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Le deroghe per le società quotate (e per quelle ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali e per le società con azion

T EMI DI DIRITTO SOCIETARIO

L E ASSEMBLEE ( E GLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI ) DELLE SOCIETÀ AI TEMPI DEL C ORONAVIRUS

5. Le deroghe per le società quotate (e per quelle ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali e per le società con azion

diffuse).

Il sistema di deroghe previste dall’art. 106, 4^ comma, c.c. per agevolare la tenuta delle assemblee delle società con azioni quotate ruota intorno all’istituto del “rappresentante designato” dalla medesima società ai sensi dell’art. 135 undecies del TUF.

Tale figura è stata introdotta nel nostro ordinamento, seppur non prevista dalla direttiva 2007/36/CE cosiddetta Shareholders’ Rights Directive (SHRD I), al fine di favorire la raccolta del voto per delega da parte degli azionisti.

Secondo il tenore dell’art. 135 undecies TUF il rappresentante può essere designato dalla società, salvo che lo statuto non disponga diversamente; in tale contesto, per una volta, la previsione dell’art. 106 del d.l. n.18/2020 appare

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corretta laddove nel primo periodo del quarto comma consente alle società con azioni quotate di provvedere alla designazione del soggetto in parola, “anche ove lo statuto disponga diversamente”: nei casi, già esaminati, di cui al secondo e terzo comma dell’art. 106, infatti, esprimersi in termini di “diverse previsioni statutarie” non appare esatto, giacché le norme codicistiche sottostanti prevedono il ricorso alle relative fattispecie solo laddove lo statuto lo preveda; sarebbe stato preferibile, in quei casi, una locuzione del tipo “anche laddove lo statuto non lo preveda”.

Tornando al rappresentante designato, il TUF non prevede che lo stesso debba possedere particolari requisiti soggettivi, può trattarsi anche di un soggetto collettivo (una società specializzata, uno studio legale, uno studio di consulenza): lo si deduce dal fatto che l’obbligo di riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute non si applica ai dipendenti ed ausiliari del medesimo. Nulla si dice in ordine a chi competa la designazione, ma mi pare corretto ritenere che il soggetto designante sia lo stesso consiglio di amministrazione che provvede alla convocazione dell’assemblea; occorre sul punto sottolineare che la norma del TUF stabilisce la designazione non è permanente o a tempo, ma vale solo con riferimento a ciascuna assemblea.

Laddove il rappresentante venga designato “i soci possono conferire,

entro la fine del secondo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno”;

si precisa, infine, che “la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle

quali siano conferite” (art. 135 undecies, 1^ comma, TUF).

La circostanza che l’azionista possa conferire una delega anche parziale è valutata dal legislatore ai fini del raggiungimento dei vari quorum: la delega, seppur parziale, è computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo per tutte le materie all’ordine del giorno, mentre se su talune proposte non sia stata conferita delega, le azioni relative non sono computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo (art. 135 undecies, 2^ comma, TUF). La delega è conferita attraverso la sottoscrizione di un modulo di delega predisposto dalla Consob con proprio regolamento (art. 135 undecies, 3^ comma, TUF); si tratta dell’art. 134 del Regolamento Emittenti (Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) che rinvia ad un modulo tipo, nel senso che il modello in concreto utilizzato dalle società deve contenere almeno le informazioni dello schema dell’Allegato 5A.

La novità più importante del quarto comma dell’art. 106, qui oggetto di esame, è rappresentato dal secondo periodo che consente alle società con

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azioni quotate di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società: ciò significa che laddove la società si avvalga di tale disposizione emergenziale all’assemblea parteciperà fisicamente – in rappresentanza di tutti gli azionisti – il solo rappresentante designato. Il presidente dell’assemblea – che, tra l’altro, potrà trovarsi (ex art. 106, 2^ comma) in altro luogo – si limiterà a leggere le proposte di deliberazione, a cui farà seguito l’espressione complessa di voto da parte del rappresentante designato, senza che vi sia alcuna discussione delle materie poste all’ordine del giorno. Si tratta di una significativa deroga al funzionamento del procedimento assembleare giustificata alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.

La società quotata può, in via di ipotesi, avvalersi congiuntamente delle deroghe contenute nel secondo e nel quarto comma dell’art. 106 ovvero prevedere l’impiego sia di mezzi di telecomunicazione, sia dell’istituto del rappresentante designato: lasciando al singolo azionista la facoltà di optare per una delle due modalità. Non credo viceversa che la società possa selezionare i propri soci nel senso di assegnare discrezionalmente a taluni la

chance di partecipare mediante mezzi di telecomunicazione ed ad altri il

sistema del rappresentante designato. Le due modalità sono, infatti, profondamente diverse in quanto la prima consente, seppure da remoto, la partecipazione piena al procedimento assemblare, mentre la seconda esclude il socio dalla partecipazione piena, prevedendo soltanto l’espressione preventiva del voto.

Vi è da chiedersi se, qualora l’assemblea sia già stata convocata, la società possa avvalersi delle disposizioni emergenziali, modificando l’avviso di convocazione; la risposta mi pare positiva e discende dal fatto che la società ben potrebbe revocare la convocazione per poter usufruire delle nuove modalità: ed allora, secondo la regola di buon senso per cui “nel più ci sta anche il meno”, si deve ritenere consentita la modifica dell’avviso di convocazione. In tale direzione si è già mossa Unicredit con avviso apparso sul

sito il giorno 20 marzo 2020

(https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/shareholders-

meeting/archive/2020/9-april-2020-shareholders-meeting.html), mentre ad altri emittenti hanno preferito revocare la convocazione e disporne un’altra,

avvalendosi della nuova norma

(https://piaggiogroup.com/sites/piaggiocorpd7/files/doc/avviso_convocazi one_assemblea_ita.pdf).

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Di rilievo – anche a fini di coordinamento – è il terzo periodo dell’art. 106, 4^ comma in base al quale è consentito (in deroga al quarto comma dell’art. 135 undecies TUF) che al rappresentante designato vengano conferite le deleghe non solo coerenti col sistema di cui all’art. 135 undecies TUF, ovvero col modello 5A predisposto dalla Consob, ma anche deleghe e sub-deleghe di carattere ordinario ovvero ai sensi dell’art. 135 novies TUF (che possono essere rilasciate anche su supporto informatico).

Qualche perplessità desta, infine, soprattutto nei casi in cui si ricorra all’uso esclusivo del rappresentante designato, quanto previsto dall’art. 135

undecies, 5^ comma, TUF, in combinazione con l’art. 134 del Regolamento

Emittenti, secondo cui, laddove il rappresentante designato non si trovi in situazione di conflitto di interessi (ovvero nelle ipotesi circostanziate nell’art. 135 decies TUF), questi può – ove espressamente autorizzato dal delegante – esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni qualora “si

verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea” (art. 134, 2^ comma, Reg. Emittenti).

E’ evidente che in una situazione nella quale l’unico “delegato” ad esprimere il voto sia il rappresentante designato e questi dovesse convincersi – sempre subordinatamente alla presenza di un’espressa autorizzazione del delegante - ad esercitare il voto in modo difforme ritenendo che si sia verificata una o più circostanze di rilievo, l’effetto potrebbe essere devastante

Un buon punto di compromesso può essere costituito dalla preventiva rinuncia del rappresentante designato a ricevere autorizzazioni nel senso indicato ovvero una prudenziale dichiarazione dello stesso che – ove autorizzato – non eserciterà la sua facoltà di votare in modo difforme.

Occorre ricordare che il quinto comma dell’art. 106 in esame estende le regole emergenziali previste per le società quotate alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione ed alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (per queste ultime cfr. l’elenco aggiornato predisposto dalla Consob: http://www.consob.it/web/area- pubblica/elenco-emittenti-titoli-diffusi). Le società indicate nel quinto comma, rivestendo la forma di società per azioni, possono altresì impiegare le misure previste dal secondo comma dell’art. 106 (v., supra, par. 3).

Da ultimo vi è da ritenere che le regole dettate per le società quotate valgano anche per l’assemblea degli obbligazionisti quando le obbligazioni

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siano quotate; sul punto il richiamo contenuto nell’art. 2415, 3^ comma, c.c. giustifica l’estensione analogica.

6. Le deroghe per le banche popolari, le banche di credito

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