Capitolo II Dichiarazione e regimi doganal
II.III I regimi doganal
II.III.IV Deposito doganale
Il deposito doganale, rientrante nella macro classe dei regimi economici ed in quella dei regimi sospensivi, permette l'immagazzinamento in qualsiasi luogo, autorizzato dall'autorità doganale, sottoposto al suo controllo e secondo le condizioni da essa stabilite106 di:
"a) merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale;
b) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l'esportazione delle merci".
Possiamo distinguere due tipi di depositi, quello pubblico, utilizzato da qualsiasi persona per la custodia delle merci, oppure privato, dedicato allo stoccaggio di merci del depositario, ossia di colui che lo gestisce107. Per l'amministrazione di
tale luogo il depositario dovrà ottenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale, tranne nell'ipotetico caso di gestione del deposito da parte dell'autorità stessa, a condizione però che dimostri il possesso di una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, come la residenza all'interno della Comunità o la mancanza di condanne per i reati in materia fiscale o doganale108. Il depositario
inoltre sarà responsabile, come sancito all'articolo 101 del Reg. Cee n. 2913/1992: "a) di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito doganale,
b) di rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci che si trovano in regime di deposito doganale, e
c) di osservare talune condizioni particolari fissate nell'autorizzazione". In parziale
106Questa è la definizione di deposito doganale rilasciata dal legislatore comunitario all'articolo 98, paragrafo 2 del CDC.
107All'articolo 99 il legislatore provvede a definire la figura del depositario, ovvero la persona autorizzata a gestire il deposito, e la figura del depositante, ossia la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti.
deroga a quanto sopra detto, l'articolo 102 al paragrafo 1 determina che "quando l'autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui all'articolo 101, lettere a) e/o b) incombano esclusivamente sul depositante"; quest'ultimo rimarrà comunque responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dal vincolo delle merci al regime del deposito109.
Il legislatore tramite il Regolamento Cee n. 2454/1993110 ha determinato tre
tipologie di deposito pubblico ed ulteriori tre per quello privato:
Deposito pubblico
Tipo A Gestiti sotto la responsabilità del depositario, sono utilizzati da qualsiasi
depositante, necessitano di una contabilità di magazzino e possono far ricorso alle procedure semplificate
Tipo B Gestiti sotto la responsabilità di ciascun depositante, non possono
usufruire delle procedure semplificate ed in sostituzione della contabilità di magazzino l'ufficio doganale conserva la dichiarazione di vincolo
Tipo F Gestiti direttamente dall'autorità doganale, le scritture doganali
sostituiscono la contabilità di magazzino e come per la tipologia B, non possono usufruire delle procedure semplificate
109CECCACCI G., RIGATO C., Operazioni con l'estero, FAG Editore, Milano, 2012, p. 129. 110Artt. 524 - 535.
Deposito privato
Tipo C Depositante e depositario sono la medesima persona, la responsabilità
del deposito e della contabilità ricade su di esso, che può non essere proprietario della merce, possono far ricorso alle procedure semplificate
Tipo D Si differenziano rispetto alla tipologia C per alcuni elementi che
coinvolgono la tassazione al momento della immissione in libera pratica o in consumo delle merci
Tipo E Anch'essi molto simili alla tipologia C, consentono di stoccare le merci
in impianti di proprietà senza che siano preventivamente identificati nell'autorizzazione o rispondano a criteri predeterminati in autorizzazione
Per comprendere meglio la peculiarità della tipologia E di deposito privato, si ritiene utile riportare alcune parole della Prof. ssa Erica Varese nel suo libro Dazi
e regimi doganali nell'Unione Europea: "le merci possono essere immagazzinate
in siti differenti, collocati in diversi Paesi membri, tutti vincolati al deposito "Tipo E". Il controllo degli stock, obbligatorio, è centralizzato sul territorio comunitario [...]. L'operatore che intende usufruire di tale regime deve configurare una contabilità comunitaria che tenga conto degli spostamenti delle merci in tutti i siti vincolati al magazzino virtuale e versare il dazio complessivamente dovuto per tutte le estrazioni, ovunque fatte sul territorio UE".
Durante il loro periodo di permanenza111 all'interno del deposito, le merci possono
essere oggetto di manipolazione se l'intento è quello di "garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita". Per liberare le merci dal vincolo al regime, sarà necessario presentare una dichiarazione che attesti l'attribuzione della merce ad una nuova destinazione doganale112.
In aggiunta al deposito doganale, il legislatore ha regolamentato due ulteriori
111Sul depositario peserà l'onere di tenere una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime durante il loro periodo di permanenza; periodo che non sarà soggetto ad alcuna limitazione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli articoli 105 e 108 del CDC. 112GIFFONI M., Deposito doganale, quale scegliere, Rivista Il Doganalista, n. 6/2012, 19-20.
forme di deposito113 presso le quali è possibile custodire i beni senza essere
assoggettati alla relativa normativa fiscale:
- deposito IVA, per merci nazionali o comunitarie in sospensione di imposta sul valore aggiunto, e
- deposito fiscale, per quelle merci nazionali o comunitarie in sospensione di accisa114.
113Si tratta del deposito fiscale ossia "l'impianto dove vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria", articolo 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 504/1995, anche conosciuto come Testo Unico Accise, e del deposito IVA ossia di un regime contabile che favorisce gli scambi commerciali, consentendo all'operatore economico di liquidare l'IVA solamente nel momento in cui la merce esce dal deposito per essere immessa in consumo, disciplinato dal D.L n. 331 del 30 Agosto 1993, convertito successivamente in Legge n. 427 del 29 Ottobre 1993.
114ARMELLA S., DI LUCIANO F., Deposito IVA, novità legislative, Rivista Il Doganalista, n. 4/2013, pp. 31-35.