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ARTICOLO 10: SPESE NECESSARIE E PARTE DELLE SPESE

7. SPESE DI ADOZIONE

Stralcio dell’articolo da esaminare: “l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.”

La procedura di adozione, di prassi, richiede sforzi economici ingenti ai soggetti interessati. Il legislatore, per questo, ha ritenuto opportuno operare una deduzione per alleggerire l’onere contributivo in capo agli stessi.

L’Amministrazione finanziaria più volte80 ha precisato che, per le procedure adottive iniziate

prima della costituzione dell’Albo degli Enti autorizzati alla procedura di adozione internazionale, risalente al 16 novembre 2000, bisognava ottenere l’assenso da parte della Commissione per le adozioni stesse, ai fini della deducibilità.

Per le procedure iniziate successivamente a tale data, invece, viene richiesta la certificazione delle spese da parte dell’Ente autorizzato.

Quanto sopra riportato è precisato nella Risoluzione Ministeriale n. 55 dell’8 maggio 2000, che precisa, in aggiunta, che la deduzione è prevista anche nei casi in cui gli aspiranti adottandi si siano avvalsi di enti non autorizzati oppure abbiano posto in essere le procedure

80 Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2001 n. 55/E, risoluzione del Ministero delle Finanze n.

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di adozione senza l'ausilio di alcun intermediario. In questi ultimi casi, fa fede la certificazione delle spese rilasciata dall'ente che ha curato la procedura, anche se non formalmente autorizzato, o la documentazione in possesso del contribuente o l'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 – ora abrogato, ma che disciplinava la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, una dichiarazione che l’interessato firmava davanti al funzionario dell’Ente interessato oppure davanti al Notaio o al Sindaco).

L’importo deducibile è pari alla metà delle spese sostenute; tali spese non riguardano le cosiddette adozioni a distanza, come indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 95/E del 12 maggio 2000.

Anche nella risoluzione del medesimo ente n. 77/E del 28 maggio 2004, sono state date indicazioni più precise in merito a tali oneri.

Prima di tutto, la deduzione è concessa anche agli “aspiranti” genitori adottivi, “a prescindere dall’esito della procedura di adozione e dell’effettiva conclusione della stessa.”.

Infatti, anche qualora la procedura s’interrompesse prima della fine, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, gli aspiranti all’adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare all’ente autorizzato tutte le spese sostenute sino a quel momento per l’incarico ricevuto; pertanto, si realizza la situazione considerata dal legislatore ai fini della fruizione della deduzione (cioè il sostenimento di spese connesse alla procedura di adozione).

Come indicato nella circolare, l’Amministrazione Finanziaria ritiene, quindi, che, l’espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti interessati alla deduzione in argomento (spese sostenute dai genitori adottivi) debba essere interpretata come “spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi che abbiano intrapreso la procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184”.

Lo stesso documento precisa che, ai fini fiscali, l’inizio del procedimento d’azione è considerato nel momento in cui viene conferito all’Ente Autorizzato il mandato all’adozione. Dal punto di vista della deduzione, essa dev’essere attuata applicando il principio di cassa, in relazione al periodo d’imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute.

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L’Ente autorizzato dovrà certificare non solo le spese sostenute direttamente dall’ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall’ente autorizzato, in quanto solo le spese indicate in questa certificazione possono essere dedotte.

Per permettere all’Ente di produrre un’attestazione completa, gli aspiranti all’adozione dovranno consegnare allo stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche l’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 4681 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La procedura di adozione si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia da parte del competente tribunale per i minorenni, con il provvedimento di adozione emesso dall’Autorità straniera o con la pronuncia di adozione da parte del tribunale per i minori, quindi tutto quello che avviene dopo tali provvedimenti, come le relazione e gli incontri post-adottivi, non rientra in quest’onere e quindi non può essere considerato deducibile, ma solo soggetto a detrazioni ai fini dell’art. 13 del TUIR.

Entriamo nel merito delle spese che possono rientrare nella deduzione: la circolare n. 101/E del 19 maggio 2000, richiamando la succitata risoluzione 55/E dell’8 maggio 2000, ha indicato come deducibili “le spese certificabili o documentabili riferite all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli stessi, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, all’eventuale quota associativa nel caso in cui l’adozione sia stata curata da enti, nonché alle altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore straniero. Non si fa, pertanto, riferimento ai soli oneri burocratici connessi alla procedura di adozione, ma a tutte le spese purché certificate o certificabili o documentabili.”.

Qualora le spese predette siano sostenute in valuta estera viene applicata la disciplina di cui all’articolo 9, comma 2 del TUIR che prevede che gli oneri sostenuti in valuta estera siano valutati in base al cambio del giorno in cui sono stati sostenuti o del giorno antecedente più prossimo. In mancanza di questi ultimi due riferimenti si applica il cambio del mese in cui sono stati sostenuti.

81 L’articolo richiamato riguarda le certificazioni sottoscritte direttamente dall’interessato in sostituzione alle

normali certificazioni e possono riguardare diverse dichiarazioni relative agli stati del firmatario (stato civile, residenza, composizione della famiglia).

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Norma Spesa deducibile

Compilazione di UNICO/730 2016 PF Art. 10 co. 1 lett. l-bis) del TUIR

Spese sostenute dai genitori per le adozioni internazionali

Sono deducibili ai fini IRPEF il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale di minori stranieri,

disciplinata dalla Legge del 4 maggio 83 n.184.

Tale deduzione dev’essere interpretata facendo rientrare nella categoria anche gli aspiranti genitori adottandi, mentre vengono escluse tutte le spese sostenute dopo la

conclusione della procedura di adozione.

Rigo RP26 (Unico) Rigo E26 (730)