Tra i contenuti del decreto d’ammissione alla procedure vi è anche la fissazione della convocazione dei creditori davanti al giudice delegato,e il termine entro cui tale fissazione deve essere comunicata. Il ruolo principale di questa fase spetta al commissario giudiziale, che in tempi brevissimi deve verificare crediti e debiti
87 questo termine è raddoppiato quando tra creditori vi sono obbligazionisti art 171,comma 4 ,l.fall.
88 osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29. 89 Art 163.
90 DI PIRRO MASSIMILIANO,Il nuovo volto del processo civile ,del concordato preventivo e
del fallimento,Napoli, gruppo editoriale Simone, ottobre 2015,pag 54 e ss.
91 art 171 l.fall.
sulla base della documentazione prodotta dal debitore quindi comunicare a tutti creditori la fissazione della convocazione e le proposte fatte dal debitore. Tale comunicazione avviene con raccomandata93 o telegramma .Inoltre quando i creditori sono un numero elevato o sono difficile da reperire il commissario può chiedere al tribunale di essere autorizzato ad effettuare la comunicazione prevista tramite pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. Almeno 45 giorni 94 prima dell’udienza indicata per l’adunanza dei creditori il commissario giudiziale deposita in cancelleria un inventario del patrimonio del debitore e un’accurata relazione sulle cause del dissesto e sulla proposta di concordato.Di norma la convocazione deve essere fissata 30 giorni dal decreto di ammissione alla procedura.Questo termine raddoppia a sessanta giorni se tra i creditori ci sono degli obbligazionisti95. Nessuna formalità di questo tipo è prevista per gli azionisti per la semplice ragione che ,a differenza degli azionisti hanno partecipato all’assemblea che ha deliberato il concordato preventivo.Per l’imprese esercenti il credito96 si prevede una modalità di comunicazione tutta particolare.97Qualunque sia la forma di comunicazione scelta il commissario deve procedervi nel termine espressamente previsto dal tribunale nel decreto di fissazione ,termine che deve essere adeguatamente anticipato rispetto alla convocazione per consentire ai creditori di parteciparvi. Tre giorni prima dell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale deposita in tribunale una relazione dettagliata sulle cause del dissesto sulla condotta del debitore ,sulle proposte di concordato, e sulle garanzie offerte ai creditori. Il mese che intercorre tra la nomina e l’adunanza dei creditori sia per il commissario giudiziale fondamentale caratterizzato da un’attività a dir poco frenetica ma che costituisce la base di tutti gli incombenti successivi.Se in questo periodo il commissario constata che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo,dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti esposto passività insussistenti o
93 qualunque comunicazione effettuata via pec è equivalente ad una raccomandata a/r . 94 art 172.
95 art 171,comma 4,l.fall.;evidentemente il legislatore sostiene che costoro abbiano bisogno di più tempo per vagliare la proposta.
96 Banche e finanziarie. 97 art 171 ultimo comma.
commesso altri atti di frode lo riferisce al tribunale il quale apre d’ufficio il procedimento di revoca del concordato.98 Ragioni d’equità inducono a ritenere
che ,nonostante la lettera dell’articolo in questione ,la simulazione o dissimulazione di crediti d’importo risibile non debba dar luogo a revoca del concordato sia perché prive della lesività minima richiesta da un atto di frode sia perché non sarebbe rilevante ai fini del voto consapevole.
5.1 Adunanza dei creditori e deliberazione del voto
L’adunanza è presieduta dal giudice delegato e costituisce anche il primo atto di intervento del giudice .All’adunanza possono, non devono intervenire tutti i creditori cui è stata inviata la comunicazione dal commissario giudiziale che intervengono personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.99
La discussione della proposta inizia con la relazione del commissario giudiziale. A seguito della relazione si apre la discussione in cui ciascuno dei creditori può spiegare perché non ritiene accettabile la proposta di concordato ,contestare i crediti degli altri creditori ,difendersi dalle contestazioni che vengono mosse a lui e magari proporre modifiche che renderebbero il piano più accettabile; a sua volta il debitore può rendere spiegazioni e chiarimenti e contestare a sua volta i crediti ammessi.100
Ad oggi la proposta può essere modificata fino all’ultimo ovvero fino a quando hanno inizio le operazioni di voto. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto con un procedimento sostanzialmente simile alla conta dei millesimi nelle assemblee di condominio. Se il concordato prevede la divisione in classi, la stessa maggioranza deve essere rappresentata anche nel maggior numero di classi per cui la proposta deve essere votata dalla maggioranza dei crediti nella maggioranza delle classi. I creditori muniti di privilegio ,pegno o ipoteca di cui il piano prevede l’integrale
98 art 162 l.fall,Art 173l.fall.
99 ipotesi eccezionale in quanto il creditore che vuole intervenire deve farlo personalmente e solo in caso di assoluto impedimento può farsi sostituire da un mandatario speciale con procura. 100 art 175.
pagamento non hanno diritto di voto e la ragione è ovvia.101 Se invece rinunciano ,anche in parte, alla prelazione possono votare per la parte di credito non coperta da privilegio pegno o ipoteca .102
Ci sono dei creditori che seppur ammessi non possono votare per conflitto d’interesse con il debitore ,e precisamente sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore ,i suoi parenti e affini fino al quarto grado ,i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.103
Il cancelliere redige un processo verbale dell’udienza ,nel quale inserisci il nome ,il credito, il voto dei partecipanti, favorevoli, contrari o astenuti che siano, verbale che viene sottoscritto dal giudice delegato dal commissario giudiziale e dal cancelliere stesso. Nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale i creditori che non hanno partecipato all’udienza possono far pervenire il loro voto negativo in cancelleria a mezzo fax ,lettera,raccomandata o posta elettronica.104Allo scadere dei venti giorni il cancelliere annota i voti negativi e i voti positivi, quindi si procede alla conta dei voti .Spetta al giudice delegato e non al commissario l’arduo compito di accertare la maggioranza in quanto è lui che riferisce il risultato al tribunale. Se la maggioranza non viene raggiunta si dichiara il fallimento se invece viene raggiunta la maggioranza ne riferisce immediatamente al tribunale il quale fissa con decreto un’udienza in camera di consiglio per il giudizio di omologazione con la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
101 i creditori privilegiati ovviamente non hanno nulla da perdere e non possono esprimere voto negativo.
102 art 177.
103 art 177 comma2. 104 art 178.
5.2 Giudizio di omologazione
Il giudizio di omologazione costituisce una terza fase distinta e separata dalle fasi che l’hanno preceduta tanto che il commissario giudiziale ,il debitore, i creditori e qualunque interessato per partecipare devono costituirsi appositamente nel termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata.105Nello stesso termine in ogni caso il commissario giudiziale deve depositare il proprio parere motivato .A seguito del giudizio di omologazione che segue e forme del rito camerale –se non sono proposte opposizioni ,il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione omologa il concordato con decreto motivato. Il decreto di omologazione chiude la procedura di concordato e deve essere emesso al termine di 9 mesi106 dalla presentazione del ricorso, termine che può essere prorogato dal tribunale di altri sessanta giorni.107Se invece sono state avanzate contestazioni per esempio sull’ammissione di alcuni crediti dubbi o viceversa sulla mancata ammissione di altri il tribunale assume i mezzi istruttori necessari quindi provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale che provvede a darne notizia ai creditori.
Il decreto è pubblicato a norma dell’art 17 l.fall. ed è provvisoriamente esecutivo. Con tale decreto il tribunale può contestualmente omologare il concordato accogliendo o respingendo i crediti contestati 108,e in tal caso stabilisce anche le modalità di pagamento dei crediti oppure può respingere il concordato.In tal caso su istanza del creditore o su richiesta del pm accertati i presupposti di fallibilità dichiara il fallimento del debitore con separata sentenza emessa contestualmente al decreto.
105 Art 180 l.f
106 Art 181.l.f
107 Le norme transitorie della miniriforma di cui al d.l n 83/ 2015 :il significato di procedimenti introdotti dopo la legge di conversione di filippo lamanna 13 novembre 2015 www. Il fallimentarista.it
108 Maciocchi Patrizia Concordato preventivo.Si possono opporre i creditori non
6. Risoluzione e annullamento del concordato