• Non ci sono risultati.

La domanda d’ammissione alla procedura di concordato preventivo va proposta con ricorso sottoscritto dal debitore67. Unico soggetto legittimato a dare l’avvio alla procedura, è dunque il debitore a differenza del fallimento dove l’istanza può essere presentata dai creditori o anche dal p.m .

La domanda rivesta la forma del ricorso ,atto giudiziario tipico, deve essere presentato con l’ausilio di una difesa tecnica e deve rispettare anche i requisiti minimi di cui all’art 125 c.p.c.68.

Quando l’impresa richiedente è una società, legittimati a sottoscrivere il ricorso sono coloro che ne hanno la rappresentanza sociale; nelle società di capitale, in particolare, il ricorso deve essere firmato dagli amministratori e al ricorso va allegata copia verbale di assemblea nel quale è stato deliberato di procedere al

                                                                                                                         

66 Fermo restando quanto disposto dall’art 160 co. 2 L.fall. 67 art 161 l.fall.

68 Ossia deve indicare l’ufficio giudiziario ,le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e deve essere sottoscritto dalla parte.

concordato preventivo, verbale redatto da un notaio e previamente depositato ed iscritto nel registro delle imprese.

L’autorità giudiziaria competente a ricevere il ricorso è il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale69.

Secondo la procedura normale il ricorso deve contenere la richiesta di ammissione al concordato preventivo, l’esposizione analitica e dettagliata del piano concordatario e la richiesta di omologazione dello stesso.

Al ricorso deve essere allegata :

• Una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale,economica e finanziaria dell’impresa. Con la quale si descrive la situazione di crisi dichiarata dal ricorrente al fine di consentire al tribunale ,al commissario e ai creditori il corretto e consapevole apprezzamento delle scelte operate dal debitore. Si tratta di un vero e proprio bilancio straordinario ,aggiornato alla data del deposito di ricorso contenente non solo il dato patrimoniale dell’impresa ,ossia l’indicazione dei beni su cui i creditori potranno soddisfarsi ma anche il conto economico e il rendiconto finanziario, con l’indicazione dei flussi di cassa. Non deve trattarsi dunque di una fotografia dell’impresa in un determinato momento , ma deve trattarsi di una relazione che ricopra un certo lasso di tempo, e da cui devono dedursi le cause del dissesto finanziario. 70

• Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione ;attraverso questo documento si consente agli organi della procedura una iniziale ancorchè approssimativa quantificazione dell’attivo concordatario.Va osservato come la funzione informativa di tale documento non può essere sostituita dalla presentazione del bilancio d’esercizio redatto a norma dell’art 2423 poichè quest’ultimo è un atto                                                                                                                          

69L’eventuale trasferimento della sede nell’anno antecedente il deposito del ricorso non comporta anche il trasferimento della competenza , ovvero rimane competente il tribunale del luogo dove l’impresa aveva la sede principale .

70 È pur vero che non è più richiesta alcuna meritevolezza del debitore , ma l’andamento precedente della società può fornire ai creditori qualche elemento in più per giudicare della reale fattibilità del piano, specie nei casi di concordato con continuità aziendale.

contabile riepilogativo della gestione d’impresa che non risponde alla analiticità richiesta dalla disposizione in esame.71

• L’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore.72

• Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.73

• Un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.74

• Una relazione di un professionista designato dal debitore75 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano presentato dal debitore ,relazione che deve essere anche ripresentata in caso di modifiche al piano.76

• Il verbale di assemblea straordinaria ,in caso di società di capitali,che delega il presidente del cda a presentare domanda di concordato.Nel concordato presentato da una società devono essere allegati alla domanda anche i seguenti documenti; libro giornale,libro inventari, libro soci, libro verbali assemblee,libro verbali consiglio d’amministrazione e libro verbali collegio sindacale.77

                                                                                                                         

71 Seppur non richiesta esplicitamente dalla norma è da intendersi che il debitore debba comunque depositare i libri contabili, pur in presenza delle altre relazioni, perché consentono al commissario giudiziario di verificare la situazione economica finanziaria dell’impresa con una rapidità maggiore ,specie nella fase iniziale.

72 Il riferimento ai beni in possesso del debitore è probabilmente da intendersi riferito ai beni aziendali in locazione finanziaria o leasing.

73 L’indicazione è ovviamente obbligatoria esclusivamente nell’ipotesi di presentazione del ricorso da parte di una società di persone con soci illimitatamente responsabili.

74 art 161 nuova riforma dl 83/2015 aggiunge “in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.”

75 Il professionista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art 28.

76 P.CELENTANO, I requisiti del professionista che attesta i piani concordatari, inFallimento2010 ,824.

77 CHIRICOSTA GIOVANNI, IL concordato preventivo dopo la riforma (D.L. 83/2015), volume 6 2 edizione, Romagna, Maggioli editore, settembre 2015.pag 56 e ss.

La domanda di concordato deve essere comunicata al pubblico ministero78 ed è pubblicata a cura del cancelliere nel registro dell’imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.Questa è la procedura ordinaria ma, come prima accennato,il decreto 183/2012 ha introdotto una procedura semplificata grazie alla quale il debitore si limitava a depositare un ricorso contenente la domanda d’accesso alla procedura ,insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi riservandosi di depositare il piano di concordato e tutta la restante documentazione in un termine fissato dal giudice compreso fra 60_120 giorni prorogabile per altri 60.Il debitore veniva così grandemente avvantaggiato perché non solo aveva il tempo di preparare tutta la documentazione necessaria ma venivano anticipati gli effetti tutelativi tipici del concordato preventivo per cui non potevano essere iniziate procedure esecutive e l’imprenditore poteva essere autorizzato a compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e le obbligazioni contratte per tali motivi erano prededucibili oltre ad essere tutelate da un’eventuale revocatoria fallimentare.