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PROCURA DELLA REPUBBLICA

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Academic year: 2022

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PALAZZO DI GIUSTIZIA PIAZZA REPUBBLICA, N.2 -88046 LAMEZIA TERME

(CENTR.:+3909684981110968498419 2FAX:+39096822087 E-MAIL: procura.lameziaterme@giustizia.it

PRESSO IL T RIBUNALE DI L AMEZIA T ERME

__________________________

Prot. N°. 2254/2020 Lamezia Terme, 31 agosto 2020 Ai Sostituti Procuratore

Ai Vice Procuratori Onorari Al Direttore Amministrativo

Al Funzionario Responsabile del C.I.T.

Alle Segreterie Penali

SEDE Al Sig. Questore di

CATANZARO (con preghiera di diramazione a tutti gli Uffici dipendenti) Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di

CATANZARO (con preghiera di diramazione a tutti i Comandi dipendenti) Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di

CATANZARO (con preghiera di diramazione a tutti i Comandi dipendenti) Al Sig. Comandante del Gruppo Carabinieri di

LAMEZIA TERME (con preghiera di diramazione a tutti i Comandi dipendenti) Al Sig. Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di

LAMEZIA TERME (con preghiera di diramazione a tutti i Comandi dipendenti) Al Sig. Dirigente del Commissariato di P.S. di

LAMEZIA TERME Ai Sig. Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria

SEDE

e, per conoscenza:

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di

CATANZARO Al Sig. Presidente del Tribunale di

LAMEZIA TERME Al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

LAMEZIA TERME Al Sig. Presidente della Camera Penale di

LAMEZIA TERME ________________________

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LINEE GUIDA

concernenti l’applicazione delle disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni e/o comunicazioni, introdotte dal Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n°. 216, successivamente modificate con Decreto legge 30 dicembre 2019, n°. 161, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2020, n°. 7.

Il Procuratore della Repubblica

All'esito dei plurimi interventi normativi che si sono succeduti in materia di intercettazione di conversazioni e/o comunicazioni, muovendo dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n°. 216, successivamente modificato con decreto legge 30 dicembre 2019, n°. 161, convertito, a sua volta, con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n°. 7, è ormai cristallizzata la nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni (indicata come riforma delle intercettazioni), prevista agli artt. da 266 a 271 c.p.p., nonché agli artt. 89 e 89- bis Disp. att. c.p.p. e da numerosi provvedimenti attuativi.

Il succedersi dei vari interventi legislativi, in uno con la particolare specificità delle tematiche ad oggetto e la necessità di un progressivo confronto ed approntamento delle necessarie strumentazioni tecnico-informatiche, hanno suggerito di procedere all’adozione delle presenti linee guida e del modello organizzativo dell’Ufficio di Procura di Lamezia Terme in un contesto, oramai, consolidato, anche all’esito delle verifiche di funzionalità tecnica relative alle fasi di conferimento, fruizione ed ascolto delle intercettazioni.

§1.- Premessa e definizioni

Il d.l. 30 dicembre 2019, n.ro 161 (successivamente modificato in sede di conversione), in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ridisegna la disciplina delle intercettazioni approvata con la c.d. "riforma Orlando" (l. 29 dicembre 2017, n. 216).

La normativa regolamenta, anzitutto, il sistema di archiviazione degli atti delle intercettazioni e detta una serie di disposizioni ad esso collegati, quale quella

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dell’art. 415 bis c.p.p. e dell’art. 454 c.p.p., protese ad armonizzare taluni istituti processuali con il nuovo regime. Si è disciplinato, poi, il c.d. captatore informatico e si è ampliato il novero dei casi di utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento. E’ stata, infine, prevista una nuova modalità redazionale delle richieste cautelari, ai sensi dell’art. 291 c.p.p.

Con la presente direttiva, pertanto, si intende fornire una prima serie di linee guida intese ad orientare ed uniformare le prassi dell'Ufficio e della Polizia giudiziaria.

Sempre in premessa, si ricorda che, la nuova disciplina, sì applica alle operazioni di intercettazione inerenti ai soli procedimenti penali iscritti a far data dal 01.09.2020.

Il legislatore ha previsto, quale linea di confine tra nuova e vecchia normativa, il principio per cui la nuova disciplina è riservata ai procedimenti iscritti dopo la data del 31 agosto 2020.

Risulta, quindi, fondamentale definire la nozione di "procedimento pendente".

Appare utile, in proposito, mutuare dalla consolidata interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità in punto di "altro procedimento" (ai sensi dell’art.

270 c.p.p.). In sostanza, ed estrema sintesi, la nozione di procedimento deve ancorarsi alla notizia di reato in esso contenuta. Ciò in quanto, il concetto di

"procedimento", deve essere letto in una accezione meramente sostanziale e non già legata al dato formale del riferimento numerico che identifica il fascicolo del Pubblico Ministero. Com’è noto, la giurisprudenza afferma che "medesimo" è il procedimento nel quale due notizie di reato siano connesse ai sensi dell’art. 12 c.p.p., anche se contenute in distinti fascicoli. Non conta l’ubicazione delle notizie di reato, che ben possono essere processualmente separate (come si evince dalla lettera dell’art. 17 c.p.p., nella parte in cui la riunione di procedimenti è meramente potenziale). Quel che rileva è il dato sostanziale, vale a dire la sussistenza di profili di connessione. Viceversa, due notizie di reato presenti nello stesso fascicolo, laddove non siano connesse, non rientrano nel concetto di stesso procedimento.

Consegue che, ai fini che oggi interessano, la disciplina di nuova introduzione si applicherà ai procedimenti aperti dopo il primo settembre 2020.

Ovviamente, una notizia di reato acquisita dopo il primo settembre 2020, connessa, ai sensi dell’articolo 12 del codice di rito, ad una fattispecie presente in un procedimento pendente al 31 agosto del 2020, ancorché contenuta in un

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procedimento formalmente iscritto dopo il primo settembre 2020, dovrà informarsi alla disciplina previgente.

Specularmente, laddove una notizia di reato non connessa a quella per cui si procede dovesse essere acquisita in un fascicolo già pendente al 31 agosto 2020, la stessa cadrà sotto l’imperio della nuova normativa.

La disciplina di nuova introduzione si è innestata, innanzitutto, nella fase di acquisizione del materiale intercettivo, attraverso la creazione di un archivio riservato documentale e digitale.

Tutto questo impone una riorganizzazione dell’Ufficio in modo tale da permettere il rispetto dei principi normativi.

Si precisa che, ai fini della presente circolare, per Archivio riservato delle intercettazioni (art. 89-bis disp. att. e art. 269 c.p.p.) si deve intendere l'insieme della parte documentale, anche informatica, relativa alle attività di intercettazione e delle registrazioni delle conversazioni e/o comunicazioni oggetto di intercettazione, che sostituirà il precedente sistema basato sulla conservazione dei supporti magnetici presso l’ufficio intercettazioni.

Esso si compone di:

- «Archivio digitale delle intercettazioni», ovvero i server dedicati collocati all’interno di un locale della Procura della Repubblica, destinato a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del Pubblico Ministero (c.d. conferimento);

- «Archivio Riservato Tiap», ovvero la partizione di TIAP-DOCUMENT@

dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell’attività. Il Pubblico Ministero, come si specificherà nel prosieguo, quando ritenuto opportuno ai fini della progressione dell’attività investigativa, provvederà a far riversare, dalla partizione riservata del TIAP a quella ordinaria, gli atti e i verbali destinati ad essere utilizzati a fini processuali. Si rammenta che la parte documentale, contenuta nell’archivio riservato del TIAP, non concorre a formare il fascicolo processuale fino a quando il Pubblico Ministero non darà direttive per il riversamento nella parte ordinaria del TIAP. Analogamente, i sotto-fascicoli cartacei non verranno materialmente inseriti nell’incarto fisico, in assenza di direttiva del Pubblico Ministero. Sarà poi il magistrato assegnatario a decidere le sorti del materiale non utilizzato, facendolo confluire in appositi fascicoli

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stralcio, con i quali imprimere la destinazione processuale del materiale non osteso. Il materiale che comporrà il fascicolo del Pubblico Ministero sarà, ovviamente, osteso al momento processualmente ritenuto opportuno.

- «Archivio riservato documentale», ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte dei Pubblico Ministero.

Per conferimento delle intercettazioni si intende il deposito dei verbali e delle registrazioni, trasmesse al Pubblico Ministero dalla polizia giudiziaria, nell’archivio di cui all’art. 269, comma I c.p.p. Il conferimento, che non presuppone alcuna comunicazione ai difensori delle parti, consiste, materialmente, nel riversamento delle registrazioni e dei verbali nell’archivio digitale.

Tale conferimento deve essere operato immediatamente, al termine della complessiva attività di intercettazione, comprensiva di ascolto, trascrizione e redazione dei verbali inerenti le comunicazioni rilevanti.

Per deposito delle intercettazioni si intende la procedura prevista dall’art. 268 comma 4, seconda parte, e commi 5 e 6, c.p.p., consistente nella messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e dei verbali (unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato lintercettazione), finalizzata alla definitiva acquisizione al fascicolo di quelle ritenute rilevanti ed utilizzabili, entro cinque giorni dalla cessazione delle operazioni, da intendersi come chiusura dei singoli R.I.T.

E’ prevista l’ipotesi che il Pubblico Ministero, laddove dal deposito immediato possa derivare grave pregiudizio alle investigazioni, previo apposita richiesta al Giudice per le indagini preliminari, possa ritardare il deposito delle intercettazioni non oltre il termine di chiusura della fase investigativa.

§2.- I rapporti con la polizia giudiziaria e gli obblighi di cui all’art. 268, comma 2 bis, c.p.p.

2.1- Il Pubblico Ministero, nel quadro della sua potestà di vigilanza e direzione delle indagini, dovrà assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni rilevanti ed utilizzabili a fini processuali.

A tali fini avvierà un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organismi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni, al fine di non

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documentare intercettazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili. I casi dubbi dovranno essere tempestivamente sottoposti alla valutazione del Pubblico Ministero, opportunamente interpellato, anche per le vie brevi, al fine di vagliarne il contenuto e decidere se inserirle o meno nei verbali e/o nelle annotazioni, in quanto effettivamente rilevanti.

2.2- Il Pubblico Ministero dovrà, in particolare, vigilare affinché nei verbali di trascrizione non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268, comma 2 bis, c.p.p.). Laddove le conversazioni siano parzialmente rilevanti, e, al contempo, rechino espressioni lesive o rientrino nei casi di divieto, il confronto con il Pubblico Ministero sarà fondamentale per verificare se, e in che misura, riportare il testo della conversazione in atti, fermo restando che la selezione del materiale non stravolga la intellegibilità della conversazione.

2.3- La polizia giudiziaria nei brogliacci di ascolto:

a) nei casi di conversazioni inerenti ad espressioni lesive della reputazione o a dati sensibili (per dati sensibili si intendono quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679: dati sensibili che rivelino l’origine raziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) e non rilevanti ai fini delle indagini, dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo, data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione

«conversazione non rilevante: relativa a dati personali sensibili» ovvero

«conversazione/parte di lesiva della reputazione»;

b) nei casi di conversazioni con Difensori o con Parlamentari, dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti conversanti, gli estremi identificativi del progressivo con data e orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione «conversazione con difensore»

ovvero «conversazione con parlamentare»;

c) nei casi di conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, dovrà limitarsi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del

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progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione

«conversazione / parte conversazione non attinente all’oggetto dell’indagine».

2.4- Delle intercettazioni rilevanti la polizia giudiziaria riferirà al Pubblico Ministero con annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti.

A tali informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali, che riporteranno lo stralcio del solo contenuto rilevante o, qualora richiesto dal Pubblico Ministero, dell'intera conversazione.

2.5- Le annotazioni di polizia giudiziaria che riferiscono degli esiti delle intercettazioni non potranno essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di Polizia e nel Sistema Informativo Interforze (SDI) del Ministero dell'Interno, senza l’autorizzazione scritta del Pubblico Ministero. In nessun caso, comunque, potrà ritenersi consentita la conservazione, in quei sistemi informativi, di dati riferiti ad intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

§3.- Gestione delle operazioni di intercettazione: parte documentale ed incombenti di segreteria. Rapporti con l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

3.1- La gestione del flusso autorizzativo relativo alle operazioni di intercettazione avverrà, mediante utilizzo dell’applicativo TIAP, ed in particolare mediante accesso e gestione della pagina relativa a ciascun procedimento penale alla voce "Archivio Riservato" (una volta aperto il procedimento penale in TIAP, cliccare freccetta in alto a destra: si apre la tendina con "accesso ad archivio riservato" – ATTENZIONE aprire un solo archivio riservato per procedimento, suddividendo quindi i relativi RIT).

3.2- Per assicurare il conferimento nell'Archivio digitale delle intercettazioni è necessario che a ciascun RIT corrisponda un singolo "bersaglio". Sarà comunque possibile inoltrare un’unica richiesta (cui potrà far seguito un unico decreto autorizzativo) relativa a molteplici RIT, che dovrà essere copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e digitali relative ai RIT di interesse.

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3.3- L'ufficio del Pubblico Ministero ha accesso diretto al nuovo registro Mod.

37 delle intercettazioni. Sino all’implementazione dei nuovi programmi informatici, la procedura per il rilascio del RIT e per tutte le relative annotazioni, resta identica a quella in vigore (successivamente saranno forniti appositi format per i decreti di intercettazione, di proroga e di cessazione delle attività, compilati a cura del P.M. ed inseriti nel registro Mod. 37, per la registrazione automatica e l’ottenimento diretto del RIT).

3.4- La trasmissione al GIP delle richieste avverrà - sino alla elaborazione di uno specifico protocollo con il Tribunale - con un sistema di "doppio binario", inviando sia il sottofascicolo a mezzo segreteria sia mediante l’inserimento digitalizzato nel sistema informatico TIAP, inviando gli atti ed abilitando l’ufficio GIP. Nel caso di proroghe, sarà sufficiente inviare in cartaceo la sola richiesta del Pubblico Ministero, senza allegazione dell’annotazione, già contenuta nel sistema TIAP.

3.5- Le segreterie dei pubblici ministeri, eventualmente con la collaborazione della P.G. assegnata all’Ufficio, cureranno l'inserimento degli atti sotto indicati, esclusivamente in cartelline e faldoni cartacei "dedicati", da custodirsi presso l'ufficio del Pubblico Ministero, e, contestualmente, previa digitalizzazione, all’interno dell’Archivio Riservato TIAP:

- annotazioni di P.G. contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione e/o alla proroga, unitamente agli allegati in cui siano riportati verbali e/o stralci di verbali delle intercettazioni;

- richieste del Pubblico Ministero di autorizzazione all’intercettazione e/o alla proroga e decreti d’urgenza;

- decreti di autorizzazione e/o di convalida del GIP;

- richieste di ritardato depositato e relativi decreti autorizzativi;

- altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione.

I brogliacci di accolto verranno gestiti esclusivamente in formato elettronico unitamente alle fonie cui fanno riferimento.

3.6- A ciascun Pubblico Ministero, previo concerto con il Procuratore della Repubblica, compete la decisione in ordine alle profilature dei componenti del proprio ufficio (P.G., personale di segreteria). Si segnala che la profilatura a TIAP ordinario può essere distinta da quella all’Archivio Riservato TIAP ed è

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altresì possibile escludere specifici soggetti ordinariamente autorizzati all'accesso a TIAP dalla visibilità di singoli procedimenti penali.

3.7- Sino alla elaborazione di un protocollo con il Tribunale che preveda che, a cura della Cancelleria del GIP, vengano inseriti gli atti autorizzativi all'interno del sistema TIAP, anche tali atti dovranno essere inseriti nell'Archivio Riservato TIAP a cura della Segreteria del P.M., in modo da completare la formazione del fascicolo digitale.

§4.- Gestione e chiusura delle operazioni di intercettazione. Incombenti della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero.

4.1- L’esecuzione delle operazioni di intercettazione avverrà secondo le modalità attualmente vigenti, mediante individuazione del gestore delegato e conservazione degli esiti delle attività tecniche nei server dedicati dal medesimo gestore, allocati all'interno della Procura, con possibilità di trasferimento dell'ascolto(remotizzazione) anche presso i locali designati della P.G. delegata.

4.2- Le registrazioni ed i verbali delle intercettazioni dovranno essere trasmessi dalla polizia giudiziaria al Pubblico Ministero immediatamente, per essere conferiti nell'archivio delle intercettazioni.

Sarà, quindi, onere della P.G, procedere a tale deposito al momento della cessazione della complessiva attività d’intercettazione, coincidente con l’ultimazione degli ascolti e la redazione dei relativi verbali, attività indispensabile anche al fine di effettuare l’opportuna selezione delle conversazioni rilevanti da quelle non rilevanti nell’ambito di una migliore ricognizione ed analisi dei dati acquisiti. Al fine di mantenere l'accesso ai server dei gestori, alla cessazione delle operazioni di registrazione relative ad ogni singolo RIT, la P.G. indicherà un termine per procedere all’ultimazione delle operazioni di cui all'art. 268 c. 2 c.p.p., chiedendo di essere autorizzata a conservare l’accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali.

In tal caso, il P.M. deve necessariamente richiedere al GIP l’autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni relative allo specifico RIT cessato, non oltre la conclusione delle indagini preliminari, come previsto dall'art. 268, comma 5, c.p.p., fermo restando l’imprescindibile presupposto relativo al grave pregiudizio derivante all’investigazione in ipotesi di discovery anticipata.

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Eseguito il conferimento, quindi, e verificata la corretta esportazione, le tracce rimarranno nei server delle ditte fornitrici dei servizi intercettivi fino alle operazioni di riascolto, siccome autorizzate dal pubblico ministero, il quale curerà di richiedere il ritardato deposito dei risultati delle operazioni. E infatti, non appare possibile prevedere che il personale di polizia giudiziaria debba fisicamente effettuare le operazioni di ascolto, ai fini della refertazione conclusiva, presso i locali della Procura, poiché ciò comporterebbe un aggravio di costi per le amministrazioni dei corpi di appartenenza e di tempo per il suddetto personale.

Le tracce audio, dunque, anche in considerazione del ritardato deposito richiesto dal P.M., rimarranno nei server delle ditte fornitrici dei servizi intercettivi, al fine di consentire alla polizia giudiziaria di poter effettuare gli ascolti in remoto necessari per l’approntamento delle informative di reato e per mettere nelle condizioni il pubblico ministero di effettuare una selezione delle conversazioni rilevanti e non affette da divieti di utilizzabilità, per il prosieguo dell’attività processuale. Sarà quindi necessario che la polizia giudiziaria chieda al pubblico ministero l’autorizzazione a mantenere l’accesso ai server delle ditte, indicando un termine congruo per l’ultimazione delle operazioni di cui sopra.

Il pubblico ministero verificherà il rispetto di detto termine, valutando di volta in volta di concedere eventuali proroghe, al fine di evitare che si vada ad eludere lo spirito della riforma, volto ad assicurare la massima riservatezza delle intercettazioni.

Una volta scaduto questo termine le aziende fornitrici interromperanno il collegamento dei loro server agli uffici di polizia giudiziaria.

Dopo il conferimento nell’Archivio digitale delle intercettazioni, con l’ausilio della P.G. delegata alle indagini, della P.G. preposta all’ufficio intercettazione, del personale amministrativo e del personale del gestore, si procederà a vigilare sulla correttezza tecnica delle operazioni di conferimento e alla verifica della effettiva funzionalità degli ascolti delle conversazioni conferite, procedendo anche mediante esame a campione delle stesse.

Inoltre, per un periodo transitorio necessario a testare la piena funzionalità del server ministeriale, al fine di comprendere se lo stesso sia idoneo ad immagazzinare la ingente mole di dati, senza alcuna dispersione di prezioso materiale probatorio, le tracce audio-video non verranno cancellate dai server delle ditte nella immediatezza del loro conferimento.

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In particolare, al termine delle operazioni di riascolto, si procederà alla cancellazione dei dati dai SERVER dei gestori e dei dati contenuti in impianti esterni in uso alla PG, all’esito della verifica in ordine alla funzionalità dell’ascolto delle conversazioni conferite.

Nel momento in cui verranno ad essere cancellati i dati dai server delle ditte, le operazioni verranno accompagnate da apposita attestazione delle stesse circa la effettiva distruzione dei dati.

Per quanto riguarda i supporti magnetici nei quali sono contenute le tracce audio- video relative ad operazioni effettuate con impianti di registrazione in uso alla polizia giudiziaria, o comunque esterni alla Procura della Repubblica, gli stessi verranno distrutti dopo il riversamento e la verifica della correttezza delle operazioni. I brogliacci verranno conservati nella parte documentale dell’archivio riservato.

Pertanto, una volta ultimata l’attività di cancellazione delle tracce audio-video dai supporti fisici e dai server delle società accreditate, l’unica sede nella quale le intercettazioni verranno conservate sarà l’archivio digitale delle intercettazioni.

Non sarà in alcun modo consentito il mantenimento dei files audio presso gli uffici di polizia giudiziaria. Al momento del deposito della refertazione, i responsabili dei servizi di PG attesteranno la avvenuta cancellazione delle tracce audio da qualsiasi supporto.

Al fine di evitare che possa esservi dispersione dei dati, inoltre, i periti e consulenti tecnici delegati dall’autorità giudiziaria alla trascrizione delle intercettazioni, all’atto del deposito del loro elaborato finale, daranno atto di avere distrutto ogni supporto contenente le tracce audio-video nonché ogni bozza degli elaborati, da loro formati, recante le trascrizioni delle intercettazioni.

4.3- Alla scadenza del termine concesso alla PG, dunque, salvo eventuale e motivata richiesta di proroga, e comunque non oltre il deposito degli atti ex art.

415-bis o ex art. 454 c.p.p., la P.G. deve depositare immediatamente gli atti delle registrazioni che, entro cinque giorni, devono essere conferiti per la conservazione nell’Archivio Digitale delle Intercettazioni.

4.4- Qualora la P.G. chieda un termine per la conclusione delle operazioni ovvero nel caso in cui il P.M. non chieda il provvedimento di ritardato deposito

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al GIP, il deposito dei verbali delle registrazioni dovrà avvenire immediatamente dopo la cessazione dell'attività.

In tal caso, il Pubblico Ministero provvederà ai sensi dell'art. 268, commi 4° e 6°, c.p.p., procedendo, previo conferimento delle registrazioni nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni, al deposito delle stesse registrazioni e della documentazione, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, dando immediato avviso ai Difensori dell’indagato che, entro un termine fissato dallo stesso Pubblico Ministero, avranno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni, ovvero prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e/o telematiche. Scaduto il termine (che potrà essere prorogato con decisione del giudice), il giudice disporrà l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiono irrilevanti, stralciando le altre.

4.5- Qualora il Pubblico Ministero abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di ritardato deposito, al momento della conclusione delle indagini preliminari - individuabile in quello in cui si procede al deposito in segreteria degli atti di indagine ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. ovvero in quello immediatamente precedente l'inoltro della richiesta di giudizio immediato - le intercettazioni dovranno formare oggetto della procedura di selezione di cui agli artt. 268, 415- bis e 454, comma 2 bis, c.p.p., per essere acquisite al fascicolo del Pubblico Ministero per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale ovvero, se irrilevanti o inutilizzabili, definitivamente conferite all’Archivio delle Intercettazioni.

4.6- In caso di archiviazione dell’intero procedimento, le intercettazioni dovranno essere conferite all’archivio senza procedere alla descritta procedura di selezione.

4.7- Sino al conferimento nell'Archivio digitale delle intercettazioni, le registrazioni verranno conservate con le modalità già previste e la relativa documentazione verrà trattenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero.

4.8- Il conferimento avverrà con la collaborazione del gestore, della P.G.

delegata alle indagini e del personale amministrativo e di P.G. preposto all'ufficio intercettazioni (C.I.T.), che provvederà alla vigilanza sulla correttezza tecnica dell'operazione e sulla funzionalità degli ascolti delle conversazioni

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conferite, procedendo mediante esame a campione delle stesse (c.d. controllo di qualità).

4.9- Al momento della trasmissione al Pubblico Ministero del materiale relativo alle operazioni di intercettazione, la polizia giudiziaria darà atto dell’avvenuta distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro, anche elettronicamente, in relazione alle medesime.

4.10- Effettuato il conferimento e verificate, da parte del personale preposto, la corretta esportazione e la funzionalità degli ascolti, il gestore, su disposizione del Pubblico Ministero, procederà alla cancellazione dai propri server delle registrazioni e dei verbali, rilasciando conforme attestato ed interrompendo il collegamento alla postazione di ascolto remoto.

In particolare, al termine delle operazioni di riascolto, si procederà alla cancellazione dei dati dai Server dei gestori e dei dati contenuti in impianti esterni in uso alla Polizia giudiziaria, all’esito della verifica in ordine alla funzionalità dell’ascolto delle conversazioni conferite.

Per un limitato periodo transitorio (necessariamente breve e funzionale al solo scopo indicato) necessario a testare la piena funzionalità del server ministeriale, inoltre, al fine di comprendere se lo stesso sia idoneo ad immagazzinare l’ingente mole di dati, senza alcuna dispersione di prezioso materiale probatorio, le tracce audio-video non verranno cancellate dai server delle ditte nella immediatezza del loro conferimento.

Al fine di evitare che possa esservi dispersione dei dati, inoltre, i periti e consulenti tecnici delegati dall’Autorità giudiziaria alla trascrizione delle intercettazioni, all’atto del deposito del loro elaborato finale, daranno atto di avere distrutto ogni supporto contenente le tracce audio-video, nonché ogni bozza degli elaborati, da loro formati, recante le trascrizioni delle intercettazioni.

4.11- Nel caso di registrazioni non transitate sui Server, il conferimento nell’Archivio delle intercettazioni presuppone la distruzione dei supporti mobili sui quali le stesse sono registrate.

§5.- L’ipotesi di formulazione di richiesta cautelare.

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5.1- L’utilizzazione ai fini cautelari delle intercettazioni, richiedendo la loro inclusione nel fascicolo di indagine, presuppone necessariamente che sia stato autorizzato il ritardato deposito.

5.2- Nella richiesta di misura cautelare il Pubblico Ministero riprodurrà, quando necessario, soltanto i brani delle comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute rilevanti e utilizzabili (art. 291, c. 1- ter, c.p.p.).

In caso di dissenso del giudice, questi disporrà la restituzione delle intercettazioni prive di tali requisiti per la loro definitiva conservazione nell’Archivio delle Intercettazioni (art. 92, comma 1-bis, Disp. Att. c.p.p.).

5.3- Qualora, al momento della richiesta, le attività di intercettazione siano ancora in corso, il P.M. disporrà il conferimento nell’A.D.I. delle registrazioni inerenti alle sole intercettazioni utilizzate nella stessa, unitamente ai relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari. A tal fine predisporrà un dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati.

5.4- Unitamente alla richiesta, il Pubblico Ministero metterà a disposizione del Giudice per le indagini preliminari, nella vaschetta denominata "Discovery" del T.I.A.P., la documentazione relativa alle attività di intercettazione, previa copia dei relativi RIT dall’Archivio Riservato T.I.A.P. al fascicolo ordinario T.I.A.P.

del procedimento penale, con facoltà di apposizione di "OMISSIS" (possibili anche all'interno dello stesso sistema informatico), ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

5.5- Il Difensore dell’indagato avrà diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle conversazioni e/o comunicazioni intercettate, utilizzate per la richiesta, e della relativa documentazione, nonché di trasporre, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, le relative registrazioni. Qualora le indagini non siano ancora chiuse, non essendovi ancora stato il formale deposito, non sarà possibile per i Difensori accedere all'Archivio delle intercettazioni per la consultazione della fonia e della documentazione non utilizzata per la richiesta, salvo motivata istanza e autorizzazione del Pubblico Ministero.

5.6- Al fine di mettere l’ufficio intercettazioni nelle condizioni di consentire la consultazione delle sole conversazioni utilizzate a fini cautelari, il Pubblico Ministero, all’atto della predisposizione della richiesta cautelare, dovrà

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preventivamente selezionare le intercettazioni destinate alla successiva consultazione.

5.7- Si precisa, inoltre, che il dettato normativo non prevede la possibilità di trasmettere all’Ufficio GIP e al Tribunale del Riesame le tracce audio-video.

L’unica modalità con la quale il giudice può consultare le tracce audio-video è quella dell’accesso all’Ufficio Intercettazioni presso la postazione dedicata alla consultazione (tra i soggetti legittimati a consultare le tracce vi è, ovviamente, oltre alle Parti e alla Polizia giudiziaria, anche il Giudice).

§6.- L’ipotesi del Giudizio immediato.

6.1- Il Pubblico Ministero, qualora si determini a presentare richiesta di giudizio immediato, procederà, prima del deposito della richiesta:

a) qualora non ancora effettuato o non effettuato integralmente, al conferimento delle intercettazioni nell’A.D.I. e alla loro definitiva eliminazione dai Server delle aziende, come sopra specificato;

b) a trasmettere all’Archivio Riservato Documentale i sotto-fascicoli ed i faldoni contenenti il materiale cartaceo, contraddistinti dal numero di procedimento penale e di RIT (tale documentazione sarà quindi successivamente consultabile solo informaticamente con sistema T.I.A.P., mediante accesso alle postazioni dedicate);

c) ad inserire nel fascicolo T.I.A.P. ordinario la documentazione inerente alle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della relativa partizione dell'Archivio Riservato TIAP nella sua parte ordinaria, con facoltà di apposizione di "OMISSIS" ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

6.2- Con la richiesta di giudizio immediato, il P.M. depositerà al Giudice per le indagini preliminari l’elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, come previsto dall’art. 454, comma 2-bis, c.p.p.

6.3- Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, il Difensore potrà depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e

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di cui chiede copia: sull'istanza il Pubblico Ministero provvede con decreto motivato.

In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni, il Difensore dovrà avanzare al Giudice richiesta affinché proceda nelle forme di cui all’art. 268, comma 6°, c.p.p.

§7.- L’ipotesi di Giudizio ordinario.

7.1- Il Pubblico Ministero, in caso di giudizio ordinario, procederà, prima della notifica dell’avviso di conclusione indagini di cui all’art. 415-bis c.p.p.:

a) qualora non ancora effettuato o non effettuato integralmente, al conferimento delle intercettazioni nell’A.D.I.ed alla definitiva eliminazione dai Server delle ditte, come sopra specificato;

b) a trasmettere all’Archivio Riservato Documentale i sotto-fascicoli e i faldoni contenenti il materiale cartaceo contraddistinti dal numero di procedimento penale e di RIT (tale documentazione sarà quindi successivamente consultabile solo informaticamente con sistema T.I.A.P., mediante accesso alle postazioni dedicate);

c) ad inserire nel fascicolo T.I.A.P. ordinario la documentazione inerente alle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, mediante operazione di copia della relativa partizione dell'Archivio Riservato T.I.A.P. nella sua parte ordinaria, con facoltà di apposizione di "OMISSIS", ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

7.2- Il Pubblico Ministero depositerà, presso la sua Segreteria, l’elenco delle intercettazioni che ritiene rilevanti ed utilizzabili, specificando: progressivo, bersaglio e numero del decreto di autorizzazione.

7.3. In tali ipotesi, nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. dovrà essere inserito il seguente avvertimento:

«L’indagato ed il suo Difensore hanno facoltà di esaminare, per via telematica, gli atti relativi alle intercettazioni e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e/o telematiche, hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal P.M. Il Difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia.

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Sull’istanza provvede il P.M. con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il Difensore può avanzare richiesta affinché si proceda nelle forme di cui all’art. 268, comma 6, c.p.p.».

7.4- Nei venti giorni successivi alla notifica dell’avviso predetto, i Difensori potranno accedere a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini, consultare e richiedere copia della documentazione ad esse relativa, anche qualora custodite nell'Archivio delle intercettazioni, al fine di indicare le conversazioni che ritengono rilevanti ai fini difensivi, formulando istanza di acquisizione direttamente al Pubblico Ministero che provvederà con decreto motivato. Solo in caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, si procede - a richiesta del Difensore - nelle forme di cui all’art. 268, comma 6, c.p.p.

7.5- Qualora intervenga provvedimento del giudice che neghi l’acquisizione al fascicolo di conversazioni delle quali è stata indicata la rilevanza, la relativa documentazione verrà custodita unicamente nell’Archivio riservato TIAP ed eliminata dal fascicolo del procedimento. In caso contrario, essa verrà definitivamente inserita nel fascicolo ordinario e ne sarà rilasciabile copia.

Allo stesso modo si procederà con le fonie, mediante eliminazione dal separato supporto informatico, eventualmente custodito presso l'ufficio intercettazioni.

§8.- Il Captatore informatico.

8.1- Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, realizzate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, possono svolgersi nei luoghi di cui all’art. 614 c.p., solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, salvo che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 51 c. 3-bis e 3-quater c.p.p., ovvero per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266, comma 2-bis c.p.p.).

8.2- Il Pubblico Ministero inviterà la P.G. ad un costante monitoraggio dei luoghi di svolgimento delle conversazioni, stante la necessità di indicarli, ove possibile,

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nel verbale di cui all'art. 268, comma 1°, c.p.p. (art. 89 Disp. att. c.p.p.), ovvero di indicare le ragioni per cui ciò sia impossibile.

8.3- In questi casi è necessario l’impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, da indicarsi nel verbale delle operazioni, e le comunicazioni devono essere trasferite esclusivamente nell’Archivio delle intercettazioni. Nel caso sia impossibile operare il trasferimento contestuale delle intercettazioni, il verbale dovrà dare atto delle ragioni impeditive edella successione cronologica degli accadimenti capatati e delle conversazioni intercettate (art. 89, commi 2, 3 e 4, disp. att. c.p.p.).

8.4- Per entrare nel dettaglio delle disposizioni relative al captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è necessario un breve riferimento alla stratificazione normativa (e interpretativa) che comporta effetti anche sulla disciplina applicabile nel tempo.

Questa la complessa regolamentazione di riferimento:

a) secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 26889/2016, imp.

Scurato)1, il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile era utilizzabile per realizzare intercettazioni "tra presenti" nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata, trovando applicazione la disciplina dell'art. 13 d.l. 152/1991, conv. dalla I. n. 203/ 1992, dovendo intendersi tali:

1) i delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater; c.p.p.;

2) i delitti comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), con esclusione del mero concorso di persone nel reato2.

L'applicabilità della speciale disciplina prevista per i delitti di criminalità organizzata comportava che l'utilizzo del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile fosse consentito sempre, anche nel luoghi di cui all'art. 614 c.p. (domicilio) senza che occorresse accertare che ivi fosse in corso l'attività criminosa;

b) il d.lgs. n. 216/ 2017, all'art. 6, comma 1 (norma in vigore dal 26 gennaio 2018), estendeva la disciplina speciale prevista per il ricorso alle intercettazioni

1 In tal senso la costante successiva giurisprudenza, ad esempio S.C. sent. n. 50972/2019. Le Sezioni Unite ritenevano, dunque, non accoglibile l'interpretazione per cui fosse possibile utilizzare il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile prevedendo il distacco nel caso in cui fosse portato nei luoghi previsti dall'art. 614 c.p.

2 Le Sezioni Unite procedono a un'ampia disamina dell'individuazione della nozione di criminalità organizzata, anche con riferimento ai plurimi delitti di natura associativa non rientranti nei delitti indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (§ 12 della sentenza).

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per i reati di criminalità organizzata anche ai procedimenti "per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni'' (determinata a norma dell'art. 4 c.p.p.), dunque i Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione indicati al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p. (artt. da 314 a 335 c.p.).

Va precisato:

- che la disciplina speciale riguardava una categoria più ristretta di quella prevista dall'art. 266, comma 1, lett. b) c.p.p., "delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 ", che comprende tutti i delitti elencati nel Titolo II, sia del Capo I (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, artt. da 314 a 335 c.p.)3, sia del Capo II (Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, artt.

da 336 a 356 c.p.);

- che ci si interrogava sull'applicabilità della disciplina speciale ai delitti compresi nel Capo I (artt. da 314 a 335 c.p.) commessi da incaricato di pubblico servizio, atteso che il dato letterale faceva riferimento ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Si consentiva, comunque, l'intercettazione nei luoghi di cui all'art. 614 c.p.

secondo la disciplina ordinaria, vale a dire quando vi fosse motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l'attività criminosa (art. 6, comma 2, d.lgs. cit.). Doveva, dunque, prevedersi il distacco del captatore qualora il dispositivo fosse portato in uno dei loghi di cui all'art. 614 c.p.

Dunque, dal 26 gennaio 2018 si applicava la disciplina ora esposta;

c) la legge n. 3/2019 disponeva (con l'art. 1, comma 3) l'abrogazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 216/2017.

3 Va precisato che gli unici delitti dei pubblici ufficiali (e incaricati di pubblico servizio) che rientrano nella categoria dei delitti puniti con pena massima non inferiore nel massimo a 5 anni sono: l'art.

325 c.p. (Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio) e l'art. 326, comma 3°, c.p. (ipotesi aggravata di Rivelazione di segreti di ufficio). Numerosi sono, invece, i reati che prevedono una pena superiore nel massimo a 5 anni di reclusione che, perciò, rientrano nella categoria generale prevista dall'art. 266, comma 1, lett. a) c.p.p.

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Dunque, dal 31 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della 1egge n. 3/2019) l'uso del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, punti con pena non inferiore e 5 anni, era consentito nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. anche in mancanza del fondato motivo che ivi fosse in corso l'attività criminosa. Questa l'interpretazione fatta propria anche dalle Sezioni Unite civili (sent. n. 741 del 15 gennaio 2020).

Peraltro, la stessa legge n. 3/2019 apportava alcune modifiche agli artt. 266 e 267 c.p.p. che, però, non erano ancora applicabili in virtù del differimento previsto4.

8.5- La disciplina applicabile ai procedimenti iscritti dall’01 settembre 2020.

In virtù della piena applicabilità della c.d. Riforma delle Intercettazioni, per i procedimenti iscritti dal 1° settembre 2020, ai sensi dell'art. 266, comma 2°, c.p.p. è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei casi previsti dal comma 1° «anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile», con le seguenti precisazioni derivanti dalla lettura coordinata dei commi 2 e 2-bis:

a) di norma (tutti i delitti, ad esclusione di quelli sub -b- e -c-), con i limiti previsti ordinariamente, perciò nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. «è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa» (comma 2°). Dunque, si consente l'utilizzo del captatore informatico su dispositivo portatile, con gli ordinari limiti relativi ai luoghi di cui all'art. 614 c.p., in precedenza non consentito secondo quanto previsto dalle Sezioni Unite (sent. n. 26889 /2016, imp. Scurato);

b) per i Delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. (criminalità organizzata di tipo mafioso) e 3-quater c.p.p. (criminalità organizzata di tipo mafioso) - che costituiscono solo parte dei delitti di criminalità organizzata -, l'utilizzo del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentito sempre, anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. (comma 2-bis).

4 E' evidente che essendo pacificamente consentito il captatore informatico con dispositivo portatile ai sensi dell'art. 6, co. 1, d.lgs. 216/2017 appariva priva di rilievo la mancata entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal d.lgs. cit. nella parte in cui consentivano, comunque, l'inserimento del dispositivo per i medesimi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

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Dunque, la disciplina appare del tutto conforme all’esegesi normativa delle Sezioni Unite (sent. n. 26889/2016, imp. Scurato);

c) per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione (artt. da 314 a 335 c.p.), l'utilizzo del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentito sempre nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p. (come previsto dalla disciplina previgente), ma

«previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo» (comma 2-bis seconda parte), ragione non richiesta dalla disciplina previgente.

Due le innovazioni rispetto alla disciplina previgente:

1) si richiede un'espressa motivazione rafforzata (art. 6 d.lgs. n. 216/2017, come modificato dalla legge n. 3/2019 che aveva soppresso il comma 2°

dell'art. 6 citato), che diviene requisito del decreto autorizzativo. Le ragioni che ne giustificano l'impiego all'interno del domicilio vanno esplicitate nel decreto autorizzativo e sono richieste nella prospettiva di una motivazione rinforzata dell'utilizzo del captatore in luoghi qualificabili come domicilio.

La dizione adoperata, diversa da quella prevista dal comma 2° ("fondato motivo per ritenere che in un ambiente, riconducibile alla previsione dell'art.

614 c.p. sia in corso l'attività criminosa"), evidenzia che vi siano ragioni meno penetranti, comunque idonee a giustificare l'intrusione nel domicilio.

2) il riferimento anche agli incaricati di pubblico servizio scioglie un dubbio interpretativo, essendo oggi espressamente contemplata tale figura.

d) per i Delitti di criminalità organizzata diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (di natura associativa, dunque anche art. 416 c.p.) nulla è previsto.

Come ricordato, ai sensi dell'art. 13 d.l. n. 152/1991, conv. nella legge n.

203/1991, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite (sent. n. 26889 /2016, imp. Scurato), l'utilizzo del captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentito sempre, anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p., senza esplicitazione di alcuna ragione, nel caso di reati di criminalità organizzata, ritendo tali i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quarter, c.p.p. e i delitti in ambito associativo, compreso l'art. 416 c.p.

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