• Non ci sono risultati.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO Art. 106 - [Esercizio potestà regolamentare]

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello Statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti, divenuti esecutivi, ai sensi dell’art. 17, comma 33, della Legge 15/05/1997 n. 127, sono pubblicati all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3. Il Comune provvede ad una raccolta di tutti i regolamenti in

vigore nonché alla stampa degli stessi regolamenti per tutte le altre materie previste dalle vigenti disposizioni di legge consegnando copia al prezzo di puro costo.

Art. 107 - [Proposte di deliberazioni]

1. Ogni deliberazione adottata dal Consiglio Comunale deve contenere la relativa proposta formulata dal competente ufficio sotto forma di schema di atto deliberativo.

2. Il diritto di proposta é attribuito al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La capacità propositiva dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi é limitata alle materie ed attività affidate in via esclusiva alla loro responsabilità gestionale.

Art. 108 - [Predisposizione proposte]

1. Ogni qualvolta ne ravvisano la necessità o l’opportunità , i Responsabili degli Uffici d’intesa con il Sindaco o con gli Assessori competenti provvedono alla elaborazione di proposte di deliberazione nelle forme stabilite.

Le proposte, una volta redatte sono vistate dal Sindaco o dall’Assessore competente.

2. Ai sensi dell’art. 53 - comma 1 - su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

3. Completata l’istruttoria, le proposte sono sottoposte preventivamente all’esame della Giunta Comunale al fine di autorizzare la successiva trasmissione al Consiglio Comunale.

4. Per le proposte riguardanti argomenti e materie da sottoporre al preventivo parere delle apposite commissioni consiliari, l’Ufficio di Segreteria attiva il Presidente della Commissione interessata ai fini della convocazione della Commissione stessa.

5. L’Ufficio Segreteria cura la tenuta di tutte le proposte di delibera la cui istruttoria risulta completata in attesa della convocazione del Consiglio Comunale.

6. Il Presidente del Consiglio comunica al Segretario Generale con anticipo di almeno dieci giorni la data fissata per la seduta del Consiglio Comunale. Il Segretario Generale informa i Responsabili degli uffici i quali potranno dar corso all’istruttoria di altre proposte in “itinere”. Tali proposte dovranno essere completate entro il settimo giorno precedente alla data stabilita per il Consiglio.

7. Entro il 6^ giorno dalla data del Consiglio, il Presidente del Consiglio predispone l’ordine del giorno includendo nello stesso tutte le proposte la cui istruttoria é stata completata. Il Presidente, in caso di comprovati motivi di urgenza, può inserire nell’ordine del giorno anche proposte di deliberazioni per le quali non sia stata ancora completata la relativa istruttoria. Resta inteso che tale istruttoria dovrà essere completata quanto prima e comunque almeno due giorni precedenti la data del Consiglio.

8. Il Presidente, definito l’ordine del giorno della seduta consiliare, incarica l’Ufficio Segreteria della materiale stesura del provvedimento di convocazione del Consiglio e dell’avviso contenente gli oggetti da trattare da notificare ai Consiglieri. Gli adempimenti di cui sopra, ivi compresa la notifica degli avvisi, dovranno essere conclusi entro il 5^ giorno dalla data stabilita per il Consiglio.

Art. 109 - [Deliberazioni]

1. Le proposte formulate ai sensi del precedente articolo sono sottoposte a deliberazione del Consiglio.

2. Nel caso di proposte contenenti uno o più pareri negativi il Consiglio, se ritiene di deliberare in modo difforme, deve adeguatamente motivare la propria decisione.

3. Nel caso in cui la proposta subisca una modifica sostanziale in sede di decisione del Consiglio, tale decisione deve essere sottoposta nuovamente ai pareri di cui al 2^ comma del precedente articolo 108.

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono assistere alle sedute del Consiglio al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati.

Art. 110 - [Pubblicazioni delle deliberazioni]

1. Le deliberazioni del Consiglio devono essere pubblicate a cura del Segretario Generale, o suo delegato mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Il Segretario Generale certifica in calce ad ogni deliberazione l’avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 111 - [Controllo ed esecutività delle deliberazioni consiliari]

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono soggette al controllo preventivo di legittimità solo ed esclusivamente quando riguardano le seguenti materie:

a] Statuto e relative modifiche;

b] Regolamenti di competenza del C.C., esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile;

c] Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

d] Rendiconto della gestione.

2. Le deliberazioni del Consiglio soggette a controllo diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse l’Organo Regionale di Controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, nel quale siano indicate le norme violate.

3. Qualora il Comitato Regionale di Controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi, questi sono forniti dal Sindaco oppure dal Consiglio, su espressa richiesta dell’Organo di Controllo.

4. Se i chiarimenti e gli elementi integrativi possono essere forniti oralmente, vi provvederanno il Sindaco, recandosi in udienza all’Organo di Controllo.

5. Le deliberazioni consiliari diventano esecutive prima del decorso del termine di cui al comma 1, se il Comitato Regionale di Controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità .

6. Nel caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 112 - [Annullamento, revoca e modifica deliberazioni]

1. Il Consiglio, nell’esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il Consiglio, nell’esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l’emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. L’annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all’esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.

4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.

5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell’annullamento, revoca o modifica introdotti.

Art. 113 - [Ratifica deliberazioni d’urgenza della Giunta]

1. La Giunta può , in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità , prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Sono comprese tra le variazioni di bilancio gli storni di fondi da un capitolo esuberante a un capitolo deficitario di bilancio.

2. L’urgenza determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette decadono se non sono ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data di adozione.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o ratifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta ai sensi del presente articolo sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte dell’Organo Regionale di Controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 33, della legge 15/05/1997, n. 127.

T I T O L O 5^

MOZIONE DI SFIDUCIA E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

Documenti correlati