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Delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore nel massimo a 5

Nel documento PROCURA DELLA REPUBBLICA (pagine 26-31)

anni, determinata ai sensi dell'art. 4 c.p.p. (artt. da 314 a 335 c.p.).

a) per l'ordinaria intercettazione, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

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- sussistano sufficienti indizi di reato;

- l'intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

- si applica la disciplina derogatoria di cui all'art. 13 del D.L. 13.5.1991 n. 152 (conv. con modif. nella legge 12.7.1991 n.203) sulla durata delle intercettazioni (quaranta giorni), nonché la possibilità di disporre la proroga per periodi di venti giorni;

- inoltre, nei luoghi indicati all'art. 614 c.p. è sempre possibile;

b) per l'intercettazione con captatore informatico su dispositivo portatile, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- occorre indicare le ''ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini";

- nei luoghi indicati all'articolo 614 c.p. occorre la «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo»;

- si applica la disciplina derogatoria di cui all'art. 13 del D.L. 13.5.1991 n. 152 (conv. con modif. nella legge 12.7.1991 n.203) sulla durata delle intercettazioni (quaranta giorni), nonché la possibilità di disporre la proroga per periodi di venti giorni;

- è consentito il decreto di urgenza da parte del pubblico ministero che deve indicare anche «le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice".

IV.- Delitti di criminalità organizzata relativi ad associazioni (art. 416 c.p. e leggi speciali) diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.:

a) per l'ordinaria intercettazione, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- sussistano sufficienti indizi di reato;

- l'intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

- si applica la disciplina derogatoria di cui all'art. 13 del D.L. 13.5.1991 n. 152 (conv. con modif. nella legge 12.7.1991 n.203) sulla durata delle intercettazioni (quaranta giorni), nonché la possibilità di disporre la proroga per periodi di venti giorni;

- inoltre, nei luoghi indicati all'art. 614 c.p. è sempre possibile;

b) per l'intercettazione con captatore informatico su dispositivo portatile, questi i presupposti e requisiti del decreto autorizzativo:

- occorre indicare le «ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo

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svolgimento delle indagini» e «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono»;

- sussistono i limiti previsti ordinariamente, perciò, nei luoghi indicati all'articolo 614 c.p., l'intercettazione «è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa»;

- non è consentito il decreto di urgenza del pubblico ministero.

§10.- La trascrizione ai fini processuali delle intercettazioni.

10.1- Conformemente al dettato normativo - che consente la trascrizione delle intercettazioni anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo del dibattimento di cui all’art. 431 c.p.p. - è opportuno, nella prospettiva dell’accelerazione del processo e della semplificazione delle attività dell’Ufficio, che il Pubblico Ministero, già allatto dell'esercizio dell'azione penale, provveda a trasmettere al GUP (ovvero al giudice richiesto del decreto di giudizio immediato), la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ritenute utili a sostegno dell'accusa in giudizio, così assicurandosi l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento.

L’adozione di questa prassi, prevista anche dall’innovazione normativa sopra citata, consente di giungere al momento della escussione dei testi, nel corso del dibattimento, con le trascrizioni già effettuate e, quindi, di poter chiedere i necessari chiarimenti ai testi di polizia giudiziaria (così evitando ogni questione sulla possibilità che i testi di polizia giudiziaria riferiscano sul contenuto delle intercettazioni) e "contestare" il contenuto delle conversazioni ai testi privati, laddove questi ultimi tendano a riferire fatti e circostanze difformi rispetto al contenuto delle suddette tracce captative.

§11.- Accesso all'Archivio Digitale delle Intercettazioni e all’Archivio Digitale Documentale.

11.1- Il Procuratore della Repubblica garantisce la direzione e sorveglianza della tenuta dellArchivio Digitale delle Intercettazioni, consentendo l’accesso allo stesso nei limitati casi disciplinati dagli artt. 89 e 89-bis Disp. att. c.p.p., al fine della preservazione del divieto di divulgazione e di circolazione delle captazioni irrilevanti o inutilizzabili.

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11.2- La documentazione e le fonie custodite nell'Archivio delle intercettazioni, costituiti dalle captazioni non rilevanti o inutilizzabili, è suscettibile di esame, consultazione e ascolto, ma di essa non può essere estratta copia.

11.3- L’ascolto avverrà avvalendosi delle apposite postazioni ubicate presso il predetto Archivio, al quale potranno accedere, secondo quanto stabilito dall’art.

89-bis, comma 2°, Disp. att. c.p.p., i Difensori delle parti, eventualmente assistiti da interpreti e/o consulenti, nonché, ove necessario per specifiche finalità, il Giudice, il Pubblico Ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli Ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto.

L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale ovvero per specifici RIT o progressivi.

11.4- Sino alla definitiva decisione del Giudice sulla composizione del fascicolo, la competenza sull’autorizzazione all’accesso sarà del Pubblico Ministero titolare del procedimento, al quale i Difensori ovvero gli altri utenti interessati potranno presentare motivata istanza. Successivamente, l'autorizzazione sarà espressa dal Procuratore della Repubblica o da un suo delegato.

11.5- I difensori riceveranno la relativa abilitazione direttamente presso gli uffici dell'Archivio digitale delle intercettazioni, dal personale dedicato mediante accesso al c.d. cruscotto.

Presso gli stessi uffici, i soggetti autorizzati potranno sia ascoltare le fonie che accedere all’Archivio Riservato TIAP per la consultazione della relativa parte documentale.

11.6- Nel caso di archiviazione del procedimento, l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni è subordinato ad un provvedimento autorizzativo del Procuratore della Repubblica o di un suo delegato.

11.7- Specifici protocolli saranno adottati per regolare l’ingresso all’Archivio Digitale delle intercettazioni, ai fini dell’esercizio delle attribuzioni processuali, del Procuratore Generale, nei casi di avocazione, o del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

11.8- In ogni caso, le modalità di svolgimento delle funzioni proprie dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni e delle correlate attività di accesso ai dati ivi conservati, da parte dei soggetti a ciò legittimati, saranno definite con separato decreto del Procuratore della Repubblica, da adottarsi in funzione di

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garanzia della tutela del segreto su quanto custodito e del corretto trattamento dei relativi dati personali (art. 89-bis Disp. att. c.p.p.).

11.9- L'Archivio Riservato Documentale, destinato a contenere la sola documentazione cartacea inerente alle attività di intercettazione, già digitalizzata per intero e contenuta nel TIAP, sarà allocata in stanze dedicate, con ingresso chiuso ai non autorizzati e costantemente monitorato. Ad esse sarà possibile accedere solo in via eccezionale e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o di un suo delegato, qualora sia indispensabile la verifica della conformità della copia informatica all'originale.

§12.- Trasferimento per competenza.

12.1- Nel caso di trasmissione del fascicolo ad altro Ufficio per competenza, cui accede anche la trasmissione di esiti di attività di intercettazione, l’Ufficio intercettazioni (C.I.T.) assumerà contatti con l’Ufficio intercettazioni della Procura di destinazione, al fine di individuare le modalità di riversamento nel relativo archivio digitale, con le operazioni conseguenziali, comprendenti anche le eventuali possibili cancellazioni.

12.2- La Segreteria del magistrato titolare del procedimento, con l’eventuale assistenza dei tecnici informatici, provvederà a riversare, su supporti allegati al fascicolo, i dati relativi ai documenti digitalizzati presenti nella sezione "archivio riservato" del T.I.A.P., concordando tempi e modalità di cancellazione con la Procura di destinazione.

§13.- Disposizioni finali.

13.1- Si fa riserva di modificare ed integrare le direttive e le disposizioni fin qui esposte alla luce dei dati di esperienza desumibili dalle prime applicazioni, anche attraverso il confronto con l’Avvocatura, dell’emersione di eventuali criticità applicative e del consolidamento dei primi orientamenti giurisprudenziali, oltre che dell'evoluzione delle tecnologie impiegate ai fini delle captazioni, nonché delle implementazioni dei sistemi informatici di gestione delle relative procedure.

TORE DELLA REPUBBLICA LVATORE M. CURCIO

444701.

13.2- Il Sostituto del Procuratore delegato alla tenuta e sorveglianza dell'Archivio Digitale Intercettazioni assicura, d'intesa, per gli aspetti di rispettivo interesse, con il MAGRIF, il Direttore amministrativo ed il Funzionario Responsabile e personale addetto all'Ufficio C.I.T., il costante monitoraggio delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, informando senza ritardo il Procuratore della Repubblica di ogni criticità rilevante per l'efficace direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Si comunichi altresì, a cura della Segreteria, al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, all'Autorità di Garanzia della protezione dei dati personali ed al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

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