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ARTICOLO 10: SPESE NECESSARIE E PARTE DELLE SPESE

8. DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Concludiamo il capitolo con l’analisi del comma 3 bis dell’articolo in esame che più si sposa con gli oneri che stiamo trattando.

Riportiamo il testo:

“3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.”

Con questo comma, il Legislatore permette la deduzione della rendita catastale dell’abitazione adibita a dimora principale. La questione, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerose modifiche: fino al periodo d’imposta 1998, era previsto all’interno dell’articolo 37 del TUIR comma 4-quater una “deduzione dal reddito dei fabbricati” in favore dei possessori di un’abitazione principale e relative pertinenze d’importo pari ad Euro 568,10 e comunque fino

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a concorrenza del reddito dell’abitazione principale e delle pertinenze (tali ai sensi dell’articolo 81782 del Codice Civile).

Dal periodo d’imposta successivo, con l’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge del 23 dicembre 1999 n. 488, è stato introdotto il comma in esame e parimenti è stato abrogato il comma 4-quater dell’articolo 37 sopradetto. La modifica essenziale è che ora la deduzione viene fatta in relazione al reddito complessivo e non al reddito dei fabbricati. Prima dell’introduzione della Finanziaria 2001 e più precisamente dell’articolo 2, comma 1 lettera a) della legge del 23 dicembre 2000 n. 388, la deduzione riguardava l’importo di euro 929,62; mentre dopo la legge, e ancora oggi, riguarda le rendite catastali dell’unità immobiliare e delle sue pertinenze.

L’articolo ci indica anche una definizione di abitazione principale: è l’immobile che il contribuente possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, come ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione, o dove i suoi familiari dimorano abitualmente. E’ chiaro che la deduzione in oggetto è valida solo per un immobile perché il contribuente non può avere più di un immobile adibito ad abitazione principale.

I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’immobile non risulti locato.

Ai fini della deduzione predetta, tali rendite devono quindi prima essere sommate agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente al fine di ottenere il reddito complessivo, da cui poi si deve sottrarre la rendita catastale dell’abitazione principale e pertinenze al fine di ottenere la base imponibile per il calcolo delle imposte, come indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 10 marzo 2004.

82 L’articolo 817 del Codice Civile recita: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad

ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

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Il documento citato ci illumina anche sulla questione relativa ad un’eventuale doppia sottrazione: ai fini del calcolo dell’ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del TUIR, come modificati dalla legge n. 296 del 2006, (in vigore dal 1° gennaio 2007), occorre far riferimento al reddito complessivo del contribuente che intende avvalersi delle detrazioni. Considerando che il reddito dell’abitazione principale confluisce nel reddito complessivo, l’importo delle detrazioni spettanti sarebbe stato direttamente influenzato dalla presenza di questo reddito. Al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell’imposta dovuta, l’articolo 1, comma 15, della legge finanziaria per il 2008 introduce due disposizioni - una nell’articolo 12 (comma 4-bis83 e una nell’articolo 13 (comma 6-bis)84 - volte a stabilire che, ai fini della determinazione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, le modifiche apportate dalla legge finanziaria rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio. Le predette modifiche non riguardano invece le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico e quindi, il limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 del menzionato articolo 12 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all’abitazione principale. Ciò in quanto il nuovo comma 4-bis dell’articolo 1285 del TUIR prevede espressamente che la neutralità del reddito dall’abitazione principale è sancita soltanto “ai fini della comma 1” e non anche ai fini del comma 2.

83 Articolo 12 della Legge finanziaria del 2008: “4-bis) Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al

netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3 bis.“

84 Articolo 13 della Legge finanziaria del 2008, comma 6-bis:“6-bis) Ai fini del presente articolo il reddito

complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10 comma 3-bis.”

85 L’articolo 12 del TUIR, comma 4-bis, riporta: “Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto

del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.”

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Per effetto delle modifiche all'articolo 1386 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201,

convertito nella Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, dall'1° gennaio 2014 l'IMU non è più dovuta in relazione alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Pertanto, se in relazione all'abitazione principale e relative pertinenze non è dovuta l'IMU, il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed è applicabile la deduzione di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.

Norma Spesa deducibile

Compilazione di UNICO 2016 PF Art. 10 co. 3- bis del TUIR

Rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

Se alla formazione del reddito complessivo IRPEF concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative

pertinenze.

Tale deduzione si applica esclusivamente alle abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate all'IMU, il cui reddito quindi concorre alla formazione del reddito complessivo ai

fini IRPEF.

Rigo RN2

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CAPITOLO TERZO

CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI

Come già anticipato, in questo capitolo ci occupiamo dell’analisi della parte restante dell’articolo 10 del TUIR, che tratta i contributi e le erogazioni liberali.

Nell’ultimo paragrafo verranno trattati anche altri oneri che sono esclusi dall’articolo in esame, ma che possono comunque essere portati in deduzione in base ad altre fonti normative.

Come già indicato nel primo capitolo, i contributi sono una tipologia di tributo e più precisamente sono somme di denaro che il contribuente versa ad una pubblica amministrazione o allo Stato, rientranti nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 della Costituzione87.

Le erogazioni, invece, sono delle assegnazioni straordinarie di fondi. Si parla di erogazioni liberali quando abbiamo donazioni di somme di denaro ad un Ente, senza richiesta di alcuna prestazione in cambio. Una delle tipologie più frequenti tra i soggetti beneficiari di tali erogazioni sono sicuramente le ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), in quanto, non sostenendo appunto dei fini di lucro, devono essere sostenute attraverso altre forme di sussidi economici.

Riprendiamo quindi l’analisi dell’articolo, precisamente dall’onere identificato con la lettera e), relativa ai contributi.