alla normativa generale introdotta dal Codice, ovvero all’eliminazione di forme di giurisdizione diverse da quella generale di legittimità. Infatti, su questo ultimo punto, la riforma del processo amministrativo ha profondamente risistemato i confini della materia e gli interventi abrogativi costituiscono il necessario supporto ad una lineare entrata in vigore degli artt. 133 e ss. del Codice.

Il comma 1 interviene sulla legge 24 marzo 1958 n. 195, recante norme sulla composizione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, concentrando la tutela

giurisdizionale avverso i relativi atti innanzi al giudice amministrativo secondo le norme dettate dal Codice.

Al medesimo effetto, il comma 2 modifica la legge 7 agosto 1990 n. 241 circa la tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione ovvero l’esercizio del diritto di accesso agli atti.

Analogamente procede il comma successivo per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287. Il comma 4 estende l’applicabilità delle norme del Codice alla tutela avverso le decisioni sulle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia, stabilite dalla legge 15 marzo 1991 n. 82, che ha convertito con modificazioni, del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8.

Le medesime norme sono estese dal comma 5 in relazione alla tutela giurisdizionale avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza di protezione civile ed avverso i consequenziali provvedimenti commissariali, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Medesima scelta è esplicitata per la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti adottati in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ex lege 14 novembre 1995 n. 481.

Il comma 7 stabilisce che la tutela avverso il decreto di espulsione amministrativa dello straniero, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sia disciplinato dalle norme del Codice del processo amministrativo.

Il comma 8 sottopone alle norme codicistiche anche la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti adottati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I commi 9-10 consacrano la medesima scelta in materia di espropriazioni, salva la giurisdizione ordinaria per la determinazione e la corresponsione delle indennità.

Il comma 11 detta disposizioni in materie di corresponsione del contributo unificato nel processo amministrativo.

Il comma 12 interviene sul Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259), estendendo la disciplina del Codice del processo amministrativo alla tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti del Ministero o dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In materia di giustizia sportiva, il comma 13, modificando l’articolo 3 comma 1 del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni nella legge 17 ottobre 2003 n. 280, estende la disciplina generale del Codice del processo amministrativo alla tutela giurisdizionale avverso gli atti del CONI o delle Federazioni.

La vis expansiva del Codice del processo amministrativo è espressamente confermata anche (commi 14-15) per la tutela giurisdizionale in materia di debito pubblico, ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 30 dicembre 2003 n. 396.

Analogamente è a dirsi per le materie di cui al Codice della proprietà industriale, approvato con decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (comma 16), al Codice dell’amministrazione digitale, introdotto con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (comma 17), al Codice delle assicurazioni private recato dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (comma 18, che attribuisce anche all’ISVAP il potere di difendersi in giudizio con propri legali).

Il comma 19 interviene sul testo del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) con numerose modificazioni introduttive di espliciti rinvii alle norme del Codice del processo amministrativo, in relazione a molteplici aspetti della tutela giurisdizionale in materia (es. estensione della giurisdizione esclusiva, sorte del contratto in caso di gravi violazioni, sanzioni alternative, tutela in forma specifica e per equivalente).

Il comma 20 stabilisce che avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal Codice.

Ai sensi del comma 21, avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE) la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo.

Anche le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Agenzie di informazione per la sicurezza interna

ed esterna, di cui all’articolo 22 della legge 3 agosto 2007 n. 124, sono trattate e decise secondo le norme del Codice del processo amministrativo.

Il comma 23 adegua la disciplina processuale dell’equa riparazione posta dall’articolo 54 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, alla sopravvenienza del Codice del processo amministrativo.

Il comma 24 estende la portata del Codice del processo amministrativo anche ai provvedimenti adottati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata , di cui al decreto legge 4 febbraio 2010 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2010 n. 50.

Il comma 25, limitatamente alle materie disciplinate dal Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 16 marzo 2010 n. 66, ha riaffermato l’applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 104 del 2010 in ordine alla tutela giurisdizionale in tema requisizioni e leva militare.

Articolo 4

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