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PARTE I: RISCHIO DI CREDITO E I NON PERFORMING LOAN

2.2 Definizione dei NPL nel Gruppo ISP

Figura 2.2: Andamento NPL Ratio suddiviso per tipologia. Fonte: Banca d’Italia [1]

2.2 Definizione dei NPL nel Gruppo ISP

Il Risk Management del Gruppo Intesa Sanpaolo utilizza diverse strategie per approcciare e modellare il rischio di credito in base alle caratteristiche del cliente e dell’esposizione nei suoi confronti. Una prima macro-suddivisione è quella fra portafogli Performing (Stage 1 e 2) e

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Performing (Stage 3), in accordo con quanto previsto dal principio contabile IFRS9. Come già visto, la differenza è intuibile già dai semplici nomi: nel primo caso si tratta di controparti adempienti e con basso rischio creditizio (o Bonis), mentre nel secondo caso si tratta di controparti con problematiche creditizie che riflettono uno stato di default.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo si allinea alle definizioni normative degli stati di rischio, intesi come Non Performing, specificate come:

• "Impairment", contenuta nel principio contabile internazionale IFRS9

• "Default", contenuta nell'art. 178 del Regolamento 575/2013 (Capital Requirements Regulation).

In particolare, come crediti Non performing, con crescente gravità, si considerano:

• Crediti a Past Due – Scaduti/Sconfinanti;

• Crediti Unlikely to pay (UTP) – Inadempienze probabili;

• Crediti a Sofferenza (Doubtful);

2.2.1 Crediti Scaduti/Sconfinanti

Le posizioni Scadute e/o Sconfinanti si definiscono tali se non rientrano fra le esposizioni per cassa già definite come inadempienze probabili o sofferenza e risultano inadempienti, con superamento di determinate soglie di esposizione (Soglie di Rilevanza), consecutivamente per più di 90 giorni.

Le soglie sono di due tipologie: Soglia Assoluta e Soglia Relativa. La prima confronta l’esposizione scaduta con un predeterminato ammontare che varia dalla tipologia di cliente (si distingue principalmente fra retail e non-retail). La seconda soglia è determinata dal confronto tra l’esposizione in sconfino del debitore e il totale dell’esposizione con la banca per quella controparte.

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2.2.2 Inadempienze Probabili: Forborne e Non-Forborne

Le Inadempienze Probabili sono “tutte le esposizioni per cassa e <<fuori bilancio>> di un debitore nei confronti del quale la banca, a suo giudizio, ritiene improbabile che lo stesso adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie. Tale valutazione prescinde dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.”1 Non è quindi necessario che ci sia un esplicito sintomo di anomalia creditizia quale mancato rimborso ma potrebbe essere sufficiente un evento che decreti la probabile inadempienza (potrebbe ad esempio esserci una grave crisi nel settore in cui opera il debitore).

Tra le inadempienze probabili va incluso anche il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “grace period” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

In base alla Circolare 272 rientra fra le inadempienze probabili “il complesso delle esposizioni verso debitori che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” (art. 161 della Legge Fallimentare), la cui segnalazione va effettuata “dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze qualora:

• ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria;

• le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

1 [20] “Manuale per la compilazione della matrice dei conti “, Banca d’Italia

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Medesimi criteri si applicano nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale (art. 186-bis della Legge Fallimentare), dalla data di presentazione sino a quando non siano noti gli esiti della domanda (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione). In quest’ultimo caso la classificazione delle esposizioni va modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell’interesse dell’intero gruppo. In tale situazione, l’esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell’ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le

“esposizioni oggetto di concessioni deteriorate”.

2.2.3 Sofferenze

Ai sensi della Circolare 272, rientrano in questa categoria le esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche:

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• le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione;

• i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Un cliente deve pertanto essere classificato a Sofferenza

• in ogni caso, qualora sia intervenuta una delle seguenti fattispecie:

o dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

o avvio di atti giudiziali da parte della Banca, secondo l’iter previsto nell’attuale normativa;

o quando il numero di rate arretrate impagate supera i limiti oggettivi (12 rate mensili impagate per tutte le forme tecniche) in riferimento alle controparti con finanziamenti rateali, fatta salva la presenza di accordi stragiudiziali e/o piani di rientro formalizzati;

• previa approfondita valutazione qualora siano intervenuti i seguenti eventi:

o ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, nell’ipotesi in cui non sussistano concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle attività imprenditoriali;

o atti giudiziali promossi da terzi;

o cessazione dell’attività aziendale;

o messa in liquidazione volontaria;

o richiesta/ammissione al concordato preventivo qualora si possa ritenere che lo stato di crisi coincida, di fatto, con lo stato di insolvenza.

In linea generale, come da disposizioni regolamentari (Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli Intermediari Partecipanti’ l’Organo di Vigilanza),

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l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza