1. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto.
2. Nel caso in cui trascorrano 30 minuti dall’ora indicata nell’avviso di convocazione ed eseguito l’appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.
3. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità , disporre la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei Consiglieri é inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti é tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
Art. 63 - [Numero legale]
1. Il Consiglio delibera con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune salvo i casi per i quali la legge, lo statuto e il presente regolamento prevedono una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendo raggiunto il numero dei presenti, alla seconda convocazione il numero legale per la validità della seduta é raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
Art. 64 - [Adunanze di seconda convocazione]
1. L’adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, per ogni
argomento iscritto all’ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziatasi con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, é pure considerata di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. L’adunanza di 2^ convocazione ha luogo non prima di 24 ore e non oltre i 10 giorni successivi alla seduta di 1^ convocazione.
4. In seconda convocazione, fatti salvi i provvedimenti nei quali incombe una scadenza stabilita dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, prevista nei 5 giorni successivi, é richiesta la partecipazione della metà dei consiglieri in carica, senza computare fra essi il Sindaco, nei seguenti atti:
• costituzione di istituzioni o aziende speciali;
• statuto di aziende speciali;
• la partecipazione a società di capitali;
• disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
• assunzione diretta dei pubblici servizi;
• regolamenti;
• bilanci annuali e pluriennali;
• strumenti urbanistici generali e variazione degli stessi;
• i programmi;
• il conto consuntivo;
• la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
• l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
• l’emissione di prestiti obbligazionari;
• l’esame del referto per gravi irregolarità del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L’aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell’adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 55, comma 6^, del presente regolamento.
6. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.
Art. 65 - [Apertura della seduta]
1. Il Presidente dopo aver accertato sulla base dell’appello nominale dei Consiglieri eseguito dal Segretario la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Art. 66 - [Attribuzioni del Presidente]
1. Al Presidente della seduta spettano le attribuzioni previste dai precedenti articoli 10 e 11.
Art. 67 - [Pubblicità e segretezza delle sedute]
1. Le sedute dei Consigli sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:
a] quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
b] quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone. Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
c] quando la segretezza della seduta é richiesta dalla legge;
d] quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
2. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli assessori extraconsiliari.
Art. 68 - [Nomina degli scrutatori e loro attribuzioni]
1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di n.
3 scrutatori effettivi e n. 3 supplenti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell’accertamento dei relativi risultati per la proclamazione degli stessi.
2. La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.
3. Gli scrutatori [unitamente al Presidente ed al Segretario dell’Assemblea] hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia particolarmente che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede e pronunciandosi sulla loro validità salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; indi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta, o parte di proposta, o simile.
4. Le schede delle votazioni segrete vengono subito distrutte pubblicamente.
Art. 69 - [Verifica del numero legale]
1. Il numero legale dei Consiglieri deve sussistere non solo all’inizio dell’adunanza, ma anche al momento della votazione, quando cioé la volontà del consesso si manifesta.
2. Il Presidente, durante la seduta, non é obbligato a verificare se il Consiglio sia oppure non in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno o più Consiglieri.
3. Prima, però , di ogni votazione, deve essere accertata la presenza dei Consiglieri, nel numero legale prescritto dalla legge.
Art. 70 - [Approvazione verbale della seduta precedente]
1. Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale quando sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni entro le 48 ore successive.
3. Sul verbale non é concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso si intende approvato senza votazione, se invece siano proposte rettifiche queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano a norma del successivo art. 85. L’approvazione del verbale non costituisce atto deliberativo del Consiglio.
6. L’approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
Art. 71 - [Comunicazioni del Presidente]
1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d’uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio Comunale, senza che questi sia chiamato a deliberare su di esse.
2. Sulle comunicazioni del Presidente ciascun Consigliere può fare brevi osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscrivere all’ordine del giorno dell’adunanza successiva.
Art. 72 - [Argomenti ammessi alla trattazione]
1. Dopo le comunicazioni del Sindaco e, in mancanza di queste, dopo l’approvazione del verbale, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all’ordine del giorno.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all’ordine del giorno.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza.
4. Le celebrazioni e le comunicazioni devono essere contenute nel limite di 10 minuti. Sulle medesime ciascun Consigliere può fare osservazioni o raccomandazioni, contenute nel limite di 5 minuti, nonché presentare proposte o mozioni da iscriversi nell’ordine del giorno dell’adunanza successiva.
5. Durante la seduta sono vietati manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non é ammissibile l’inosservanza delle leggi e del presente regolamento interno di procedura.
Art. 73 - [Ordine di trattazione degli argomenti]
1. Gli argomenti posti all’ordine del giorno vengono trattati nell’ordine secondo il quale sono iscritti nell’avviso di convocazione, come stabilito dal precedente art.59.
2. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, quando motivi d’urgenza e di opportunità lo consiglino, l’ordine di trattazione degli argomenti in discussione può essere invertito dal Consiglio in qualunque momento.
3. La proposta di variazione, se nessun Consigliere vi si oppone, si ritiene senz’altro accettata, altrimenti é sottoposta al voto del Consiglio, senza discussione.
4. Nel caso in cui una parte degli argomenti previsti sia da trattarsi in seduta pubblica e un’altra in seduta segreta, quella in seduta pubblica avrà la precedenza.
5. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiedano sono differite al giorno seguente o anche ad altro successivo le deliberazioni sugli argomenti sottoposti all’ordine del giorno del Consiglio con la procedura d’urgenza, a norma dell’art. 59, comma 6^ del presente regolamento.
6. Ciò può essere chiesto anche per la trattazione di argomenti aggiunti all’ordine del giorno successivamente alla diramazione degli inviti di convocazione o comunicati ai Consiglieri non più di 24 ore prima.
7. Qualora, poi, non riconosca i motivi di urgenza, il Consiglio rinvia gli argomenti a nuova convocazione, da avvenire con l’osservanza dei termini normali fissata dalla legge ed in ossequio al disposto dell’art. 55, comma 5^, del presente regolamento.
Art. 74 - [Discussione su vari argomenti]
1. La discussione, su ciascun argomento, é aperta con l’enunciazione, da parte del Presidente, dell’oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente stesso o dell’Assessore del ramo o del Consigliere proponente o del relatore.
2. La relazione può essere omessa, oppure riassunta per sommi capi, ove fosse stata, per iscritto, trasmessa ai Consiglieri, prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.
3. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione e sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l’ordine delle richieste. Hanno però la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d’ordine ai fini di richiamare la presidenza all’osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni o per proposte pregiudiziali o sospensive di cui al successivo art. 80 o per fatto personale, intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere o l’attribuzione di opinioni diverse da quelle da lui manifestate.
4. Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
5. L’oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all’argomento in discussione, o perdersi in ripetizioni e prolissità inopportune o usare parole che possono inasprire od offendere.
6. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
a) 10 minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione e 9 minuti per i capogruppo che ne facciano richiesta, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art.42, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, oltre ad una replica di 8 minuti;
b) 8 minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza, oltre ad una replica di 5 minuti;
c) 5 minuti per le questioni pregiudiziali e sospensive e per la presentazione degli emendamenti.
7. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente gli può togliere la parola, dopo averlo invitato a concludere.
8. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta palesemente dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può toglierli la parola, se il Consigliere, dopo il secondo invito ad astenersi, persiste nel suo atteggiamento.
9. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cui ai commi precedenti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale e distribuirlo in copia ai consiglieri presenti.
10. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
11. Per specifici argomenti, con il voto favorevole della metà dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco, il Consiglio può aumentare i tempi e il numero degli interventi a disposizione, anche limitatamente ai soli Capigruppo; la proposta costituisce questione pregiudiziale.
12. Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale gli interventi non sono soggetti a termini di durata.
13. Il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori possono parlare in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno e emendamenti presentati, o, infine, per semplici spiegazioni di fatto.
Art. 75 - [Disciplina degli interventi]
1. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull’argomento in discussione.
2. I Consiglieri parlano dal loro posto, rivolgendo la parola all’intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.
3. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
4. A nessuno é permesso di interrompere chi parli, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all’argomento.
5. Il Presidente dà la parola a coloro che l’hanno chiesta e nell’ordine della domanda, salvo che qualcuno dei richiedenti non dichiari di cedere il proprio turno ad altri.
6. Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, se non per una questione di carattere incidentale, per l’eventuale discussione particolareggiata, per la formulazione delle proposte, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
7. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un’altra seduta.
8. Se il Presidente ha richiamato due volte, per i motivi dell’art. 74 comma 5, un Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni, può togliergli la parola per il resto della discussione. Se il Consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.
Art. 76 - [Mozione d’ordine]
1. E’ mozione d’ordine il richiamo verbale al Presidente all’osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l’ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più Consiglieri.
2. Sull’ammissione, o meno, di ogni mozione d’ordine, si pronuncia il Presidente.
Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d’ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà , valutata l’importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
Art. 77 - [Formulazione puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri]
1. Ogni Consigliere ha diritto, su ciascun affare iscritto all’ordine del giorno, durante od al termine della discussione o di rinviare il provvedimento proposto dal relatore, ovvero di formulare controproposte.
2. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, emendamenti o schemi di deliberazione. Esse possono tuttavia essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali; in tal caso, però, sarà cura del Presidente, con l’assistenza del Segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle al voto del Consiglio.
3. La presentazione degli emendamenti ha lo scopo di favorire l'esercizio dell'azione correttiva e/o integrativa da parte dei Consiglieri comunali, al fine di migliorare il contenuto dispositivo dei provvedimenti deliberativi in funzione del pubblico interesse dell'Ente.
4. La facoltà di presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri comunali deve essere improntata ai principi di correttezza e buona fede e non può essere, surrettiziamente, utilizzata per ostacolare, ritardare o inibire l'adozione, in tempo utile, delle deliberazioni consiliari.
5. Ferma restando la tempistica per la presentazione degli emendamenti al bilancio, prevista dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli emendamenti devono, di norma, essere presentati con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per lo svolgimento della seduta consiliare ed essere, altresì, regolarmente corredati dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Su proposta del Presidente del Consiglio, da sottoporre immediatamente a votazione, previe dichiarazioni di voto, il Consiglio può deliberare di discutere e votare gli emendamenti presentati nella medesima seduta, semprechè in aula siano presenti i funzionari incaricati di esprimere i pareri di cui sopra ed a condizione che questi ultimi siano in grado di esprimerli compiutamente seduta stante. In caso contrario, gli emendamenti stessi non potranno essere né discussi, né votati.
7. Al termine della discussione generale il Consiglio Comunale ed il relatore esprimono il loro parere sulle proposte presentate, che vengono subito poste in votazione, a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.
8. Gli ordini del giorno, gli emendamenti e le proposte ritirate dal presentatore possono essere fatti propri da altri.
Art. 78 - [Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità ]
1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull’argomento nel corso della discussione. Il Presidente, data lettura dell’ordine del giorno, dell’emendamento o
della proposta, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
Art. 79 - [Fatto personale]
1. E’ fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non é accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non é ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
6. Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità , può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell’accusa; alla Commissione, composta di 3 membri, il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente al Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
Art. 80 - [Questione pregiudiziale e sospensiva]
1. La questione pregiudiziale, cioé che un dato argomento non debba discutersi e la questione sospensiva, cioé che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione.
Il Presidente, tuttavia, ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.
Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di 10 minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di
3. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di