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DELIBERA per le ragioni di cui in premessa:

Sostituzione componente

DELIBERA per le ragioni di cui in premessa:

1. Di sostituire il componente effettivo delle Commissioni d’esame per l’abilitazione alla caccia di sele-zione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita Roberto Muscari con il dipendente regionale Fran-cesco Ricupero in servizio presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

2. Che le Commissioni d’esame per l’abilitazione alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita sono composte dai dipendenti regionali come di seguito elencato:

Componenti effettivi:

IL PRESIDENTE: FEDRIGA IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

21_7_1_DGR_166_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2021, n.

166 LR 6/2008, art. 3, comma 1, lettera j sexies punto 2) e art. 29, comma 1 quater e comma 5. Commissione d’esame per il con-seguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio. Sostituzio-ne compoSostituzio-nente effettivo e compoSostituzio-nenti supplenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’e-sercizio dell’attività venatoria), con la quale si provvede, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

VISTO l’articolo 3, della legge regionale 6/2008, che elenca le funzioni conferite all’Amministrazione regionale e dispone al comma 1, lettera j) sexies, punto 2), che la Regione provvede ad organizzare gli esami abilitativi all’esercizio venatorio ai sensi dell’articolo 29;

VISTO l’articolo 29, della legge regionale 6/2008, il quale prevede:

- al comma 1 quater, che le Commissioni d’esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente;

- al comma 5, che la commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d’esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Regione;

VISTE le proprie deliberazioni:

- 21 ottobre 2016, n. 1979 recante “LR 14/2016, articolo 2, comma 103. Criteri per l’organizzazione dei corsi in materia venatoria, per lo svolgimento dell’esame finale e per la nomina delle relative Commissio-ni d’esame” con la quale si dispone nel dettaglio di approvare detti criteri;

- 13 marzo 2017, n. 438, con la quale si è provveduto a nominare la composizione della Commissio-ne d’esame per il conseguimento dell’abilitazioCommissio-ne all’esercizio venatorio comprensiva dei compoCommissio-nenti supplenti;

- 24 marzo 2017, n. 515, con la quale si è provveduto ad integrare alcune modalità operative della Com-missione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio;

- 22 giugno 2018, n. 1158, con la quale sono stati individuati i criteri per l’organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni afferenti il settore venatorio e faunistico;

- 20 settembre 2019, n. 1602, con la quale si è provveduto alla sostituzione di un componente effettivo della Commissione d’esame più sopra menzionata;

VISTA da ultima la propria deliberazione 26 giugno 2020, n. 941, con la quale la Commissione è stata individuata quale organo collegiale con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

ATTESA la necessità di sostituire in via permanente il componente effettivo della Commissione d’e-same per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio Roberto Muscari poiché questi, a far data dal 1° febbraio 2021 è stato posto in quiescenza;

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE

che Roberta Zeleznik il nuov0 componente supplente della Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento am-ministrativo e di diritto di accesso);

ATTESO che ai fini dell’economicità amministrativa si rende necessario individuare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della sopra richiamata legge regionale 7/2000, il termine del procedimento in centottanta giorni, in modo tale da esaminare un maggior numero di candidati per ogni sessione d’esami individuata;

RITENUTO di individuare in cinque anni la validità della Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio, a far data dal 13 marzo 2017, in quanto detta previsione non è stata precedentemente individuata;

RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all’unanimità,

DELIBERA per le ragioni di cui in premessa:

1. Di sostituire il componente effettivo della Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilita-zione all’esercizio venatorio, Roberto Muscari con il dipendente regionale Francesco Ricupero in servizio presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

2. Di sostituire i tre componenti supplenti della Commissione d’esame per il conseguimento dell’abili-tazione all’esercizio venatorio Giulio Fullin, Giorgia Cortelezzi e Carlo Pascoli con il dipendente regionale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche Roberta Zeleznik.

3. Che la Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio è composta dai dipendenti regionali come di seguito elencato:

4. Di individuare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il termine del procedimento per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio, in centottanta giorni.

5. Di stabilire che la durata della Commissione è fissata in cinque anni a decorrere dalla data del 13 marzo 2017.

6. Di fare salvi i punti 1. e 2., della deliberazione n. 515/2017.

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE

tuzione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la Direttiva 79/409/

CEE del 2 aprile 1979;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTO l’articolo 19 bis), della sopra richiamata legge 157/1992, il quale disciplina l’esercizio delle de-roghe previste dalla direttiva 2009/147/CE e, in particolare il comma 2, laddove prevede che i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

VISTO l’articolo 7, comma 2, della sopra menzionata legge regionale 14/2007, il quale prevede che le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalla Regione;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’e-sercizio dell’attività venatoria) con la quale si provvede, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 157/1992, a disciplinare la tutela faunistica e la gestione venatoria;

VISTO l’articolo 3, comma 1,

- lettera j sexies) punto 6), della legge regionale 6/2008, il quale prevede tra le funzioni della Regione l’organizzazione degli esami per il conseguimento dell’abilitazione ai prelievi in deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

- lettera j nonies), della legge regionale 6/2008, il quale dispone tra le funzioni della Regione l’isti-tuzione delle Commissioni d’esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;

VISTO l’articolo 29, comma 1 quater), della legge regionale 6/2008, il quale dispone che le Commissioni d’esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente;

VISTO il Piano faunistico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140;

VISTA la propria deliberazione 22 giugno 2018, n. 1158, con la quale sono stati individuati i criteri per l’organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni afferenti il settore venatorio e faunistico;

VISTA la propria deliberazione 13 marzo 2020, n. 397, con la quale è stata istituita la Commissione d’e-same per il conseguimento dell’abilitazione ai prelievi in deroga e il relativo funzionamento della stessa;

ATTESO che con la deliberazione n. 397/2020 è stata individuata la scadenza della Commissione sopra richiamata al 31 dicembre 2020;

VISTA da ultima la propria deliberazione 26 giugno 2020, n. 941, con la quale la Commissione è stata individuata quale organo collegiale con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla ricostituzione della Commissione d’esame per il conse-guimento dell’abilitazione ai prelievi in deroga;

RITENUTO di confermare quali componenti della Commissione d’esame per il conseguimento dell’abi-litazione ai prelievi in deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007, nei dipendenti regionali della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di seguito elencati:

DO CU M EN TO PR IVO DI VA LO RE LE

RITENUTO altresì che la struttura competente in materia faunistica e venatoria provveda alla nomina del segretario della Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione ai prelievi in deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento am-ministrativo e di diritto di accesso);

ATTESO che ai fini dell’economicità amministrativa si rende necessario individuare ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della sopra richiamata legge regionale 7/2000, il termine del procedimento in centottanta giorni, in modo tale da esaminare un maggior numero di candidati per ogni sessione d’esami individuata;

RITENUTO di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO l’articolo 16, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Sta-tuto di autonomia);

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all’unanimità,

DELIBERA