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Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

96 Art. 41

Disposizioni in materia di autodichiarazione relative ai finanziamenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per il sostegno alla liquidità delle imprese 1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;

2) che al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

3) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;

4) che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

5) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

6) che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 7) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna

definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

2. Non appena ricevuta l’autodichiarazione di cui al comma 1 il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A.

3. L’operatività sul conto dedicato è condizionata all’indicazione nella causale del pagamento della locuzione: “sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020”. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e SACE s.p.a. sono disciplinati i controlli di cui al Libro II del decreto legislativo 159/2011, anche attraverso procedure semplificate.

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5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma.

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle misure del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma interviene per regolare alcuni aspetti procedimentali in relazione alle richieste di finanziamenti proposte ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che nel corpo del testo originario, in forza del comma 10, risultavano, invece, rimessi solo ad un successivo decreto ministeriale.

In particolare, si è ritenuto necessario stabilire espressamente che le istanze debbano essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quest’ultimo aspetto, si è onerato il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante in caso di esercizio dell’impresa in forma societaria, di dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di alcuni elementi rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

Dichiarazione la cui falsità è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 per cui il quale le dichiarazioni sostitutive “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale” e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci “è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. In relazione al contenuto dell’autodichiarazione, in primo luogo, l’istante deve attestare che i dati aziendali forniti dietro richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi, che, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento è richiesto per sostenere costi del personale, per investimenti o per costituire capitale circolante da impiegare in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia e, infine, che l’istante è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente in un conto corrente dedicato i cui dati dovrà contestualmente indicare.

Inoltre, in relazione alle caratteristiche rilevanti dell’impresa si è imposto all’istante di dichiarare: che l’attività “è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima”; che “prima dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale”; che l’impresa al 31 dicembre 2019 “non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014”; che “alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea”.

In aggiunta a questi aspetti, nell’autodichiarazione prevista è stato, altresì, stabilito che l’istante debba dichiarare l’insussistenza di alcuni elementi di natura soggettiva, per la loro rilevanza ai fini della concessione del beneficio.

In primo luogo, che in relazione a se stesso e ai soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non sussistono le condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

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L’art. 67, infatti, regola gli effetti dell’applicazione di alcune misure di prevenzione, prevedendo che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria) non possano ottenere, tra le altre cose, (lettera g) “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. Divieto esteso dal comma 8 della stessa norma alle “persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale”. L’art. 85 richiamato, invece, elenca i soggetti ai quali si deve riferire la verifica antimafia e, quindi, la specifica dichiarazione in esame, che sono, per quel che qui interessa: per le società di capitali, il legale rappresentante e agli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci; per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie e, infine, i familiari conviventi di maggiore età dei medesimi soggetti indicati.

In aggiunta, sempre sul piano soggettivo, è stato previsto che l’istante dichiari che nei propri confronti non è intervenuta condanna definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma ciò solo ove la condanna sia intervenuta negli ultimi cinque anni e nei soli casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quest’ultima limitazione allo scopo di ridurre i casi rilevanti solo a quelli in cui vi sia stata condanna per i più gravi delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8, nei quali, fra l’altro, non ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3 oppure nei quali, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Tutte circostanze che escludono l’applicazione della pena accessoria indicata.

Sempre sul piano procedimentale è stato previsto che l’autodichiarazione, non appena ricevuta dall’ente finanziatore, sia trasmessa a SACE S.p.A., affinché quest’ultima possa attivare i controlli necessari circa la corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

Inoltre, in connessione con l’obbligo di indicare un conto corrente dedicato sul quale il finanziamento dovrà essere applicato, si è prevista l’applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 3 (dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari), per i soli commi da 1 a 4, e all’articolo 6 (dedicato alle sanzioni), in quanto compatibili, e con la specificazione che, in questo caso, la causale del pagamento da indicare è costituita dalla locuzione: “sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020”.

Al comma 4 è stato, invece, dimesso ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di individuare:

a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio

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finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;

b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

Nel comma 5, si è estesa l’applicazione delle disposizioni introdotte anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma, ovviamente in quanto compatibili proprio in ragione della non completa assimilazione ad imprese.

100 Art. 42

Disposizioni in materia di autodichiarazione relative ai finanziamenti di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per il sostegno alla liquidità delle imprese 1. I soggetti che intendono accedere alle operazioni finanziarie garantite ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ferme le dichiarazioni già previste al comma 1, lettere c) numero 3, m) ed n) dello stesso articolo, debbono altresì dichiarare ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) che i dati aziendali forniti su richiesta del soggetto finanziatore e allegati all’istanza sono veritieri e completi;

b) che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

2. Non appena ricevuta l’autodichiarazione di cui al comma 1 il soggetto finanziatore la trasmette al gestore del Fondo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle misure del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma interviene per completare gli aspetti procedimentali in relazione agli interventi di sostegno all’economia previsti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

Già nel corpo della norma è previsto che alcuni elementi di conoscenza richiesti al fine di ottenere i benefici indicati debbano essere offerti dall’istante mediante dichiarazione da rendere ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, è già previsto che l’interessato debba dichiarare il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei mesi successivi (per le finalità indicate dal comma 1, lettere c, numero 3) e che l’attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (come previsto dal comma 1 lettere m ed n).

Esaminando gli ulteriori elementi di conoscenza richiesti e i presupposti fissati dall’art. 13, si è ritento necessario ampliare l’oggetto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Un intervento realizzato allo scopo di semplificare la procedura, anche in favore dei soggetti che dovranno procedere all’istruttoria delle diverse pratiche, responsabilizzando l’istante, in quanto la falsità della dichiarazione diviene così passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per il quale

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le dichiarazioni sostitutive “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale” e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci “è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

In relazione al contenuto in tal modo ampliato dell’autodichiarazione, in primo luogo, si è stabilito che l’istante debba attestare che i dati aziendali forniti su richiesta del soggetto finanziatore sono veritieri e completi.

Inoltre, nell’autodichiarazione prevista si è stato stabilito che l’istante debba dichiarare l’insussistenza di alcuni elementi di natura soggettiva, per la loro rilevanza ai fini della concessione del beneficio.

In primo luogo, quindi, è previsto che in relazione a se stesso e ai soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’istante dichiari che non sussistono le condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L’art. 67, infatti, regola gli effetti dell’applicazione di alcune misure di prevenzione, prevedendo che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria) non possano ottenere, tra le altre cose, (lettera g) “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. Divieto esteso dal comma 8 della stessa norma alle “persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale”.

L’art. 85 richiamato, invece, elenca i soggetti ai quali si deve riferire la verifica antimafia e, quindi, la specifica dichiarazione in esame, che sono, per quel che qui interessa: per le società di capitali, il legale rappresentante e agli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci; per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie e, infine, i familiari conviventi di maggiore età dei medesimi soggetti indicati.

Per questo aspetto, d’antro canto, lo stesso art. 13, al comma 5, prevede che per le imprese che accedono al Fondo di garanzia di cui al comma 1, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Mentre, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è prevista la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

In aggiunta, sempre sul piano soggettivo, si è, inoltre, previsto che l’istante dichiari che nei propri confronti non è intervenuta condanna definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

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ma ciò solo ove la condanna sia intervenuta negli ultimi cinque anni e nei soli casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Quest’ultima limitazione allo scopo di ridurre i casi rilevanti solo a quelli in cui vi sia stata condanna per i più gravi delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8, rispetto ai quali, fra l’altro, non ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3 oppure, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti e delle sanzioni. Tutte circostanze che escludono l’applicazione della pena accessoria indicata.

Sempre in riferimento agli aspetti procedimentali è stato specificamente stabilito che l’autodichiarazione, non appena ricevuta dall’ente finanziatore, sia trasmessa soggetto gestore del Fondo.

Nel comma 3, si è estesa l’applicazione delle disposizioni introdotte anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma, ovviamente in quanto compatibili, proprio in ragione della non completa assimilazione di questi soggetti alle imprese.

103 Art. 43

Modifiche al codice penale

1. All’articolo 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, dall’Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

b) le parole da «sovvenzioni» sino a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»;

c) le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni».

2. All’articolo 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

b) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, dall’Unione europea o da soggetti da essi controllati»;

c) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti «quattro anni» e le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni».

3. All’articolo 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»;

b) le parole «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «, dell’Unione europea o da soggetti da essi controllati».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Comma 1. L’intervento sull’art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato) si è reso

necessario perché attualmente la norma punisce chiunque “avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”.

Pertanto, a fronte dell’ampio intervento di sostegno all’economia privata disciplinato in particolare dall’art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che prevede, al comma 2, lettera n), uno specifico vincolo di scopo dei finanziamenti garantiti dallo Stato, l’inottemperanza a quel vincolo potrebbe non rientrare nella fattispecie in esame (e non trovare alcuna sanzione), in ragione del fatto che i finanziamenti non sarebbero diretti alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

In ragione di ciò si è ritenuto necessario modificare la fattispecie di cui all’art. 316-bis