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Il delitto di clonazione di embrioni per fini di ricerca.

PER FINI DI RICERCA SCIENTIFICA

7. Il delitto di clonazione di embrioni per fini di ricerca.

Anche il divieto di clonazione embrionale a fini di ricerca, ex art. 13, comma 3, lett. c) della legge n. 40/2004, sembrerebbe essere ispirato al disposto dell‟art. 18, comma 2, della Convenzione di Oviedo. La norma infatti, nel vietare la “costituzione” di embrioni umani per scopi di ricerca, utilizza un concetto idoneo a ricomprendere sia l‟ipotesi “naturale” di fusione dei gameti sia quella “artificiale” di creazione di embrioni mediante clonazione.

La clonazione embrionale per fini riproduttivi, anch‟essa vietata alla lett. c) della succitata disposizione, risulta invece riconducibile all‟art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo sul divieto di clonazione di esseri umani, in base al quale «E‟ vietato ogni intervento che ha lo scopo di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto»222.

Anche volgendo lo sguardo alla nostra normativa, è lecito, dunque, affermare che il divieto di «interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione» a fini di ricerca, ex art. 13, comma 3, lett. c), rappresenti una fattispecie speciale rispetto a quella di produzione di embrioni ex lett. a), dato che la clonazione effettuata mediante le tecniche tipizzate nella norma costituisce una forma specifica di produzione di embrioni umani, consistente nella loro duplicazione artificiale.

Come avvenuto per il delitto di produzione di embrioni, anche la clonazione embrionale non viene punita in quanto tale, ma soltanto se subordinata al perseguimento di due finalità tra loro alternative: gli scopi di ricerca o di procreazione223. Si tratta, anche in questo

222 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti

dell‟uomo e la dignità dell‟essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani, 12 gennaio 1998, in www.personaedanno.it

223 Secondo L. R

ISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione tra limiti perduranti ed esigenze di riforma, cit., p. 51, il legislatore ha effettuato un‟opinabile assimilazione, «sul piano del disvalore di condotta», tra la clonazione a fini procreativi e quella a fini di ricerca. Sul punto, si vedano le riflessioni di M.L. COSTERBOSA, Clonazione umana, in AA.VV., Questioni di vita o morte. Etica pratica, bioetica e filosofia del diritto, a cura di M. La Torre – M.L.

caso, di un reato a dolo specifico la cui offensività si incentra nell‟oggettivo perseguimento dello scopo tipizzato nella disposizione224, a prescindere dal reale raggiungimento di esso. E anche qui, esattamente come rilevato per la produzione di embrioni a fini di ricerca, il fine perseguito verrà a concretizzarsi in un evento indipendente dalla condotta principale, che sarà consequenziale a un‟ulteriore attività dello stesso agente o di un terzo.

Anche questa fattispecie, dunque, risulta espressione della volontà legislativa di reprimere la preordinata strumentalizzazione dell‟embrione a beneficio di terzi, al fine di apprestare adeguata tutela alla dignità del genere umano: mentre la clonazione di embrioni per fini di ricerca offenderebbe la dignità umana, intesa secondo il pensiero habermassiano come autocomprensione etica del genere, la clonazione embrionale per scopi procreativi pregiudicherebbe quella particolare forma di dignità che è data dall‟interesse collettivo all‟unicità e all‟irripetibilità del genoma umano225.

Tuttavia, mentre la produzione di embrioni – come già rilevato – non può configurarsi come aggravante del delitto di sperimentazione, poiché si tratta di due condotte del tutto eterogenee e indipendenti l‟una dall‟altra, per quanto riguarda la clonazione embrionale il punto di vista potrebbe mutare. Questa metodica, infatti, consiste in una forma peculiare di costituzione di embrioni, in quanto attuata mediante un intervento invasivo su un embrione già esistente,

Costerbosa – A. Scerbo, Giappichelli, Torino 2007, p. 134, che, pur non toccando la pregnante problematica del bene giuridico, distingue le diverse questioni etiche rilevanti nell‟ambito della distinzione tra clonazione finalizzata alla gestazione e della clonazione finalizzata alla ricerca «Il tema etico comune, ovvero la questione della dignità della vita umana, si specifica in direzioni distinte. Nel caso della clonazione finalizzata alla gestazione, la questione morale decisiva, quale emerge dal dibattito internazionale sull‟argomento, è il rischio di strumentalizzazione dell‟individuo clone e di diminuzione della sua autonomia. Per converso, nel caso della clonazione non finalizzata alla gestazione, la questione morale sulla quale si è concentrata prevalentemente l‟attenzione è il rispetto dovuto o meno all‟embrione e lo status morale attribuibile a esso».

224 Cfr. L. P

ICOTTI, Il dolo specifico. Un‟indagine sugli elementi finalistici della fattispecie penale, Giuffrè, Milano 1993, p. 506.

225

Cfr. L. RISICATO, Lo statuto punitivo della procreazione tra limiti perduranti ed esigenze di riforma, ult. loc. cit. L‟A. sostiene che «Forse solo in questo caso il concetto di dignità umana assume una connotazione non eticizzante, in riferimento alla questione dell‟irripetibilità genetica dell‟essere umano».

consistente nella sua scissione precoce o nell‟estrapolazione di una sua cellula col fine di ritrasferirne il nucleo in un‟altra cellula già denucleata. La clonazione embrionale, dunque, «rappresenta soltanto l‟esempio più evocativo, e quindi di maggiore impatto emotivo»226

di sperimentazione sugli embrioni umani.

Rilevato che la clonazione embrionale rappresenta una forma specifica non solo di produzione di embrioni umani “duplicati”, ma anche di sperimentazione su embrioni “da duplicare”, si può affermare che, fermo che il bene protetto in prima istanza dalla fattispecie ex art. 13, comma 3, lett. c) sia sempre quello della dignità umana, è ravvisabile una plurioffensività del delitto: tra gli scopi di tutela, infatti, si rinviene anche la necessità di evitare la messa in pericolo della vita dell‟embrione già esistente a opera di quelle tecniche invasive necessarie per attuare processi clonativi.

Se si tiene, quindi, in considerazione l‟identità del bene giuridico qui individuato con quello protetto del delitto ex art. 13, comma 1227, e il fatto che la clonazione rappresenti una species della sperimentazione sugli embrioni umani228, sarà possibile affermare astrattamente la ragionevolezza della scelta legislativa di aver tipizzato la clonazione embrionale come aggravante del delitto di sperimentazione.

Tuttavia, la configurazione della fattispecie de qua come delitto a dolo specifico innerva la clonazione embrionale di un proprio autonomo disvalore rispetto alla sperimentazione tout court, in quanto è proprio la direzione teleologica della condotta verso i due scopi tipizzati che integra quella strumentalizzazione dell‟embrione suscettibile di arrecare un‟offesa alla dignità del genere umano nel suo complesso. Pur restando, dunque, ferma l‟astratta configurabilità del delitto come aggravante della fattispecie di sperimentazione, sarebbe stato preferibile, in un‟ottica di prevenzione generale e di orientamento culturale dei consociati229, tipizzare una fattispecie

226 O. D

I GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica, Giappichelli, Torino 2009, p. 58

227 Cfr. G. L

EONE, Reato abituale, continuato e permanente, op. cit., p. 238; G. ZUCCALÀ, Delle circostanze del reato, op. cit., p. 189 ss.

228 Cfr. F. A

NTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 441; G.FIANDACA –E.MUSCO, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 421-422.

229 E‟ possibile distinguere tra una prevenzione generale “negativa”,

consistente nella intimidazione o deterrenza, e una prevenzione generale “positiva”, consistente nell‟orientamento culturale dei consociati, secondo una

autonoma, come tale più nitidamente percepibile nella sua specifica gravità all‟interno del tessuto sociale.

Quanto appena sostenuto, trova una conferma normativa nella predisposizione di un autonomo delitto di clonazione di un essere umano adulto, previsto all‟art. 12, comma 7: si tratta di una tecnica di per sé innocua per la persona da “duplicare”, e il cui disvalore si incentra tutto sull‟offesa inferta all‟interesse collettivo all‟unicità e irripetibilità del genoma umano. Risulta, in tal senso, ancora più oscura la scelta del legislatore di non predisporre, correlativamente, un‟autonoma fattispecie di clonazione embrionale, dotata di specifiche conseguenze sanzionatorie, anche a fronte del particolare disvalore del delitto, risultante dal suo già accennato carattere plurioffensivo.

8. L’inadeguatezza del trattamento sanzionatorio “aggravato”: