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Capo II Trattamento di pensione anticipata “Quota 100” e altre disposizioni

Articolo 24 (Detassazione TFS)

(Detassazione TFS)

La disposizione in commento introduce a regime un’agevolazione fiscale consistente nella riduzione dell’aliquota di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)17 determinata sull’indennità di fine servizio (TFS), comunque denominata18. Il beneficio fiscale è pari ad una riduzione di aliquota che varia - incrementandosi di 1,5 punti percentuali per ogni anno - in funzione del tempo che intercorre tra la corresponsione del trattamento di fine servizio (TFS) e la cessazione del rapporto di lavoro. La riduzione non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

In particolare il beneficio in commento è così determinato:

a) riduzione dell’1,5% per i TFS corrisposti decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere dalla citata data;

b) riduzione del 3% per i TFS corrisposti decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da detta data;

c) riduzione del 4,5% per i TFS corrisposti decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da tale data;

d) riduzione del 6% per i TFS corrisposti decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere da detta data;

e) riduzione del 7,5% per i TFS corrisposti decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1 gennaio 2019, a decorrere dalla citata data.

La RT chiarisce che la norma dispone per i dipendenti pubblici una riduzione

dell’aliquota media da applicare al TFS, erogato dal 1° gennaio 2020, con un imponibile non superiore al limite di 50.000 euro. La riduzione di aliquota è pari a 1,5 punti di percentuale per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l’erogazione dell’indennità; per i pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota è pari

17 Ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

18 Sinteticamente si rammenta che su dette indennità (a cui si riconducono l’indennità di buonuscita, l’indennità premio di servizio, l’indennità di anzianità) il regime fiscale applicabile è quello della tassazione separata (ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento) con l’applicazione di specifiche riduzioni dell’imponibile (che variano in ragione della tipologia di "liquidazione").

all’1,5% indipendentemente dalle annualità intercorse. Per la base imponibile eccedente il limite di 50.000 euro si applica l’aliquota prevista a normativa vigente.

Per la stima degli effetti finanziari utilizza i dati forniti dall’INPS dai quali risulta un importo medio pro-capite di TFS di circa 76.000 euro per un numero di soggetti interessati, suddivisi per anno, come esposti nella tabella successiva:

Conclude evidenziando che sulla base dei dati forniti ed applicando la riduzione di aliquota stabilita per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l’erogazione dell’indennità, si stimano i seguenti effetti in termini di minor gettito IRPEF:

(milioni di euro)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 dal 2028

Imposta sul TFS 0,0 -75,4 -92,6 -81,0 -227,0 -392,6 -287,7 -213,1 -112,1 -125,4

Al riguardo si evidenzia che la RT:

 non indica la metodologia seguita per stimare gli effetti negativi di gettito a titolo IRPEF (ad esempio l'utilizzo di microsimulazione IRPEF o di altra metodica di quantificazione). Sul punto la RT si limita a riferire di aver utilizzato dati forniti dall'INPS, senza ulteriori specificazioni;

 non fornisce informazioni circa l’aliquota media applicata sull'imponibile TFS che rappresenta il dato sulla cui base è possibile effettuare una stima di massima degli effetti finanziari di minor gettito derivanti dal confronto tra quanto si prevede di incassare a legislazione vigente, secondo le modalità di calcolo della tassazione separata, e quanto l’Erario incasserebbe applicando le nuove disposizioni di cui all’articolo in parola;

 non rappresenta gli scaglioni soggettivi ipotizzabili che si determinano in funzione dei tempi di pagamento dei TFS che, a loro volta, variano in ragione del periodo che intercorre tra la ipotizzabile data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di percezione del trattamento in parola. La mancanza di tali ipotesi non permette di comprendere e verificare gli effetti

di accumulo degli oneri associati all'agevolazione fiscale che, così come mostra la RT, risultano concentrati, verosimilmente, negli anni centrali del decennio preso in considerazione;

 non è chiaro, né si riportano eventuali considerazioni in merito, se si sia tenuto conto, e conseguentemente provveduto alla stima, di un possibile effetto incentivo della norma in commento in relazione al nuovo quadro normativo risultante dalla possibilità di andare in pensione anticipatamente (in relazione alla c.d. “quota 100”); in particolare si rinvia a quanto rappresentato in RT per la stima degli effetti finanziari associati agli articoli da 14 a 18 ed art. 23 da cui si evincono due effetti finanziari di segno opposto in termini di TFS: il primo dovuto alla possibilità di anticipare il pensionamento che si riflette sul periodo che potrebbe intercorrere tra la data di accesso alla pensione e la data di erogazione del TFS, l’altro al minor importo di TFS erogabile rispetto alla vigente normativa, per effetto della minore anzianità necessaria per l'accesso anticipato al trattamento di quiescenza.

Al fine di evitare incertezze applicative, con possibili ricadute in termini di oneri, andrebbe eventualmente valutata l'opportunità di introdurre miglioramenti redazionali all'articolo in commento in considerazione di alcune incongruenze che parrebbero riscontrarsi tra il tenore letterale della norma e quanto si legge a proposito dell'articolo 24 sia nella relazione illustrativa sia nella relazione tecnica. La prima riferisce che la norma riguarda le indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, precisazione che non si rinviene nelle disposizioni in commento e che si riferisce all'indennità di fine servizio comunque denominata.

Di contro, la relazione tecnica parla di dipendenti pubblici in generale, senza ulteriori specificazioni. Come ricordato in nota il TFS spetta sia i dipendenti pubblici assunti entro l'anno 2000 sia ai c.d. non contrattualizzati ossia i dipendenti pubblici indicati all'articolo 3 del citato decreto n. 165 (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica etc.).

Andrebbe confermato che il richiamo, operato dall'art. 24 del decreto-legge in commento, all'art. 19, comma 2-bis, dell'art. 19 del TUIR, rivolto alla determinazione dell'aliquota, non possa dar luogo a letture o incertezze interpretative che possano riflettersi sulla determinazione della platea soggettiva di riferimento.

Sarebbe opportuno altresì confermare che il limite di 50.000 euro è da intendersi come scaglione iniziale dell'imponibile IRPEF da TFS e che comunque, fermo restando il limite di 50.000 euro, si ha diritto all’agevolazione prevista nell'articolo in commento anche per i TFS il cui imponibile complessivo superi il predetto importo. Il tenore letterale del comma 2 dell'articolo 24 potrebbe dar luogo ad incertezze applicative. La norma infatti così recita: "La disposizione di cui al

presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro"19.

Andrebbe confermato che per la determinazione della percentuale di riduzione di aliquota applicabile - che si ricorda varia in funzione del periodo che intercorre tra l'accesso a pensione e la data di corresponsione del TFS - si fa riferimento alla data di prima erogazione del TFS con riferimento ai casi in cui il trattamento è corrisposto in forma rateizzata20.

Sarebbe infine utile sapere se si sia tenuto conto nella stima della riduzione degli importi del TFS in conseguenza della possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico (cd. “quota 100”) rispetto al valore medio stimato dall’INPS e indicato in RT in 76.000 euro a legislazione vigente.